Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.35335 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – est. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

U.E., (codice fiscale *****), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Luigi Migliaccio, del Foro di Napoli, presso il cui studio è

elettivamente domiciliata in Napoli, Piazza Cavour n. 139;

– ricorrente –

contro

IL MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Salerno n. 10055/2018, pubblicato il 5/9/2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 aprile 2021 dal Presidente, Dott. Giacomo Travaglino;

La Corte:

PREMESSO IN FATTO

– che la signora U.E., nata in *****, nel villaggio di *****, il ***** ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4, ed in particolare:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiata, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

– che la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

– che, avverso tale provvedimento, ella ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Salerno, che lo ha rigettato con decreto reso in data 5 settembre 2019;

– che, a sostegno della domanda di riconoscimento delle cd. “protezioni maggiori”, la ricorrente, comparendo personalmente in udienza dinanzi al giudice di primo grado, aveva dichiarato:

– di essere fuggita dal proprio Paese perché vittima di gravi violenze di genere nell’ambito di scontri interetnici consumatisi ad ***** tra la comunità ***** e quella *****;

– di essersi rivolta – a seguito delle violenze sessuali subite – alle autorità locali per avere protezione e per denunciare l’omicidio della sorella, ma di essersi sentita rispondere “che loro non potevano far niente” e “di dover risolvere il problema tra di loro”;

– di essere fuggita in Libia, dove veniva fatta oggetto di sistematiche discriminazioni etniche e religiose dagli ***** che non tolleravano i *****;

– di essere giunta in Italia, dove aveva seguito un percorso di integrazione frequentando corsi di alfabetizzazione ed intraprendendo attività lavorative (di parrucchiera e di piccolo commercio), come documentato in sede di audizione dinanzi al tribunale dall’attestato della CPIA di Caserta e dalla documentazione contrassegnata con il n. 3 degli allegati all’istanza di protezione internazionale.

– che, in via subordinata, aveva poi dedotto l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, della protezione umanitaria, in considerazione della propria – oggettiva e grave – condizione di vulnerabilità;

– che il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dalla ricorrente, alla luce: 1) della “scarsa credibilità” del suo racconto, quanto alla cronologia ed alle modalità di allontanamento dal villaggio nativo (caratterizzate da continue smentite e contraddizioni), per avere la signora U. “sensibilmente modificato” i fatti riferiti – dichiarando dapprima di essere partita dal suo villaggio subito dopo le violenze dell'***** e di aver affrontato da sola il viaggio in Libia e successivamente in Italia; poi di essersi recata presso la casa di un’amica ed essere partita di lì nel 2015 insieme all’amica stessa; da ultimo, di aver lasciato il suo villaggio nel febbraio del 2015 e la ***** nell’agosto dello steso anno; 2) della conseguente insussistenza dei presupposti per il riconoscimento tanto dello status di rifugiata, quanto della protezione sussidiaria (in particolare, con riferimento al prospettato rischio per la vita della ricorrente in caso di ritorno in patria) in ciascuna delle tre forme di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 14, in conseguenza tanto del giudizio di non credibilità della ricorrente (lett. a e b), quanto dell’inesistenza di un conflitto armato nel Paese di respingimento (lettera c), alla luce delle COI acquisite d’ufficio, tra le quali il Report EASO del 2018; 3) dell’impredicabilità di un’effettiva situazione di vulnerabilità soggettiva della richiedente asilo idonea a giustificare il riconoscimento dei presupposti per la protezione umanitaria;

– che il provvedimento è stato impugnato per cassazione dall’odierno ricorrente con tre motivi di censura;

– che il Ministero dell’interno non si è costituito in termini mediante controricorso.

OSSERVA IN DIRITTO Col primo motivo, si censura il decreto impugnato lamentando error in iudicando, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e relativi ai presupposti legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Col secondo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 3 e 60 della Convenzione di Istambul, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, 4, 5, art. 5, art. 6, comma 2 e art. 14, lett. b), art. 2, comma 1, lett. h-bis e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione, sono infondati.

Le (pur condivisibili) premesse generali del discorso giustificativo della domanda di accoglimento di protezione sussidiaria (che avrebbe più correttamente dovuto essere riferita allo status di rifugiata) in punto di assoluta rilevanza della violenza di genere sulle donne e della altrettanto indiscutibile rilevanza delle norme di cui alla Convenzione di Istanbul, non vengono poi correttamente sviluppate con specifiche censure (pur indispensabili, ai fini de quibus) aventi ad oggetto la valutazione di credibilità della richiedente asilo (che costituisce, per costante e condivisa giurisprudenza di questa Corte, il presupposto indispensabile per il riconoscimento delle forme di protezione di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, lett. a) e b)), valutazione che non viene, nella specie, correttamente impugnata, se non attraverso alcune (frammentarie e non conferenti, rispetto alla motivazione adottata dal Tribunale) considerazioni del tutto incidentali rispetto al nucleo centrale che caratterizza l’illustrazione dei due motivi.

