Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.35334 del 18/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – est. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.D., (codice fiscale *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocata Clementina Di Rosa, del Foro di Napoli, presso il cui studio è

elettivamente domiciliato in Napoli, Via Porzio Centro direzionale, isola F12.

– ricorrente –

contro

IL MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. 6711/2019, pubblicato il 20/9/2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 aprile 2021 dal Presidente, Dott. Giacomo Travaglino;

la Corte:

PREMESSO IN FATTO

– che il signor O., nato in ***** il *****, ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4, ed in particolare:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

– che la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

– che, avverso tale provvedimento, egli ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli, che lo ha rigettato con decreto reso in data 20 settembre 2019;

– che, a sostegno della domanda di riconoscimento delle cd. “protezioni maggiori”, il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese per sfuggire alla persecuzione della setta di *****, della quale il padre (deceduto nel *****) era membro, e dalla quale veniva pretesa la sua adesione (in particolare, per indicare il luogo di sepoltura della salma paterna al fine di compiervi riti macabri), costringendolo a rifugiarsi a Kanu, insieme con la moglie, presso un amico, il cui padre era, peraltro, lui stesso membro della setta, così da essere nuovamente costretto a fuggire, dapprima in Libia e poi in Italia;

– che, in via subordinata, aveva poi dedotto l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, della protezione umanitaria, in considerazione della propria – oggettiva e grave – condizione di vulnerabilità;

– che il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, alla luce: 1) della sostanziale inattendibilità del suo racconto, ritenuto generico – oltre che sostanzialmente non corrispondente alla realtà con riguardo alle attività e alle modalità di reclutamento caratterizzanti la setta degli ***** – contraddittorio, smentito dalle stesse caratteristiche della stessa setta, e privo non soltanto di riscontri, ma delle opportune precisazioni che pure gli sarebbero state consentite in sede di audizione (essendosi lamentata una infedele traduzione di quanto dichiarato dinanzi alla commissione), appositamente fissata a tal fine dal giudice di merito, alla quale il richiedente asilo si era volontariamente sottratto; 2) della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento tanto dello status di rifugiato, quanto della protezione sussidiaria in ciascuna delle tre forme di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 14, in conseguenza tanto del giudizio di non credibilità del ricorrente (lett. a e b), quanto dell’inesistenza di un conflitto armato nel Paese di respingimento (lett. c); 3) dell’impredicabilità di un’effettiva situazione di vulnerabilità del richiedente asilo idonea a giustificare il riconoscimento dei presupposti per la protezione umanitaria;

– che il provvedimento è stato impugnato per cassazione dall’odierno ricorrente sulla base di 4 motivi di censura;

– che il Ministero dell’interno non si è costituito in termini mediante controricorso.

OSSERVA IN DIRITTO Col primo motivo, si censura il decreto impugnato per pretesi errores in iudicando conseguenti alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 5, 6,7 e 8 (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla mancata concessione delle due forme di protezione cd. Maggiori.

Il motivo è infondato.

Quanto alla status di rifugiato e alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), costituisce ius receptum presso questo giudice di legittimità il principio secondo il quale la negativa valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo (che non viene efficacemente censurata in ricorso, da parte della difesa, se non soprapponendo una propria, soggettiva valutazione della narrazione a quella correttamente, circostanziatamente ed esaustivamente compiuta dal Tribunale) costituiscono, ipso facto, condizione ostativa al relativo riconoscimento, mentre l’esistenza di un conflitto armato, interno o internazionale, nel Paese di provenienza viene motivatamente esclusa sulla base di fonti internazionali che, pur riconoscendo situazioni di estrema criticità in alcune zone della *****, escludono che, nella regione di provenienza del sig. O., fosse esistente una situazione siffatta (e senza che le COI allegate dalla difesa smentiscano, in parte qua, tale conclusione).

Sono invece fondati il secondo, terzo e quarto motivo, nelle parti in cui si lamenta, a vario titolo, il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

In sintesi, lamenta il ricorrente:

– La violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria posto a carico dell’organo giudicante, che avrebbe altresì trascurato il valore delle circostanze di fatto all’uopo richiamate specificamente in ricorso, anche attraverso l’allegazione di COI attendibili e aggiornate sulla situazione dei diritti umani nel Paese di provenienza del ricorrente;

– La violazione dell’obbligo di comparazione, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, tra la situazione del Paese di origine, con specifico riguardo alla mancata tutela dei diritti umani fondamentali, e la situazione di vulnerabilità del ricorrente anche alla luce della sua eventuale integrazione nel territorio del Paese di accoglienza.

La motivazione adottata, sul punto, dal Tribunale napoletano risulta, difatti, carente sino ai non valicabili limiti dell’apparenza, limitandosi, con essa, il giudice di merito ad escludere che il ricorrente “sia affatto da patologie di rilevo”, ponendo poi l’accento “sull’età adulta e sulla inesistenza (in alcun modo meglio specificata) di profili di vulnerabilità”.

Viene del tutto omesso – come correttamente rileva la difesa – il pur indispensabile giudizio di comparazione tra la condizione (e la eventuale compromissione) dei diritti umani in ***** (quale risultante dalla Coi puntualmente allegate in ricorso, e già prodotte nel grado di merito: f. 17 del ricorso) e l’attuale livello di vulnerabilità del ricorrente, alla luce dei canoni ripetutamente affermati da questa Corte, da ultimo con le due pronunce a sezioni unite 28419/2019 e 24413/2021.

PQM

La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigetta il primo motivo, cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia il procedimento al Tribunale di Napoli, che, in diversa composizione, farà applicazione dei principi di diritto suesposti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472