Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.35333 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – est. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.S., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocata Sabrina Rossi, del Foro di Roma, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via Golametto n. 2;

– ricorrente –

contro

IL MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 18338/2019, pubblicato il 10/7/2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 aprile 2021 dal Presidente, Dott. Travaglino Giacomo;

la Corte:

PREMESSO IN FATTO

– che il signor S., nato in ***** il *****, ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4, ed in particolare:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

– che la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

– che, avverso tale provvedimento, egli ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, che lo ha rigettato con decreto reso in data 10 luglio 2019;

– che, a sostegno della domanda di riconoscimento delle cd. “protezioni maggiori”, il ricorrente, comparendo personalmente in udienza dinanzi al giudice di primo grado, aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese temendo per la propria incolumità fisica in conseguenza delle minacce ricevute, in qualità di appartenente al partito denominato *****, dagli esponenti del partito avversario della *****;

– che, in via subordinata, aveva poi dedotto l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, della protezione umanitaria, in considerazione della propria – oggettiva e grave – condizione di vulnerabilità;

– che il Tribunale, all’esito di una approfondita audizione, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, alla luce: 1) della sostanziale inattendibilità del suo racconto, ritenuto generico, incongruente, contraddittorio, evasivo, oltre che supportato dalla produzione di documenti falsi; 2) della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento tanto dello status di rifugiato, quanto della protezione sussidiaria in ciascuna delle tre forme di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, in conseguenza tanto del giudizio di non credibilità del ricorrente (lett. a e b), quanto dell’inesistenza di un conflitto armato nel Paese di respingimento (lett. c); 3) dell’impredicabilità di un’effettiva situazione di vulnerabilità del richiedente asilo idonea a giustificare il riconoscimento dei presupposti per la protezione umanitaria;

– che il provvedimento è stato impugnato per cassazione dall’odierno ricorrente sulla base di un unico motivo di censura;

– che il Ministero dell’interno non si è costituito in termini mediante controricorso.

OSSERVA IN DIRITTO Col primo ed unico motivo, si censura il decreto impugnato per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) in combinato disposto con il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 32 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Il motivo è manifestamente inammissibile.

La generica, cumulativa e non circostanziata censura, con la quale si lamenta, indifferenziatamente, una pretesa erroneità del giudizio di non credibilità del ricorrente, il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, il rigetto della domanda di quella umanitaria, non attinge minimamente ad un sia pur minimo livello di specificità delle singole contestazioni, limitandosi la difesa del ricorrente:

– a contestare il giudizio di credibilità del richiedente asilo sovrapponendo le proprie, soggettive valutazioni del racconto reso in sede di audizione in commissione territoriale e poi dinanzi al tribunale, senza minimamente indicare in quale violazione di legge e quale errore di diritto sarebbe incorso il giudice di merito che, con articolata ed esauriente motivazione, ha fondato il proprio giudizio di non credibilità nei termini poc’anzi esposti;

– a lamentare la mancata concessione della protezione sussidiaria sotto i profili di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, lett. a) e b), omettendo di considerare che la valutazione dei relativi presupposti è impedita in limine dal giudizio di non credibilità del richiedente asilo;

– a contestare la mancata concessione della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) stesso Decreto, senza peraltro allegare alcuna COI idonea a dimostrare l’inattitudine di quelle correttamente acquisite dal tribunale al fine di escludere l’esistenza di un conflitto armato nel paese di provenienza del sig. S.;

– a rivendicare la concessione della protezione umanitaria senza alcuna specifica motivazione e allegazione degli elementi utili al pur invocato giudizio di comparazione, la cui assenza in sentenza è soltanto declamata, limitandosi la difesa ad elencare principi di diritto (pur astrattamente condivisibili) così come affermati in alcune pronunce di questa Corte, senza alcuna ulteriore specificazione riferibile al caso concreto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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