Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.35346 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16837/2020 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO 6, presso lo studio dell’avvocato ORESTE MORCAVALLO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BERNALDA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 224/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 03/03/2020 R.G.N. 284/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 3 marzo 2020, la Corte d’Appello di Potenza confermava la decisione resa dal Tribunale di Matera e rigettava la domanda proposta da C.A. nei confronti del Comune di Bernalda, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli dell’Ente datore ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater e, dunque, con riferimento all’ipotesi della falsa attestazione della presenza in servizio per aver egli il giorno *****, timbrato il cartellino in entrata, sì da risultare regolarmente presente in servizio sino alle ore 13,25, mentre invece aveva fatto rientro a casa ove veniva sorpreso mentre eseguiva alcuni lavori edilizi di tipo manutentivo.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto incontestato il fatto, legittimo l’operato del soggetto incaricato del reperimento del dipendente allontanatosi, rilevanti alla stregua delle regole del processo civile, cui è estraneo il profilo dell’inutilizzabilità della prova, le prove atipiche addotte con riferimento alle operazioni di reperimento, in ogni caso attendibile la testimonianza del medesimo, riconducibile la condotta contestata alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, stante la mancata timbratura in uscita del cartellino da ritenersi in sé fraudolenta e proporzionata la sanzione espulsiva irrogata.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il C., affidando l’impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale il Comune, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva;

Il procuratore generale ha depositato la sua requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente sussunto la condotta contestata al ricorrente nella previsione di cui alla predetta norma, non ricorrendo nella specie il connotato identificativo della falsa attestazione della presenza dato dal risultare questa dall’alterazione del sistema di rilevamento della presenza o da altre modalità fraudolente.

Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione delle caratteristiche specifiche della condotta tanto sotto il profilo soggettivo, per non aver dato rilievo alla precaria condizione fisica del ricorrente, che sotto il profilo oggettivo, per aver, in sede valutativa assimilato il mero allontanamento dal posto di lavoro in cui si è concretata la condotta con l’abbandono definitivo dello stesso.

Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, si imputa alla Corte territoriale l’omessa valutazione del profilo della proporzionalità della sanzione.

Nel quarto motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato con riguardo alla mancata ammissione delle prove richieste.

Il primo motivo deve ritenersi infondato, stante la riconducibilità della condotta contestata alla previsione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 25750/2016 e da ultimo, Cass. n. 5478/2021) cui si è conformata la Corte territoriale attribuendo rilevanza, in funzione dell’integrazione degli estremi della fattispecie legale, all’omissione stessa della registrazione in uscita implicante in sé il carattere fraudolento dato dall’induzione artificiosa della circostanza viceversa non veridica della presenza in servizio.

Ne consegue l’infondatezza se non l’inammissibilità degli altri motivi, il secondo risultando inconferente, in quanto insuscettibile di incidere sulla qualificazione del fatto (l’omessa timbratura) dal punto di vista tanto soggettivo che oggettivo, il terzo ed il quarto, recando censure che non tengono conto dei passaggi motivazionali – per di più incensurabili in questa sede ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, formulati nell’impugnata sentenza sulla proporzionalità della sanzione e sull’irrilevanza delle prove addotte dal ricorrente a sostegno delle invocate giustificazioni.

Il ricorso va, dunque, rigettato senza pronuncia sulle spese, non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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