Non viene, in altri termini, efficacemente censurata la ricostruzione dei fatti – e la conseguente valutazione dell’intero impianto narrativo – risultante dalla esauriente (e logicamente congruente) motivazione adottata dal Tribunale salernitano, segnatamente nella parte in cui il giudice di merito evidenzia le numerose contraddizioni in cui diacronicamente era incorsa la ricorrente nelle varie fasi del procedimento; né vengono offerte, nel corso dell’intera esposizione del motivo, più convincenti e plausibili spiegazioni idonee a fondare un diverso giudizio di credibilità – che, si ricorda, è un giudizio di fatto, non riproducibile né ripercorribile in sede di legittimità se non per vizi suoi propri, tali da rendere la motivazione irredimibilmente illogica ovvero sostanzialmente apparente.

Con il terzo motivo, la difesa della ricorrente si duole della violazione art. 360 c.p.c., n. 5 per error in iudicando da omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e relativi ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

In sintesi, si lamenta:

– La violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria posto a carico dell’organo giudicante con riferimento alla situazione dei diritti umani in *****, e segnatamente a quella delle donne, così essendosi trascurato il valore delle circostanze di fatto all’uopo richiamate specificamente in ricorso;

La violazione dell’obbligo di comparazione, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, tra la situazione del Paese di origine, con specifico riguardo alla mancata tutela dei diritti umani fondamentali, ed il livello di integrazione raggiunto in Italia dalla richiedente asilo.

Il motivo è fondato.

Correttamente viene sottoposto a censura, oltre che il mancato esame di fatti decisivi (costituiti dalla situazione del Paese così come rappresentati dallo stesso Tribunale con riferimento alla situazione dei diritti umani in *****, ma al diverso fine di esaminare la domanda di protezione sussidiaria sub specie della previsione di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c)), anche l’illegittima omissione di qualsivoglia giudizio comparativo tra la situazione di integrazione, specie lavorativa, della richiedente asilo in Italia e la situazione oggettiva del Paese di origine.

Risultano così disapplicati i principi, più volte affermati da questa Corte regolatrice in tema di protezione umanitaria, a mente dei quali, se, per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, lett. a) e b), deve essere dimostrato che il richiedente asilo abbia subito, o rischi concretamente di subire, atti persecutori come definiti dall’art. 7 (atti sufficientemente gravi per natura o frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti), così che la decisione di accoglimento consegue ad una valutazione prognostica dell’esistenza individualizzata di un rischio, onde il requisito essenziale per il riconoscimento di tale forma di protezione consiste nel fondato timore di persecuzione, personale e diretta, nel paese di origine del richiedente asilo, alla luce di una violazione soggettiva – e cioè riferibile direttamente e personalmente al richiedente asilo in relazione alla situazione del Paese di provenienza, da compiersi in base al racconto ed alla valutazione di credibilità operata dal giudice di merito, diversa, invece, è la prospettiva dell’organo giurisdizionale in tema di protezione umanitaria, per il riconoscimento della quale è necessaria e sufficiente – anche al di là ed a prescindere dal giudizio di credibilità del racconto – la valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la situazione del Paese di origine, qualora risulti ivi accertata la violazione del nucleo incomprimibile dei diritti della persona che ne vulnerino la dignità – accertamento che prende le mosse, e non può prescindere, dal dettato costituzionale di cui all’art. 10, comma 3, ove si discorre, significativamente, di impedimento allo straniero dell’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana (norma che, come è noto, fu oggetto di un intenso dibattito in Assemblea costituente, ed il cui contenuto immediatamente precettivo, nonostante il contrario avviso di una retriva e risalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, fu immediatamente rilevato dalla dottrina maggioritaria e definitivamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza delle sezioni unite del 26 maggio 1997, n. 4674): di qui, il riconoscimento della natura di diritto costituzionalmente garantito della situazione giuridica dei richiedenti asilo e quindi di “concreta e materiale esigibilità in via giurisdizionale” del relativo diritto soggettivo – un diritto perfetto, pertanto, in quanto il suo fondamento necessario e sufficiente, nonché la sua causa di giustificazione risiedono entrambi nella sola Costituzione.

