LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nel procedimento n. 455 – 2021 R.G. per il regolamento di competenza richiesto d’ufficio dal Tribunale di Venezia con ordinanza dei 10/15.12.2020, nella causa tra:
C.M. – c.f. ***** -;
contro
MINISTERO dell’INTERNO – PREFETTURA di VICENZA, in persona del prefetto pro tempore;
udita la relazione nell’adunanza in Camera di consiglio del 16 giugno 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Stefano Visonà, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Vicenza.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso al Giudice di Pace di Vicenza C.M. proponeva opposizione avverso verbale di accertamento di violazione al codice della strada.
2. Con sentenza n. 176/2019 l’adito giudice di pace rigettava l’opposizione.
3. C.M. proponeva appello al Tribunale di Vicenza.
4. Con ordinanza in data 3.12.2019 il Tribunale di Vicenza dichiarava la propria incompetenza ratione loci e la competenza per territorio del Tribunale di Venezia.
5. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Venezia, nell’ambito del procedimento iscritto al n. 2098/2020 r.g., con ordinanza dei 10/15.12.2020 opinava a sua volta per la propria incompetenza ratione loci, siccome competente per territorio il Tribunale di Vicenza, e formulava d’ufficio richiesta di regolamento di competenza.
6. Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte. Il Ministero dell’Interno ha depositato scrittura difensiva.
7. Va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Vicenza.
8. E’ sufficiente ribadire l’univoco insegnamento di questo Giudice del diritto a tenor del quale, ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del “foro erariale” stabilita nel R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7, relativa alle controversie in cui sia parte un’Amministrazione dello Stato (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 18.11.2010, n. 23285; Cass. (ord.) 12.1.2015, n. 185; Cass. (ord.) 23.2.2018, n. 4426; Cass. (ord.) 6.3.2018, n. 5249; Cass. (ord.) 5.6.2020, n. 10677. Il citato R.D., art. 7, comma 2, così recita: “l’appello dalle sentenze dei Pretori e dalle sentenze dei Tribunali pronunciate nei giudizi suddetti, è proposto rispettivamente innanzi al Tribunale ed alla Corte d’appello del luogo dove ha sede l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze furono pronunciate”. Cfr. Cass. (ord.) 17.1.2011, n. 944, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell’opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme sulla circolazione stradale ha natura inderogabile, ai sensi dell’art. 204-bis C.d.S.).
Su tale scorta vanno condivisi i rilievi del Pubblico Ministero.
9. Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Vicenza, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021