Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.35332 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – est. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.X., (codice fiscale *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato, dall’Avvocato Francesco Di Pietro, del Foro di Perugia, presso il cui studio è

elettivamente domiciliata in Perugia, Via XIV Settembre n. 73;

– ricorrente –

contro

IL MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Perugia n. 7771/2017, pubblicato il 13/8/2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 aprile 2021 dal Presidente, Dott. Travaglino Giacomom;

la Corte:

PREMESSO IN FATTO

– che la signora D., nata a ***** il 20.5.1990, ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4, ed in particolare:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiata, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

– che la Commissione Territoriale, con provvedimento del 15.12.2016, ha rigettato l’istanza;

– che, avverso tale provvedimento, ella ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Perugia, che lo ha rigettato, a distanza di oltre due anni, con decreto reso in data 13 agosto 2019;

– che, a sostegno della domanda di riconoscimento delle cd. “protezioni maggiori”, la ricorrente, di fede *****, comparendo personalmente in udienza dinanzi al giudice di primo grado, aveva dichiarato di essere fuggita dal proprio Paese per motivi di persecuzione religiosa, in quanto appartenente alla “*****”; in particolare, dalle dichiarazioni della richiedente asilo, erano emerse le seguenti circostanze:

1. La sua famiglia originaria era composta dal marito, fuggito con lei in Italia e a sua volta richiedente asilo, mentre il figlio della coppia era rimasto in Cina con la nonna materna;

2. Nel 2012, il marito si era recato in un ristorante a predicare il loro credo religioso, venendo accusato da un astante di compiere un atto proibito dalla legge;

3. L’uomo, venuto a conoscenza del nome del marito dopo aver intimato al titolare del ristorante di rivelarglielo, si era presentato presso l’officina dove lavoravano entrambi i coniugi, minacciando di denunciarli alla polizia se non gli avessero versato una certa somma di denaro;

4. Ottenuto un primo pagamento (pari a 10.000 RMB), l’uomo si ripresentò nuovamente in officina, in compagnia di due persone, pretendendo altro denaro;

5. Impossibilitati a corrispondergli ulteriori somme, e temendo una denuncia, i coniugi vendettero l’officina e fuggirono da ***** per far ritorno nella città natale di *****, insieme con il figlio di tre mesi, alloggiando presso i genitori della richiedente asilo;

6. In città, nel corso dell’anno 2013, iniziò una frequentazione di altri fedeli;

7. Nel 2014, nel corso di una riunione con altri fedeli, la polizia fece irruzione nell’abitazione sottostante, e, accortisi della grida dei poliziotti, avevano nascosto tutto il materiale di fede nel grano preparato in precedenza; dopo che la situazione era tornata tranquilla, all’atto di andar via, avevano trovato un’altra fedele, al piano sottostante, con la schiuma alla bocca, che si era avvelenata ingerendo del detersivo per non accusarli;

8. Nel marzo del 2015 la polizia arrestò il padre della ricorrente mentre era in giro a predicare la parola di Dio, per poi recarsi presso la sua abitazione chiedendo alla madre 50.000 RMB;

9. Dopo 15 giorni, recatasi presso la polizia, venne a sapere che il genitore era stato picchiato e torturato, condannato ad un anno e due mesi di prigione come oppositore politico, minacciato se non avesse rivelato il nome del responsabile della Chiesa;

10. Dopo il rilascio, il padre aveva subito altre perquisizioni (oltre ad accusare i postumi delle torture con forti dolori alla pancia, che si acutizzavano con il cattivo tempo), oltre ad essere sottoposto all’obbligo settimanale di presentazione alla polizia;

11. In occasione della prima violazione dell’obbligo, aveva subito una nuova perquisizione della casa da parte della polizia, rimasta senza esito;

12. I fedeli avevano deciso, così, di non utilizzare più libretti cartacei, ma degli MP5, che consentivano loro di leggere e ascoltare, ma un giorno, nel corso di una pulizia, la ricorrente aveva scoperto una cimice, evidentemente collocata per ascoltare i loro discorsi, così che, da quel giorno tutti avevano evitato di discorrere di argomenti religiosi in casa;

