Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35312 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21570-2020 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSIO ARIOTTO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ***** UTG;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5195/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 14/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.

RILEVATO

che:

G.G. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino n. 5195 del 14.11.2019, che aveva rigettato la sua opposizione all’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti per violazione del D.Lgs. n. 66 del 1948, art. 1 bis, e del D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 17;

la Prefettura – UTG di ***** non ha svolto attività difensiva;

il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

l’unico motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 329 c.p.c., comma 2, assumendo l’erroneità della decisione impugnata per avere riformato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso sulla base della considerazione che essa aveva accolto un motivo di censura inammissibile, perché proposto per la prima volta nel corso del giudizio, laddove invece la pronuncia di primo grado era fondata anche sull’autonomo rilievo che: ” Come evidenziato appaiono del tutto irragionevoli le tempistiche dell’accertamento rispetto alla data in cui si sono svolti i fatti “, affermazione che non aveva formato oggetto di appello incidentale da parte dell’Amministrazione;

il motivo appare manifestamente infondato, in quanto, premesso che il Tribunale ha riformato la decisione di primo grado per avere accolto l’opposizione sulla base del rilevo che il termine trascorso tra la constatazione dell’illecito e la redazione del relativo verbale da parte dell’agente accertatore non poteva reputarsi nella specie giustificato, essendo stato eccessivamente lungo, l’affermazione ulteriore che si legge nella pronuncia di primo grado in ordine alle ” tempistiche dell’accertamento rispetto alla data in cui si sono svolti i fatti ” non costituisce una diversa ratio decidendi, capace di sorreggere in modo autonomo la statuizione del primo giudice, ma una mera precisazione e sviluppo delle ragioni in forza delle quali il giudice di primo grado ha accolto il motivo poi ritenuto inammissibile dal giudice di appello;

nulla deve disporsi sulle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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