Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.35328 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – est. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

H.A., (codice fiscale *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata con separato atto, dall’Avvocato Massimo Gilardoni, del Foro di Brescia, elettivamente domiciliati presso la cancelleria sezionale di questa Corte;

– ricorrente –

contro

IL MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 6716/2019, pubblicato il 23/8/2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2021 dal Presidente, Dott. Giacomo Travaglino;

la Corte:

PREMESSO IN FATTO

– che il signor H., nato in ***** l'*****, ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4, ed in particolare:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

– che la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

– che, avverso tale provvedimento, egli ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che lo ha rigettato con decreto reso in data 23 agosto 2021;

– che, a sostegno della domanda di riconoscimento delle cd. “protezioni maggiori”, il ricorrente, la ripetizione della cui audizione era stata ritenuta non necessaria dal giudice milanese, aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese perché perseguitato dallo zio paterno per motivi ereditari relativi ad un terreno appartenente al padre;

– che, in via subordinata, aveva poi dedotto l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, della protezione umanitaria, in considerazione della propria – oggettiva e grave – condizione di vulnerabilità;

– che il provvedimento di cui in epigrafe è stato impugnato per cassazione dall’odierno ricorrente sulla base di un unico motivo di censura;

– che il Ministero dell’interno non si è costituito in termini mediante controricorso.

OSSERVA IN DIRITTO Col primo ed unico motivo, si censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 2 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Il motivo è manifestamente inammissibile.

In disparte l’incomprensibile confusione tra il tribunale di Brescia e quello di Milano, con riferimento all’organo giudicante del quale si impugna l’odierno decreto (f. 3 del ricorso), osserva il collegio come il relativo contenuto si risolva in un’acritica e ridondante indicazione e reiterazione di principi generali dettati in tema di protezione umanitaria, senza che, in alcun punto (in realtà, in alcun rigo) della relativa esposizione sia dato cogliere il benché minimo accenno alla vicenda concreta officiata dal difensore.

Incomprensibile si appalesa, poi, la richiesta di “previo sollevamento delle questioni di legittimità costituzionale esposte in diritto”, delle quali, ancora una volta, non è dato rinvenire traccia alcuna nel corpo dell’intero ricorso, salvo un generico richiamo (f. 7) “a fortissimi profili di illegittimità costituzionale” mai ulteriormente specificati.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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