LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23578/2017 proposto da:
M.E., E.V., D.R.A., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALENTO 73, presso lo studio dell’avvocato CHIARA LIETO, rappresentati e difesi dall’avvocato PATRIZIA SILVESTRI;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI MONTESILVANO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO NIEDDU;
– controricorrente –
e contro
A.C.A. S.P.A., in house providing, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E.
DE’ CAVALIERI N. 11, presso lo studio dell’Avvocato SERGIO DELLA ROCCA, (Studio ACDLEX), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
CONSIDAN (Consorzio Intercomunale per la Depurazione Acque Nere nei Comuni di Montesilvano, Silvi e Città S. Angelo) in liquidazione, AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO, COMUNE DI CITTA’ DI SANTANGELO, COMUNE DI SILVI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 608/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 15/06/2017 R.G.N. 843/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. La Corte d’appello di L’Aquila ha respinto l’appello proposto da E.V., D.R.A., M.E. nei confronti dell’Azienda Consortile Acquedottistica (A.C.A.), del Consorzio Intercomunale Depurazione Acque Nere (CONS.I.D.A.N.), del Comune di Montesilvano, dell’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, del Comune di Città Sant’Angelo e del Comune di Silvi, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta la domanda dei lavoratori diretta a far accertare il diritto al passaggio diretto e immediato alle dipendenze dell’A.C.A. s.p.a., subentrata ex D.Lgs. n. 152 del 2006, al CONS.I.D.A.N. nella gestione degli impianti consortili per la depurazione delle fognature e delle acque reflue pubbliche dei Comuni di Montesilvano, Città Sant’Angelo e Silvi, nonché l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato il 30.9.2014.
2. La Corte territoriale ha premesso che col ricorso in appello non era stato censurato il capo della sentenza con cui era stata respinta la domanda di illegittimità del licenziamento intimato dal CONS.I.D.A.N. il 30.9.2014 e che gli appellanti avevano prestato acquiescenza al capo della pronuncia di primo grado di rigetto delle loro domande di riassorbimento da parte dei Comuni di Città Sant’Angelo e Silvi, con conseguente formazione del giudicato interno su tali statuizioni. La materia del contendere doveva quindi considerarsi limitata alla domanda di D.R.A. e E.V. di accertamento del diritto al passaggio diretto e immediato alle dipendenze dell’A.C.A. s.p.a. in base all’art. 173 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (domanda proposta da M.E. in separato giudizio) e alla domanda subordinata proposta dai tre appellanti volta all’accertamento del diritto al passaggio alle dipendenze del Comune di Montesilvano o della Azienda Speciale per i Servizi Sociali di detto Comune, in base al disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 e dell’art. 2112 c.c..
3. La sentenza impugnata, per quanto rileva rispetto alla posizione del ricorrente M.E., ha respinto la domanda subordinata, di accertamento del diritto degli appellanti al passaggio alle dipendenze del Comune di Montesilvano o della Azienda Speciale per i Servizi Sociali di detto Comune, avanzata sull’assunto che gli stessi avevano continuato ad operare presso il CONS.I.D.A.N., dopo la cessione del servizio idrico, occupandosi esclusivamente della gestione del Campo Sportivo *****, ceduto a far data dal 31.3.2014 al Comune di Montesilvano, sulla base di un duplice rilievo. Anzitutto, perché la cessione della gestione del Centro Sportivo ***** al Comune di ***** non rientrava nella disciplina del citato art. 173, concernente unicamente la cessione del servizio idrico integrato. Inoltre, per la inapplicabilità del D.Lgs. n. 165 del 2001 (art. 31), data la natura di ente pubblico economico del CONS.I.D.A.N., e poiché della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 563 (Legge di Stabilità 2014) esclude espressamente che la mobilità del personale possa avvenire tra le società controllate dalle pubbliche amministrazioni e queste ultime, a ciò ostando il principio generale di accesso al pubblico impiego esclusivamente mediante concorso. Ha comunque precisato che, ove anche ritenuto applicabile il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31, che richiama l’art. 2112 c.c., nel caso di specie difetterebbe la condizione essenziale per il passaggio del personale alle dipendenze di altro ente pubblico cessionario, rappresentata dal fatto che esso fosse già alle dipendenze del datore di lavoro pubblico al momento del trasferimento del servizio e che al relativo reclutamento si fosse provveduto mediante procedura concorsuale pubblica.
4. Avverso tale sentenza E.V., D.R.A., M.E. (quest’ultimo senza rinuncia alla sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 609/2017, che ha riconosciuto il diritto al passaggio diretto alle dipendenze dell’A.C.A. s.p.a., e al solo fine di far accertare l’illegittimità del licenziamento o, in subordine nel caso di riforma della citata sentenza n. 609/2017, per far accertare il suo diritto al passaggio alle dipendenze del Comune di Montesilvano o della sua Azienda Speciale per i Servizi Sociali) hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Il Comune di Montesilvano ha resistito con controricorso. Le altre parti non hanno svolto difese.
CONSIDERATO
che:
5. Prima della data fissata per l’adunanza camerale, M.E., per il tramite del procuratore speciale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dal Comune di Montesilvano.
6. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c., perché sia dichiarata l’estinzione del processo, limitatamente alla posizione del M., nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4.
7. Si dispone pertanto la separazione del procedimento riguardo alle posizioni degli altri ricorrenti, E.V., D.R.A., con rinvio a nuovo ruolo, in accoglimento dell’istanza di rinvio dai medesimi proposta.
8. La declaratoria di estinzione esonera la parte ricorrente M.E. dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo tra M.E. e il Comune di Montesilvano e rinvia la causa a nuovo ruolo per il resto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 22 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021