13. All’esito di tali vicende, e dopo alcuni giorni trascorsi nascondendosi presso l’abitazione di un’altra fedele, in un sotterraneo, essendo stati denunciati dai vicini al sindaco, che era andato a cercarli, decisero di rifugiarsi da una zia, per poi decidere di espatriare – tutti, nel villaggio, erano ormai al corrente della loro fede religiosa, evitandoli e discriminandoli per tale ragione;

14. Grazie all’aiuto di un amico, che aveva loro parlato dell’Italia come Paese libero, ottennero il passaporto approfittando della circostanza che anche alcuni loro cugini l’avevano chiesto per motivi turistici, giungendo in Italia.

– che, in via subordinata, aveva poi dedotto l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, della protezione umanitaria, in considerazione della propria – oggettiva e grave – condizione di vulnerabilità;

– che il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, alla luce: 1) della non credibilità del suo racconto, sulla base di una rilevata contraddizione con quello del marito (esaminato all’esito dell’acquisizione d’ufficio del fascicolo relativo al procedimento di protezione internazionale relativo a quest’ultimo e pendente presso lo stesso Tribunale) relativa all’episodio dell’arresto del padre della signora D. nel 2015, avendo quest’ultima dichiarato che il fatto avvenne mentre l’uomo si trovava fuori a predicare, nel corso di una riunione tra fedeli (supra, sub 8.), mentre il marito aveva ricondotto l’arresto al momento dell’irruzione della polizia in casa;

– che il provvedimento è stato impugnato per cassazione dall’odierno ricorrente sulla base di un unico motivo di censura;

– che il Ministero dell’interno non si è costituito in termini mediante controricorso.

OSSERVA IN DIRITTO 1. Col primo ed unico motivo, si censura il decreto impugnato per violazione ed erroena applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3.

La censura è fondata.

1.1. Il tribunale ha fondato il proprio convincimento di non credibilità della ricorrente sulla seguente motivazione:

– La contraddizione in ordine alle modalità dell’arresto risulta evidente e non può essere spiegata con un mero errore di traduzione delle dichiarazioni del sig. X.M., come pretenderebbe di fare la difesa della ricorrente, richiamando le argomentazioni già usate dalla D.X. per rispondere ad analogo rilievo sollevatole dalla commissione territoriale nel corso della sua intervista;

– alla luce della scarsa credibilità del racconto, non può riconoscersi valore alla documentazione attestante l’appartenenza della ricorrente all’associazione di fede ***** “*****” sita in Italia, la quale non consente di ritenere provata la professione di tale fede in *****;

1.2. La motivazione (che non considera minimamente la dovizia e la precisione di numerosissimi particolari che caratterizza l’intero racconto) non è conforme a diritto, e viola apertamente tanto i criteri indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, quanto quelli dettati in tema di presunzioni.

2. La valutazione di credibilità del richiedente asilo è tema delicato, perché pone, in parte qua, la questione del significato dell’attribuzione di poteri istruttori al giudice civile in subiecta materia.

2.1. Il quadro normativo è composito. Oltre che nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione della Direttiva 2004/83/CE, recante “norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa della protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”, e nel D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante “norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”, la disciplina processuale di riferimento è contenuta nel D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in L. 13 aprile 2017, n. 46, che ha istituito, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d’appello, le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, prevedendo che le controversie vengano trattate con rito camerale e con competenza collegiale (dopo che il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, recante “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54”, aveva previsto invece che le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, fossero regolate dal rito sommario di cognizione). La disciplina è stata incisa anche dai cd. decreti sicurezza (D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, e D.L. 14 giugno 2019, n. 539), su cui è intervenuto da ultimo il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. con L. 18 dicembre 2020, n. 173.

