LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4793/2020 proposto da:
F.T., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA VIGLIOTTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la PREFETTURA
– UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MILANO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. 147/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 03/01/2020 R.G.N. 57225/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.
RILEVATO
Che:
1. Il Tribunale di Milano con Decreto n. 147 del 3.1.2020 ha rigettato le domande di protezione internazionale o umanitaria proposte da F.T., cittadino della Sierra Leone, il quale aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese per sfuggire alla richiesta dello zio paterno di aderire ad una setta religiosa che compiva sacrifici umani, per aver ricevuto una falsa denuncia per furto nei confronti di detto zio, per essere stato assalito con coltello e derubato da otto persone sulla via del rientro a casa;
2. in particolare, il Tribunale ha ritenuto contraddittorio e generico il narrato del richiedente su profili non secondari, ha rilevato che dalle più aggiornate e attendibili fonti internazionali non emerge – nello Stato di provenienza del richiedente – una situazione di conflitto armato, ha, infine, osservato che non risultava alcun radicamento sul territorio italiano (se non attività tipiche dei centri di accoglienza);
3. il ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria;
4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 35 bis, nonché omesso esame di un fatto decisivo per non avere il Tribunale omesso – con riguardo alla protezione sussidiaria – la disamina della situazione interna del paese di provenienza;
2. con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 35 bis, nonché omesso esame di un fatto decisivo avendo, il Tribunale, omesso – con riguardo alla protezione umanitaria – la valutazione della situazione sociopolitica del paese di origine;
3. in via preliminare, deve essere rilevato che la procura rilasciata dal richiedente al difensore, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto, è priva della certificazione della data di rilascio, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così da non consentire la verifica del suo conferimento in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato;
4. le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente affermato che l’art. 35 bis, comma 13 citato, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato: appunto prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore, integrante ipotesi di nullità per il suo invalido conferimento (Cass. SU 1 giugno 2021, n. 15177);
5. con ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17970, questa Corte ha rimesso alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost.; per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento all’art. 28 e art. 46, p. 11 e con l’art. 47 della Carta dei diritti UE, art. 18 e art. 19, p.2 della medesima Carta, artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU;
6. una sommaria delibazione dei motivi del ricorso rende opportuno, siccome rilevante a fini decisori, attendere la pronuncia della Corte costituzionale sulla questione sollevata, con il conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata con l’ordinanza di rimessione 23 giugno 2021, n. 17970.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 2021 - Legittimazione del possessore | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 83 - Procura alle liti | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 365 - Sottoscrizione del ricorso | Codice Procedura Civile
Costituzione > Articolo 3 | Costituzione
Costituzione > Articolo 10 | Costituzione
Costituzione > Articolo 24 | Costituzione