Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35321 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38706-2019 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO CERICHELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANLUIGI MOISO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI ASTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ELISABETTA DURETTO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1005/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie del ricorrente.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con citazione del 19 maggio 2014, M.S. conveniva in giudizio la Provincia di Asti per accertare l’inefficacia o l’invalidità della scrittura del *****, con l’ordine alla convenuta di restituire il fondo libero dal manufatto ivi realizzato.

Si costituiva la convenuta che concludeva per il rigetto della domanda, atteso l’accordo intervenuto tra le parti, e con il quale il dante causa dell’attore, M.A., aveva acconsentito alla cessione del bene di sua proprietà, dietro la corresponsione di un’indennità.

Il Tribunale di Asti rigettava la domanda ed avverso tale sentenza proponeva appello l’attore, cui resisteva la convenuta.

La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 1005 del 14 giugno 2019 ha rigettato il gravame, ritenendo del tutto condivisibile la conclusione del giudice di prime cure.

Infatti, l’oggetto della causa era la qualificazione dell’accordo del *****, intervenuto tra la Provincia ed il M., allorché la prima aveva occupato il terreno del secondo già a far data dal 1971, ed in vista della realizzazione di un’opera pubblica.

Tuttavia, poiché nelle more non era intervenuto il decreto di esproprio, le parti avevano deciso di addivenire ad un accordo, che, secondo la prospettazione dell’appellante, aveva carattere di mero preliminare, inidoneo quindi a determinare il trasferimento della proprietà.

La Corte d’appello, condividendo sul punto il giudizio del Tribunale, evidenziava come le parti avessero inteso prescindere dalla disciplina all’epoca vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità, e che occorreva far riferimento alla normativa degli enti locali anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 267 del 2000.

L’intento dei contraenti, come si ricavava da una plurima serie di elementi ermeneutici, era quello di addivenire ad una definitiva cessione del terreno, già oggetto di occupazione, assicurando, tramite il contratto, gli effetti dell’espropriazione non ancora intervenuta nelle more.

Deponevano in tal senso le espressioni letterali usate quanto all’oggetto della cessione, individuato nella proprietà del bene, e non anche nella sola regolamentazione dell’occupazione.

Inoltre, le indennità offerte erano appunto il corrispettivo della cessione del fondo, avendo le parti stesse previsto, in deroga alla disciplina dettata per l’espropriazione, che sulle indennità non sarebbero sorti eventuali diritti dei soggetti che potessero vantare vincoli o diritti sul terreno, in quanto era onere dei proprietari regolare i loro rapporti con eventuali terzi interessati.

Numerose clausole del contratto facevano poi univoco riferimento alla cessione del diritto e la stessa determinazione degli interessi dovuti sulle indennità, fatti decorrere dal giorno dell’occupazione, confermava che l’indennità pattuita era la contropartita della cessione della proprietà, mentre gli interessi miravano invece a compensare il pregiudizio per l’occupazione del bene.

Emergeva che effettivamente l’indennità era stata versata ed incassata dal M. il quale aveva in tal modo dismesso definitivamente i propri diritti sul bene.

Ne’ poteva indurre a diversa conclusione la previsione di cui all’art. 10, a mente della quale l’accordo sarebbe stato impegnativo per la provincia solo dopo l’approvazione da parte dell’amministrazione con l’assunzione di una formale delibera, posto che tale pattuizione si giustificava con i limiti che la normativa all’epoca vigente poneva alla capacità dei funzionari di impegnare l’ente sul piano contrattuale, essendo necessaria una successiva attività di controllo ed assunzione dell’impegno con una delibera formale.

La pattuizione mirava, appunto, ad assicurare gli effetti del contratto nelle more di tali passaggi procedimentali, sicché, ferma restando la vincolatività immediata della cessione per l’alienante, si disponeva per il caso in cui questi avesse nelle more provveduto ad alienare il bene.

Alla luce di tali previsioni negoziali, l’effetto della vendita era immediato per il venditore, mentre per l’acquirente provincia decorreva dal momento in cui il contratto fosse divenuto esecutivo, e ciò coincideva cronologicamente con la data in cui era avvenuto il versamento dell’indennità in favore del M.. Escluso altresì che le parti avessero inteso porre in essere un accordo bonario L. n. 865 del 1971, ex art. 12, doveva quindi concludersi nel senso che le parti avessero stipulato una vera e propria compravendita del terreno, con effetti equivalenti a quelli del procedimento pubblico di espropriazione.