2.2. Da questo quadro emerge la delicatezza del tema della prova, cui si collega quello, sfuggente anche nel diritto processuale civile ordinario, dell’allegazione dei fatti. Dovendo dare necessario rilievo alle condizioni culturali, materiali e psicologiche in cui versa il richiedente asilo, e alle difficoltà di fornire le prove richieste, il legislatore ha dato ampio spazio all’iniziativa officiosa in tema di prova e immaginato regole probatorie di cui il giudice si deve fare interprete, in un processo che comunque è retto dal principio della domanda – ed in cui il monopolio dell’allegazione dei fatti è dunque rimesso alle parti – così che i poteri istruttori del giudice si devono muovere entro una cornice definita, che è quella tracciata dai fatti allegati da queste ultime.

2.3. La prova principale, rappresentata dall’audizione del richiedente, consiste, tecnicamente, una vera e propria testimonianza della parte, sul presupposto che tutti quei fatti che sono noti soltanto a quest’ultima – o che, per ragioni a questa non imputabili, non si possano provare convenientemente con prove diverse dalla dichiarazione rappresentativa della parte – non possono essere considerati in giudizio come insussistenti.

2.4. Mentre nel processo civile “ordinario” si discute della stessa funzione probatoria dell’interrogatorio libero delle parti, che è soprattutto strumento volto alla chiarificazione sui fatti di causa, cui si unisce, sia pure in modo più ambiguo, la funzione di strumento di conoscenza dei fatti (secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza le dichiarazioni rese dalla parte nell’interrogatorio libero di cui all’art. 117 c.p.c., pur non essendo un mezzo di prova, possono essere fonte anche unica del convincimento del giudice di merito), l’utilizzazione del sapere della parte nella formazione del convincimento giudiziale è un momento centrale dell’istruttoria nel sistema della protezione internazionale.

2.5. In materia di asilo, l’onere probatorio di cui all’art. 2967 c.c. (del quale di qui a breve si dirà), pur operante anche nelle relative controversie, si caratterizza per il suo peculiare meccanismo che, diversamente da quel che avviene nelle altre tipologie di processo civile(anche quelle che pure rispondono al modello istruttorio acquisitivo, caratterizzato dall’iniziativa istruttoria del giudice), permette la testimonianza della parte, con un’efficacia probatoria diversa da quella tradizionalmente riservata alle dichiarazioni rese in seno all’interrogatorio libero, e non si limita ad ampliare le ipotesi in cui sono previsti poteri ufficiosi di assunzione dei mezzi di prova.

3. Tanto premesso, integra gli estremi dell’errore di diritto, come tale censurabile in sede di legittimità, tanto una motivazione meramente “di stile” quanto una valutazione del narrato che si sostanzi nella sua acritica scomposizione e nel suo sistematico frazionamento, volto alla ricerca delle singole, eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione stessa, volta che il procedimento di protezione internazionale è caratterizzato, per sua natura, da una sostanziale mancanza di contraddittorio (stante la sistematica assenza dell’organo ministeriale), con conseguente impredicabilità della diversa funzione – caratteristica del processo civile ordinario – di analitico e perspicuo bilanciamento tra posizioni e tesi contrapposte inter partes.

3.1. Funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale deve ritenersi quella – del tutto autonoma rispetto alla precedente procedura amministrativa, della quale esso non costituisce in alcun modo prosecuzione impugnatoria – di accertare, secondo criteri legislativamente predeterminati, la sussistenza o meno del diritto al riconoscimento di una delle tre forme di asilo (nella specie, quella di rifugiata per motivi di persecuzione religiosa), onde il compito del giudice chiamato alla tutela di diritti fondamentali della persona appare funzionale – anche al di là ed a prescindere da quanto accaduto dinanzi alla Commissione territoriale – alla complessiva raccolta, accurata e qualitativa, delle predette informazioni, nel corso della quale dissonanze e incongruenze, di per se non decisive ai fini del giudizio finale, andranno opportunamente valutate in una dimensione di senso e di significato complessivamente inteso (quae singula non possunt, collecta iuvant), secondo un criterio di unitarietà argomentativa e non di sistematico frazionamento, logico e sintattico, di singole parti della narrazione, come confermato dal disposto del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, lett. e), a mente del quale, nella valutazione di credibilità, si deve verificare anche se il richiedente “e’, in generale, attendibile”.

