Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.35348 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8238/2015 r.g. proposto da:

***** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, L.D.V., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avvocati Giovanni Guzzetta, e Roberta Simone, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell’Avvocato Guzzetta.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** s.r.l., (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. B.S., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Francesco Aratari, presso il cui studio è

elettivamente dornicillato in Roma, alla Via Po n. 28.

– controricorrente –

avverso il provvedimento del Tribunale di Velletri, depositato in data 17.2.2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/9/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

Che:

1. Con reclamo L. Fall., ex art. 26, l'***** s.r.l. impugnava l’ordinanza di vendita del G.d., pubblicata in data 26.5.2014, nella parte in cui aveva disposto la vendita del compendio immobiliare già di proprietà della società, poi fallita, nell’ambito della procedura n. 2962/99, sul presupposto dell’erronea valutazione peritale del valore del compendio immobiliare e dell’omessa comunicazione dell’ordinanza di vendita al comitato dei creditori.

2. Il Tribunale di Velletri, con il decreto qui impugnato, rigettava il reclamo. Il Tribunale ha evidenziato che con precedente decreto datato 7.5.2014, emesso nel proc. n. 1465/2014, aveva rigettato il reclamo sempre proposto da ***** s.r.l. contro una precedente ordinanza di vendita e fondato sui medesimi motivi, dichiarando cessata la materia del contendere per carenza di interesse (essendo nel frattempo l’asta andata deserta), ma valutando nel merito la questione, ai fini della soccombenza virtuale necessaria per la condanna alle spese di lite, e dunque ritenendo che anche nel merito il reclamo fosse infondato; ha inoltre osservato che gli effetti del giudicato sostanziale si estendevano, anche in caso di rigetto della domanda, a tutte le statuizioni inerenti l’esistenza e la validità del rapporto dedotto in giudizio che abbiano rilevanza ai fini della concreta decisione, valendo ciò anche in caso di pronuncia di cessazione della materia del contendere che abbia provveduto sulle spese in base al criterio della soccombenza virtuale: ha dunque evidenziato che non vi era prova dell’impugnazione del precedente decreto, con conseguente acquiescenza implicita alla decisione stessa; ha, da ultimo, osservato che essendo il reclamo proposto in data 24.2.2014 da ***** s.r.l. identico a quello oggi proposto ed essendosi già espresso il Tribunale sulle medesime questioni, il reclamo proposto di nuovo dalla ***** s.r.l. dovesse considerarsi inammissibile per il principio del ne bis in idem.

2.11 decreto, pubblicato il 17.2.2015, è stato impugnato da ***** s.r.l. con ricorso straordinario per cassazione, affidato a due motivi, cui il fallimento della ***** s.r.l. ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto anche ricorso incidentale condizionato.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del principio del ne bis in idem di cui agli artt. 2909, 39 e 324 c.p.c..

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L. Fall., art. 26 e dell’art. 159 c.p.c., sotto il profilo del mancato riconoscimento dell’autonomia dei sub procedimenti in cui si articola la liquidazione delle attività fallimentari.

3. Ante omnia va esaminata l’ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., presentato dalla società ricorrente.

3.1 Sul punto, occorre fornire continuità applicativa a quella tesi interpretativa secondo cui contro il provvedimento del tribunale che decide in sede di reclamo L. Fall., ex art. 26, avverso un atto esecutivo della procedura concorsuale è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., per la stessa ragione per cui tale ricorso è ammesso nel processo esecutivo individuale contro la sentenza emessa in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c. e dichiarata espressamente non impugnabile dall’art. 618 c.p.c., giacché entrambi i provvedimenti risolvono un incidente (di tipo cognitorio) in ordine alla ritualità di un atto della procedura esecutiva (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6386 del 17/05/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3522 del 24/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 11441 del 12/10/1999).

