LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4245/2020 proposto da:
I.Y., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA DE LORENZIS;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Lecce, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 6426/2019 del TRIBUNALE DI BARI, depositato il 20/12/2019 R.G.N. 10116/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Bari ha respinto il ricorso di I.Y., cittadino del Ghana, avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, che aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. Il richiedente aveva dichiarato di essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine per il timore di ripercussioni legate alla sua condizione di omosessuale.
3. Il Tribunale ha giudicato non credibile il racconto del richiedente; ha quindi ritenuto assenti i presupposti per lo status di rifugiato e per la protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); ha escluso i presupposti della protezione sussidiaria di cui dell’art. 14 cit., lett. c), sul rilievo della inesistenza di una condizione di violenza indiscriminata oppure di conflitto interno o internazionale; ha negato che ricorressero i presupposti della protezione umanitaria per la mancanza di riscontri individualizzanti circa aspetti di particolare vulnerabilità.
4. Avverso il decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
6. I motivi sono titolati come segue: Primo motivo: “Nullità del decreto di rigetto per violazione degli artt. 6 e 28 c.p.c. e dell’art. 25 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2. Violazione del D.L. n. 13 del 2017, art. 4, conv. in L. n. 46 del 2017, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 2 e 4”. Secondo motivo: “Nullità del decreto per motivazione inesistente in violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Difetto di motivazione in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5". Terzo motivo: Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dei principi della CEDU e della Carta Cost.. Motivazione apparente in ordine alla credibilità del ricorrente. Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1 e art. 8; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a, c, d, e comma 5, art. 6, comma 2, art. 7, lett. a, b, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”. Quarto motivo: “Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1; violazione, omessa/falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”. Quinto motivo: “Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1 e violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Mancata valutazione dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.
In via preliminare, deve essere rilevato che la procura rilasciata dal richiedente al difensore, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto, è priva della certificazione dal secondo della data di rilascio, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così da non consentire la verifica del suo conferimento in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato;
7. le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente affermato che l’art. 35 bis, comma 13 citato, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato: appunto prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore, integrante ipotesi di nullità per il suo invalido conferimento (Cass. SU 1 giugno 2021, n. 15177);
8. con ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17970, questa Corte ha rimesso alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost.; per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento all’art. 28 e art. 46, p. 11 e con l’art. 47 della Carta dei diritti UE, art. 18 e art. 19, p.2 della medesima Carta, artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU;
9. Una sommaria delibazione dei motivi del ricorso rende opportuno, siccome rilevante a fini decisori, attendere la pronuncia della Corte costituzionale sulla questione sollevata, con il conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata con l’ordinanza di rimessione 23 giugno 2021, n. 17970.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021
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