LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – est. Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D.O., (codice fiscale *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Domenico Russo, del Foro di Benevento, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in Benevento, Via F.lli Addabbo n. 3/D.
– ricorrente –
contro
IL MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. 6841/2019, pubblicato il 20/9/2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2021 dal Presidente, Dott. Giacomo Travaglino;
la Corte:
PREMESSO IN FATTO
– che il signor D., nato in ***** il *****, ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4, ed in particolare:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);
– che la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;
– che, avverso tale provvedimento, egli ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli, che lo ha rigettato con decreto reso in data 20 settembre 2019;
– che, a sostegno della domanda di riconoscimento delle cd. “protezioni maggiori”, il ricorrente, comparendo personalmente in udienza dinanzi al giudice di primo grado (con la presenza del Ministero, che si costituiva depositando breve memoria), aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese per il timore di essere ucciso dai familiari della giovanissima vittima di un incidente stradale da lui stesso causato;
– che, in via subordinata, aveva poi dedotto l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, della protezione umanitaria, in considerazione della propria – oggettiva e grave – condizione di vulnerabilità;
– che il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, alla luce: 1) della sostanziale inattendibilità del suo racconto, ritenuto generico, contraddittorio (specie con riferimento alla presenza di un amico a bordo del motorino che aveva causato l’incidente, circostanza mai evidenziata prima del libero interrogatorio davanti al giudice), non sufficientemente circostanziato e privo dei necessari elementi di riscontro per contestualizzare, a livello spaziale e temporale, le vicende narrate, attesane, inoltre, l’incongruenza logica sia con riferimento alla mancata denuncia alla Polizia del presunto omicidio stradale da parte dei familiari della vittima, sia al mancato coinvolgimento nella vicenda del capo-villaggio, tradizionalmente deputato a dirimere le controversie insorte in questioni tribali: così a ff. 6.7 del decreto impugnato); 2) della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento tanto dello status di rifugiato, quanto della protezione sussidiaria in ciascuna delle tre forme di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 14, in conseguenza tanto del giudizio di non credibilità del ricorrente (lett. a e b), quanto dell’inesistenza di un conflitto armato nel Paese di respingimento (lett. c); 3) dell’impredicabilità di un’effettiva situazione di vulnerabilità del richiedente asilo idonea a giustificare il riconoscimento dei presupposti per la protezione umanitaria;
– che il provvedimento è stato impugnato per cassazione dall’odierno ricorrente sulla base di 3 motivi di censura;
– che il Ministero dell’interno non si è costituito in termini mediante controricorso.
OSSERVA IN DIRITTO Col primo motivo, si censura la sentenza impugnata per violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 (art. 360 c.p.c., n. 3).
Il motivo, che lamenta il mancato rispetto, da parte del tribunale, dei canoni legalmente determinati per la valutazione di credibilità del richiedente asilo, è inammissibile.
L’unica censura (solo) apparentemente consonante con la specifica vicenda esaminata dal Tribunale, incastonata in un lungo elenco di principi dottrinari e di citazioni normative e giurisprudenziali (ff. 6-14 del ricorso), risulta quella (f. 13) ove si afferma che il giudice di merito avrebbe “eluso la normativa, laddove andava valutata positivamente la piena rispondenza della drammatica vicenda personale vissuta dall’odierno ricorrente con le informazioni ufficiali sul contesto sociale, politico, etnico, religioso e ordina mentale della regione della *****”.