3.2. Se, considerato isolatamente, ogni frammento dichiarativo può non essere ritenuto sufficiente a pervenire ad un giudizio complessivo di credibilità (rectius, a fondare un parcellare giudizio di non credibilità), è l’insieme intrinseco delle connessioni logico-espositive delle dichiarazioni a formare oggetto di valutazione, che deve risultare complessiva, e non frantumata e/o relativizzata rispetto ad ogni singolo episodio, esaminato ex se in modo del tutto avulso dalla complessa trama narrativa oggetto di esame e di giudizio.

3.3. Inoltre, nella valutazione della complessiva credibilità del racconto del richiedente asilo, ove, rispetto ad alcuni dettagli, residuino all’organo giudicante dubbi in parte qua, può trovare legittima applicazione il principio del beneficio del dubbio – contra, non condivisibilmente, Cass. n. 16028 del 2019, che risulta in aperto e forse inconsapevole contrasto con quanto più volte affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di onere della prova: “stante la particolare situazione in cui si trovano i richiedenti asilo, sarà frequentemente necessario concedere loro il beneficio del dubbio quando si vada a considerare la credibilità delle loro dichiarazioni e dei documenti presentati a supporto” (CEDU, R.C. v. Svezia, 2010, paragrafo 50; CEDU, N. v. Svezia, 2010, paragrafo 53; CEDU, A.A. v. Svizzera, 2014, paragrafo 59).

4. Questi criteri sono stati manifestamente disattesi dal giudice di merito, che ha fondato un giudizio complessivo di non credibilità della richiedente asilo senza minimamente considerare e valutare l’intero contenuto del tessuto narrativo sottoposto al suo vaglio – su un’unica, pretesa contraddizione, che, tra l’altro, non è stata rinvenuta in seno alle complesse e articolate dichiarazioni della signora D., ma dalla comparazione con la (singola) dichiarazione del marito in ordine alla singola circostanza relativa alle modalità dell’arresto del suocero, in relazione alla quale, peraltro, è stata fornita da entrambi i coniugi, separatamente, anche una possibile spiegazione, la cui plausibilità è stata apoditticamente esclusa dal tribunale nonostante la coincidenza della circostanza dell’arresto.

5. Non conforme a diritto risulta, per altro verso, l’uso del ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito.

Dal giudizio (peraltro erroneo) di non credibilità della ricorrente (e dunque, non da un fatto, ma da un giudizio di fatto) se ne è tratta la conseguenza della mancanza di prova della sua professione della religione cattolica anche in *****, omettendo del tutto di considerare, quali fatti noti:

– il fatto storico della fuga della richiedente asilo dal paese di origine;

– il fatto storico della sua appartenenza alla *****, dimostrato documentalmente dall’attestazione dell’associazione “*****” prodotta agli atti.

L’esame dei fatti noti avrebbe dovuto condurre il tribunale all’accertamento del fatto ignoto da provare secondo un ragionamento improntato a criteri di consequenzialià logica, in assenza di spiegazioni alternative (di cui non è traccia alcuna in motivazione) alla fuga dal paese di origine diverse dal timore di persecuzione – ovvero all’esito di un accertamento, da compiersi in ossequio all’obbligo di cooperazione istruttoria che grava sull’organo giudicante, da cui evincere la infondatezza della circostanza allegata in ordine all’esistenza di persecuzioni dei ***** in *****.

Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio del procedimento al tribunale di Perugia, che farà applicazione dei principi di diritto dianzi esposti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia il procedimento al Tribunale di Perugia, che, in diversa composizione, farà applicazione dei principi di diritto suesposti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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