Pur vero che, da questa Corte, è stato ripetutamente affermato il principio (fra le altre, Cass. 4/8/2016 n. 16362) secondo cui il diritto di asilo riconosciuto dall’art. 10 Cost. risulterebbe interamente attuato e regolato attraverso le tre forme di protezione previste dall’ordinamento vigente (rifugio, protezione sussidiaria e protezione umanitaria) – con la conseguenza che, al di fuori della “esaustiva normativa” di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 e al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, “non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto dell’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione” (Cass. 26/6/2012 n. 10686) – è vero altresì che tale indirizzo (peraltro, non da tutti condiviso anche in dottrina) deve pur sempre confrontarsi con la norma costituzionale (e con le norme sovranazionali), di rango superiore in sede di interpretazione della legge ordinaria, escludendone l’applicabilità tutte le volte che tale interpretazione si ponga in conflitto con la norma gerarchicamente sovraordinata.

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, pertanto, deve ritenersi necessaria e sufficiente la valutazione dell’esistenza e della comparazione degli indicati presupposti (per tutte, Cass. 8819/2020; Cass. 19337/2021), che non sono condizionati dalla eventuale valutazione negativa di credibilità del ricorrente – o, comunque, dal contenuto della sua narrazione, ove pur ritenuta credibile ma non rilevante ai fini della concessione della misura di protezione invocata.

A tal fine, il predetto giudizio comparativo deve volgere lo sguardo alla compiuta disamina anche della condizione economico-sociale del Paese di origine, dovendosi verificare se ivi si sia determinata una situazione dettata, oltre che da ragioni d’instabilità politica (ovvero di assoluta ed inemendabile povertà per alcuni strati della popolazione e di conseguente impossibilità di poter provvedere almeno al proprio sostentamento, dovendosi ritenere configurabile la violazione dei diritti umani, al di sotto del loro nucleo essenziale, anche in questa ipotesi: Cass. n. 12418/2021; n. 16119 del 2020; n. 18443 del 2020), altresì da una realtà di mancata tutela dei diritti umani, se del caso riferibile anche a condizioni di genere, venendo in tal caso in rilievo non più la singola vicenda individuale della donna, bensì il livello, valutato su di un piano generale ed obbiettivo, di tutela dei loro diritti in quanto donne (situazione che, nella specie, risulta efficacemente descritta nel motivo di ricorso, attraverso le allegazioni di COI attendibili, aggiornate, e rilevanti in parte qua);

Il riconoscimento della protezione umanitaria postula – una volta che la ricorrente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto – l’obbligo per il giudice del merito, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, estensivamente interpretato, di cooperare nell’accertamento della situazione reale del Paese di provenienza, mediante l’esercizio di poteri/doveri officiosi d’indagine, ed eventualmente di acquisizione documentale (Cass. n. 28435/2017; Cass. 18535/2017; Cass. 25534/2016) – essendo quel giudice investito di singole vicende aventi ad oggetto diritti fondamentali della persona, e non di cause cd. “seriali” – in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente; e al fine di ritenere adempiuto tale obbligo officioso, l’organo giurisdizionale è altresì tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. n. 11312 del 2019), ma senza incorrere nell’errore di utilizzare le fonti informative che escludano (a torto o a ragione) l’esistenza di un conflitto armato interno o internazionale (rilevanti al solo fine di valutare la domanda di protezione internazione sub specie del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c)) – al diverso fine di valutare la situazione del Paese di origine sotto l’aspetto della mancata tutela dei diritti umani e del loro nucleo incomprimibile – di cui pure il provvedimento impugnato sembra indirettamente dare atto – nel riportare il contenuto dello COI utilizzate per escludere l’esistenza di un conflitto armato.

Va pertanto riaffermato il principio di diritto, cui il giudice di rinvio si atterrà nel riesaminare la domanda di protezione umanitaria, alla luce del quale, secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del suo riconoscimento, occorre operare la valutazione comparativa della situazione oggettiva, oltre che eventualmente anche soggettiva, del richiedente asilo con riferimento al Paese di origine sub specie della libera esplicazione dei diritti fondamentali della persona, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza.

La motivazione non risulta, pertanto, conforme a diritto, sempre sul piano comparatistico, in punto di valutazione della integrazione della richiedente asilo, come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente al f. 22 dell’odierno atto di impugnazione.

Va pertanto riaffermato il principio di diritto, cui il giudice di rinvio si atterrà rigorosamente, alla luce del quale, secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria l’orizzontalità dei diritti fondamentali comporta che, ai fini del suo riconoscimento, occorre operare la valutazione comparativa della situazione oggettiva (oltre che eventualmente soggettiva) del richiedente con riferimento al Paese di origine sub specie della libera esplicazione di quei diritti, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, rilevando a tal fine, in modo pregnante proprio l’attività lavorativa svolta, giusto il recente insegnamento delle stesse sezioni unite di questa Corte (in tal senso, Cass. s.u. 24413/2021).

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta il primo e il secondo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia il procedimento al Tribunale di Salerno, che, in diversa composizione, farà applicazione del principio di diritto suesposto.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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