Per l’effetto, avendo il M. alienato il proprio diritto, nulla poteva attualmente esigere dalla parte appellata.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso M.S. sulla base di un motivo illustrato da memorie.

La Provincia di Asti resiste con controricorso.

Il motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per generica violazione di legge, mancando la specifica indicazione della norma asseritamente violata.

Si deduce che la Provincia nel costituirsi in giudizio aveva eccepito l’usucapione della proprietà del bene oggetto di causa, sicché da tale ammissione la Corte d’Appello avrebbe dovuto trarre le dovute conseguenze in ordine alla qualificazione del contratto oggetto di causa come preliminare e non definitivo. Infatti, nel momento in cui si sostiene di avere acquistato la proprietà per usucapione, si riconosce che l’acquisto della proprietà non è avvenuto a titolo derivativo.

Non poteva quindi la sentenza gravata prendere atto della validità del contratto.

Il motivo è inammissibile ed in ogni caso infondato.

E’ inammissibile quanto alla generica deduzione della violazione di legge, poiché, in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr. ex multis Cass. Sez. U -, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).

La doglianza è in ogni caso infondata.

E, infatti, a fronte della richiesta dell’attore di conseguire il rilascio del bene immobile, sul presupposto di esserne ancora proprietario, in quanto mai intervenuto un atto di trasferimento della proprietà in favore della convenuta, l’avere la convenuta allegato l’acquisto per usucapione vale evidentemente a rivendicare la propria qualità di proprietaria, e cioè la titolarità di un diritto cd. autodeterminato, per il quale non rileva specificamente la modalità del suo acquisto (cfr. ex multis Cass. n. 8986 del 2017; Cass. n. 40 del 2015; Cass. n. 21641 del 2019, che ha chiarito che l’allegazione, nel corso del giudizio inteso alla tutela del diritto di proprietà, di un titolo diverso rispetto a quello posto originariamente a fondamento della domanda rappresenta solo un’integrazione delle difese che non dà luogo alla proposizione di una domanda nuova, così come non implica alcuna rinuncia a che il primo titolo dedotto venga anch’esso preso in considerazione né influisce in alcun modo sulle conclusioni, che restano, comunque, cristallizzate nel medesimo “petitum”, consistente nella richiesta di accertamento del diritto di proprietà).

Alla luce di tali principi, e pur dovendosi ritenere che il riferimento all’usucapione, con l’indicazione del possesso protrattosi per 25 anni intendesse correlarsi al godimento del bene intercorso tra la data dell’occupazione (1971) e quella dell’accordo richiamato in citazione (1986), senza quindi interessare direttamente la pretesa inefficacia della scrittura ritenuta dai giudici di merito come valida fonte del trasferimento della proprietà in capo alla provincia, resta fermo che la convenuta avesse inteso opporre all’attore la propria qualità di proprietaria.

Essendo il giudice di merito, alla luce della stessa domanda attorea, tenuto a verificare l’effettiva portata negoziale dell’accordo del 1986, rientrava nel suo potere decisionale quello di verificare se la scrittura fosse effettivamente di carattere meramente obbligatorio, o se invece, come in concreto ritenuto, avesse efficacia traslativa, tale cioè da determinare l’acquisto della proprietà in favore della Provincia. Ne consegue che, una volta opinato, sulla base di un’indagine ermeneutica non specificamente contestata dal ricorrente, che l’atto de quo fosse volto a determinare l’effetto reale in capo alla convenuta, correttamente è stata rigettata la domanda attorea, sul presupposto che ormai il M. non potesse più vantare alcun diritto di proprietà, in quanto già trasferito alla controparte che, appunto, nei propri scritti difensivi rivendicava l’attuale qualità di proprietaria, sebbene facendo riferimento ad una diversa modalità di acquisto (come detto, però, non incompatibile con quella a titolo derivativo, posto che il riferimento all’usucapione era volto a valorizzare il possesso del bene già in epoca anteriore alla data dell’accordo oggetto di causa).

Il ricorso deve pertanto essere disatteso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – L. di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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