Questa Corte, in tema di credibilità del richiedente asilo, ha ripetutamente affermato che la relativa valutazione costituisce, di regola, un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, ed è censurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, in tutti casi in cui la valutazione di attendibilità non sia stata condotta nel rispetto dei canoni legalmente predisposti (così come formalmente descritti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5); la valutazione di credibilità deve ritenersi inoltre censurabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (ex multis, Cass. n. 3340 del 2019; 7546/2020); il giudice di merito, nel valutare la credibilità complessiva del richiedente asilo, ben potrà ritenere inattendibili le dichiarazioni rese da quest’ultimo sulla base del significato determinante di singole circostanze, ritenute di per sé assorbenti rispetto alla considerazione di ogni altro elemento di valutazione, purché di dette circostanze se ne sottolinei – o ne emergano con evidenza – i caratteri di decisività, senza limitarsi al richiamo di formule di sintesi o di modelli argomentativi meramente stereotipati. Rimane in ogni caso fermo il principio a mente del quale la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera, soggettivistica opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, tenendo poi conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente (art. 5, comma 3, lett. c) D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto, quando appare nel suo complesso vero o verosimile il fatto narrato nel suo complesso, sicché è compito dell’autorità amministrativa – e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale – svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (tra le molte conformi, Cass. n. 26921 del 2017; n. 10 del 2021);
Nel caso di specie, fermo l’oggettivo rilievo della congruità logica del discorso giustificativo della valutazione di non credibilità adottato dal Tribunale – correttamente articolato, attraverso un analitico e puntuale esame di una congerie di circostanze di fatto (come poc’anzi evidenziato in narrativa) – varrà considerare come la difesa del ricorrente abbia del tutto omesso di esporre e di circostanziare non soltanto gli aspetti dell’asserita decisività della mancata considerazione, da parte del giudice del merito, di specifiche vicende di fatto asseritamente trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto ad una diversa risoluzione dell’odierna controversia, ma di rappresentare in questa sede le stesse circostanze fattuali delle quali si invocava, del tutto apoditticamente, una radicale rivisitazione;
Attraverso le odierne censure, il ricorrente altro non prospetta, in questa sede – e peraltro su di un piano del tutto astratto e privo di qualsivoglia efficace e rilevante riferimento all’intero tessuto narrativo analiticamente esaminato dal Tribunale – se non una impredicabile rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in una dimensione solo astrattamente critica, come tale inammissibilmente rappresentata in questa sede di legittimità, dovendo per converso ritenersi che la motivazione adottata dal giudice a quo a fondamento della decisione impugnata sia (non solo esistente, bensì anche) articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne il percorso logico, che si dipana in termini lineari e logicamente coerenti, in conformità con i parametri di valutazione legalmente stabiliti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, e sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di sufficiente ragionevolezza ed accettabile congruità logica.
Col secondo motivo, si lamenta violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 29 (art. 360 c.p.c., n. 3) (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5);
Il motivo, che lamenta una errata valutazione, da parte del Tribunale, della situazione del paese di provenienza del richiedente asilo sotto il profilo di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), è manifestamente infondato.
Alle numerose COI, attendibili e aggiornate, acquisite d’ufficio dal Tribunale al fine di escludere (del tutto correttamente) una situazione di conflitto armato interno o internazionale nel Paese di provenienza del sig. D., il ricorrente altro non contrappone che un collage di pronunce di giudici di merito (Roma e Firenze) integrato dalle risultanze del sito ministeriale “Viaggiare sicuri” – i cui contenuti, essendo palesemente funzionali ad altri scopi, per costante giurisprudenza di questa Corte non rivestono nessuna rilevanza ai (diversi) fini rappresentati dalla difesa.
Con il terzo motivo, si lamenta la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,5,6 e 14; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8,11 e 32; D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 5 e 19; in relazione agli artt. 2,10 e 117 Cost. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5);
Il motivo è inammissibile.
L’esposizione delle relative censure, che si dipana lungamente da p. 16 a p. 23 del ricorso, si limita, al pari (ed ancor più) di quelle contenute nel primo motivo, ad una defatigante elencazione di presupposti e principi, segnatamente dottrinari, dettati in tema di protezione umanitaria, senza che alcun concreto riferimento venga mai efficacemente destinato alla specifica situazione del richiedente asilo – al di là di un mero flatus vocis (peraltro nemmeno contenuto nel corpo del motivo, ma evocato in sede di esposizione dello svolgimento del processo) laddove, al folio 4, nel riportare testualmente i motivi di impugnazione della decisione della commissione territoriale, si evidenzia, del richiedente asilo “di essere avviato in Italia ad un proficuo percorso di integrazione”, senza alcuna ulteriore indicazione in fatto (salvo l’inammissibile richiamo, in assenza di una qualsivoglia indicazione, sia pur sintetica, del relativo contenuto, “alla copia della produzione relativa al precedente grado di giudizio”: f. 24 del ricorso).
La totale mancanza di una qualsivoglia, specifica critica concretamente mossa alla motivazione adottata dal Tribunale in parte qua rende, pertanto, l’impugnazione inammissibile per mancato rispetto dei relativi criteri legali e, soprattutto, giurisprudenziali (per tutte, Cass. 4455/2018 e successive conformi) idonei a sorreggere efficacemente il motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021