E’ stato tuttavia precisato, sempre dalla giurisprudenza espressa da questa Corte, che – affinché il decreto del tribunale fallimentare reso in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di autorizzazione alla vendita abbia carattere decisorio e sia suscettibile di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. – occorre che esso provveda su contestazioni in ordine alla legittimità di provvedimenti del giudice delegato incidenti su diritti soggettivi di natura sostanziale, e non meramente processuale, connessi alla regolarità procedurale della liquidazione dell’attivo (Sez. 1, Sentenza n. 1258 del 30/01/2001; Sez. 1, Sentenza n. 8768 del 15/04/2011; cfr. da ultimo Cass. n. 21963/2020).

Ciò posto, rileva il Collegio che, nel caso in esame, il provvedimento impugnato incide direttamente sulle sorti del bene messo in vendita e determina pertanto riflessi diretti sulla posizione sostanziale della fallita, così dovendosi ritenere che esso è suscettibile di ricorso in cassazione ex art. 111 Cost..

Preliminarmente va anche disattesa la richiesta di riunione del presente ricorso con quello rubricato con n. Rg. 17521/2015 posto che i ricorsi riguardano provvedimenti diversi ed involgono la soluzione di questioni non del tutto sovrapponibili.

3.2 Occorre esaminare per primo, per ragioni di ordine pregiudiziale, il ricorso incidentale, essendo lo stesso, nei suoi articolati quattro motivi, incentrato sull’eccepita carenza di interesse della società ricorrente ad impugnare l’ordinanza di vendita.

I motivi di doglianza così declinati sono invero infondati.

Giova, sul punto qui in discussione, il richiamo ai principi generali dettati dall’art. 159 codice di rito e al consolidato orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte di legittimità (v. anche Cass. n. 27526/2014) per il quale “la regola contenuta nell’art. 2929 c.c., secondo cui la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l’assegnazione non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, non è applicabile alle nullità che riguardino proprio la vendita o l’assegnazione, cioè quando si tratti di vizi che direttamente le concernano ovvero ad esse obbligatoriamente prodromici” (cfr. inoltre: Cass. 13824/2010; 21106/2005; 26078/2005; 26078/2005; 3970/2004).

3.3 Venendo ora ad esaminare il ricorso principale, occorre evidenziare che il primo motivo di censura è in realtà fondato, motivo il cui accoglimento determina anche l’assorbimento della seconda doglianza.

3.3.1 La società ricorrente censura, infatti, la decisione del tribunale laddove la stessa ha dichiarato inammissibile il reclamo sul presupposto che il ricorso riguardasse le medesime questioni sulle quali il tribunale si era precedentemente pronunciato con provvedimento del 7.5.2014, emesso sempre nell’ambito dello stesso procedimento, sia pure riferito ad altra e distinta ordinanza di vendita. Il tribunale ha ritenuto che, essendosi formato il giudicato sul precedente provvedimento, in assenza della prova dell’impugnazione di quest’ultimo con ricorso per cassazione, l’esame dell’ulteriore reclamo sulle medesime questioni dovesse ritenersi inammissibile per la formazione di un giudicato interno sulle questioni trattate definitivamente nel primo provvedimento impugnato.

3.3.2 Va subito osservato che il provvedimento del tribunale è motivato su erronei presupposti di diritto in relazione alla stessa configurabilità astratta, nel caso in esame, di un giudicato.

Sul punto qui da ultimo in discussione è necessario infatti ricordare che è consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui la declaratoria di cessazione della materia del contendere o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia, né possono precluderne la riproposizione in diverso giudizio (Sez. 3, Sentenza n. 17312 del 31/08/2015; cfr. anche: n. 7185 del 2010, n. 10960 del 2010, n. 3598 del 2015). La pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere ha invero carattere meramente processuale ed è dunque inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (v. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1695 del 24/01/2018).

Ne deriva che alcun effetto preclusivo poteva derivare dalla precedente decisione con la quale, con riferimento ad altra e diversa ordinanza di vendita, era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere ed esaminato il merito ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite secondo il principio della cd. soccombenza virtuale.

Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Velletri che, in diversa composizione, dovrà esaminare il merito del reclamo L. Fall., ex art. 26, proposto dalla società oggi ricorrente.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il secondo motivo; rigetta il ricorso incidentale condizionato; cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Velletri che, in diversa composizione, dovrà decidere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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