Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35308 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 20658-2019 proposto da:

F.A., R.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentati e difesi da se stessi;

– ricorrenti –

contro

PREFETTURA DI ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 16489/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RITENUTO

che:

– gli Avv.ti F.A. e R.F. hanno chiesto la correzione dell’errore materiale della sentenza N. 16489/2019 nella parte in cui il collegio, nel condannare l’Amministrazione soccombente al pagamento in favore dell’Erario, ha omesso di disporre la distrazione in favore dell’Avv. R.F. per il giudizio di merito e dell’Avv. F.A. per il giudizio di legittimità;

– il ricorso è fondato;

– le Sezioni Unite, con sentenza n. 16037/2010 hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato a proporre in proprio l’istanza; Cassazione civile sez. III, 13/04/2012, n. 589);

– con la recente pronuncia delle Sezioni Unite N. 8561 del 26 marzo 2021, a seguito di remissione da parte della Seconda Sezione Civile del 29/01/2020, n. 1988, è stato chiarito che la presentazione dell’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese – l’uno volto a garantire alla parte non abbiente l’effettività del diritto di difesa e l’altra ad attribuire al difensore un diritto in “rem propriam” – con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all’assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l’istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente;

– nel caso di specie, nel condannare l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Erario, è stata omessa la pronuncia di distrazione delle spese in favore dell’Avv. R.F. per il giudizio di merito e dell’Avv. F.A. per il giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso e, per l’effetto dispone la correzione del dispositivo della sentenza N. 16489/2019 nel senso che l’Amministrazione soccombente va condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell’Erario, con distrazione delle spese in favore dell’Avv. R.F. per il giudizio di merito e dell’Avv. F.A. per il giudizio di legittimità.

Dispone che la presente ordinanza sia annotata in calce alla sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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