Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35319 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19775/2019 R.G., proposto da:

B.P., in proprio e quale socio accomandatario della SIPACO s.a.s., rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Pacileo, e dall’avv. Carmine Pullano, con domicilio eletto in Roma, Via Fracassini n. 4, presso l’avv. Francesca D’Orsi.

– ricorrente –

contro

G.V., quale curatore dell’eredità giacente di S.D..

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 5105/2019, depositata in data 18.11.2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 17.9.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L’avv. S.D. ha ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti di B.P., per l’importo di Euro 64.375,00 a titolo di compensi professionali, sulla base di una scrittura di riconoscimento del debito versata in atti.

L’ingiunta ha proposto opposizione, sostenendo che il Sinopoli era stato incaricato di risolvere una notevole mole di contenzioso ma che, da successive verifiche, era emerso che questi non aveva alcuna qualifica professionale e si era comunque limitato a compiere mere operazioni materiali.

Ha eccepito la nullità o annullabilità del contratto di consulenza ed ha proposto querela di falso, lamentando l’abusivo riempimento del documento del *****, affermando che, alla data indicata sulla scrittura, si trovava a ***** e non a *****, ove risultava sottoscritto il documento.

Con sentenza n. 377/2012 il tribunale ha respinto la querela di falso, ritenendo indimostrato l’abusivo riempimento del documento.

La sentenza è stata confermata in appello sul rilievo che l’appellante non era stato in grado di superare la carenza probatoria riguardo alla consegna dei fogli firmati in bianco e riguardo alla presenza della ricorrente in un luogo diverso da quello della presunta sottoscrizione del documento, circostanza quest’ultima smentita dalle deposizione di un teste.

B.P. chiede la cassazione della sentenza con ricorso affidato a due motivi.

Il curatore dell’eredità giacente dell’avv. S.D. non ha svolto difese.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, esponendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice distrettuale, gli elementi acquisiti comprovavano che la firma apposta in calce alla scrittura di riconoscimento del debito era un mero biancosegno, mentre il fatto che il documento fosse stato riempito abusivamente era desumibile dalla stessa condotta processuale del Sinopoli, che aveva focalizzato le sue difese proprio presenza della B. nel luogo del perfezionamento del contratto (*****) il *****, circostanza quest’ultima smentita dagli altri elementi acquisiti al giudizio.

Il motivo è inammissibile.

La censura richiede inammissibilmente a questa Corte di rivalutare le emergenze processuali in modo che venga riconosciuta la falsità della sottoscrizione e il riempimento abusivo del documento.

Non si profila – tuttavia – alcuna delle violazioni di legge denunciate in ricorso.

Quanto agli artt. 115 e 116 c.p.c., la prima norma si limita a richiedere che la decisione si basi su elementi validamente acquisiti al processo, con divieto del giudice di utilizzare prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio al di fuori dei casi in cui la legge gli conferisce un potere officioso d’indagine (Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014), mentre l’art. 116 c.p.c., esprime la regola di apprezzamento delle prove, nel senso che il giudice non può attribuire forza vincolante ad una prova soggetta a libera valutazione o valutare liberamente una prova legale.

Esula dall’ambito applicativo delle citate disposizioni ogni questione che involga il modo in cui siano state valutati gli elementi acquisiti, profilo su cui il controllo di legittimità può aver luogo solo con riguardo alla correttezza della motivazione (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 24434 del 2016).

Parimenti, compete al giudice di merito individuare le circostanze munite di valenza presuntiva: il relativo convincimento è – nella specie, insindacabile, poiché logicamente motivato (Cass. n. 10253 del 2021).

In definitiva, la censura solleva questioni di mero fatto incensurabili in cassazione, attingendo la valutazione delle risultanze di prova riservata al giudice di merito e comunque proponendo profili di critica che neppure appaiono decisivi a fronte dell’inconfutata conclusione cui è pervenuta la sentenza, ossia che era rimasta indimostrata la consegna dei fogli firmati in bianco.

3. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 2729,2727 e 2730 c.c., e vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamentando che la Corte di merito, ritenendo che la ricorrente si trovasse a ***** il *****, abbia erroneamente valorizzato la deposizione del T. (che aveva sostenuto di aver visto le parti presso il bar ove lavorava il giorno e nel luogo della sottoscrizione), mentre le certificazioni in atti attestavano che – in tale data – il teste era assente dal lavoro.

La contraria conclusione della pronuncia, secondo cui questi era impiegato irregolarmente, sarebbe frutto di una presunzione illogica e, comunque, il fatto che la B. non si trovasse sul luogo della firma era dimostrato da circostanze oggettive che confermavano l’uso dell’abitazione di *****, ove si era recata per il fine settimana.

Il motivo è inammissibile, intendendo riproporre la tesi della falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento- ossia una questione che attiene al merito – tralasciando di considerare che oltre alla ritenuta attendibilità del teste – la sentenza ha posto in rilievo che l’eventuale assenza della ricorrente dal luogo di sottoscrizione era elemento insufficiente a dimostrare la falsità della sottoscrizione o il riempimento abusivo del documento (potendo al più condurre a dubitare della veridicità dell’indicazione del luogo e della data della scrittura), mancando comunque, secondo pronuncia, la dimostrazione della consegna dei fogli in bianco, circostanza indispensabile per poter ipotizzare l’abusivo riempimento del documento.

Quanto all’omesso esame di un fatto decisivo (ossia la presenza della B. a *****, il *****), va fatto rilevare che la Corte d’appello ha deciso le questioni in fatto in modo conforme alla sentenza di primo grado, sicché appare preclusa la possibilità di dedurre la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 5, essendosi in presenza di una cd. doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5.

Il ricorso è quindi inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo le controparti svolto difese.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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