Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.35349 del 18/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17521/2015 r.g. proposto da:

***** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, M.E., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avvocati Giovanni Guzzetta, e Roberta Simone, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell’Avvocato Guzzetta.

– ricorrente –

contro

Fallimento ***** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. B.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avvocato Francesco Aratari, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Po n. 28.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Banca di credito cooperativo San Barnaba di Martino soc. coop. a r.l., con sede in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore G.E., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avvocato Massimo Pacetti, con il quali elettivamente domicilia in Roma, alla Via della Stazione di San Pietro n. 45, presso lo studio del difensore –

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto del Tribunale di Velletri, depositato in data 29.4.2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/9/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

Che:

1. La ***** s.r.l. aveva presentato reclamo, ai sensi della L. Fall., art. 26, avverso l’ordinanza di aggiudicazione del 15 luglio 2014 del compendio immobiliare subastato emessa dal giudice delegato, adducendo a fondamento dell’impugnazione l’erronea valutazione del valore del compendio (ritenuto sottostimato da parte dello stimatore) e l’omessa comunicazione al comitato dei creditori.

Il Tribunale di Velletri ha rigettato il reclamo così presentato, confermando pertanto il provvedimento del giudice delegato.

Il Tribunale ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse, che la doglianza avanzata dalla società reclamante sul metodo di stima del compendio immobiliare subastato fosse smentita proprio dal fisiologico andamento degli esperimenti di vendita forzata, sicché il prezzo di aggiudicazione dell’immobile doveva considerarsi fisiologicamente destinato a decrescere in relazione all’aumento dei tentativi di vendita e alla risposta del mercato; ha ritenuto, sempre in relazione alla doglianza sopra ricordata, che, anche a voler ritenere che la stima del c.t.u. fosse stata inferiore al valore effettivo di mercato, ciò non avrebbe inciso sulla validità dell’ordinanza di vendita e conseguentemente, sull’ordinanza di aggiudicazione, posto che il prezzo base è un dato indicativo che non può pregiudicare l’esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo attraverso la gara tra più offerenti; ha inoltre osservato, in relazione alla doglianza relativa alla mancata comunicazione dell’ordinanza di vendita al comitato dei creditori, che dovesse trovare applicazione alla fattispecie la disposizione contenuta nell’art. 108, nel testo ante riforma del 2006, in virtù della quale si ritiene sufficiente che il comitato dei creditori venga posto in condizione di avere contezza dell’ordinanza di vendita disposta dal giudice delegato, tenuto conto che il comitato dei creditori costituisce, secondo la norma citata, organo consultivo della procedura fallimentare, chiamato ad esprimere pareri obbligatori ma non vincolanti; ha infine evidenziato che l’esecutato non era legittimato a dolersi del mancato coinvolgimento del comitato dei creditori nella procedura di liquidazione, dovendosi ritenere che solo il comitato potesse dolersi di tale irregolarità procedurale.

2. Il decreto, pubblicato il 29.4.2015, è stato impugnato da ***** s.r.l., con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il Fallimento ***** s.r.l. ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto motivi di ricorso incidentale condizionati e non condizionati, e la Banca di credito cooperativo San Barnaba di Martino soc. coop. a r.l. che ha proposto anch’essa ricorso incidentale.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

3. Ante omnia, va esaminata l’ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., proposto dalla società ricorrente.

3.1 Sul punto, occorre fornire continuità applicativa a quella tesi interpretativa secondo cui contro il provvedimento del tribunale che decide in sede di reclamo L. Fall., ex art. 26, avverso un atto esecutivo della procedura concorsuale è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., per la stessa ragione per cui tale ricorso è ammesso nel processo esecutivo individuale contro la sentenza emessa in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c. e dichiarata espressamente non impugnabile dall’art. 618 c.p.c., giacché entrambi i provvedimenti risolvono un incidente (di tipo cognitorio) in ordine alla ritualità di un atto della procedura esecutiva (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6386 del 17/05/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3522 del 24/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 11441 del 12/10/1999).

E’ stato tuttavia precisato, sempre dalla giurisprudenza espressa da questa Corte, che – affinché il decreto del tribunale fallimentare reso in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di autorizzazione alla vendita abbia carattere decisorio e sia suscettibile di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. – occorre che esso provveda su contestazioni in ordine alla legittimità di provvedimenti del giudice delegato incidenti su diritti soggettivi di natura sostanziale, e non meramente processuale, connessi alla regolarità procedurale della liquidazione dell’attivo (Sez. 1, Sentenza n. 1258 del 30/01/2001; Sez. 1, Sentenza n. 8768 del 15/04/2011; cfr. da ultimo Cass. n. 21963/2020).

3.2 Ciò posto, rileva il Collegio che, nel caso in esame, il provvedimento impugnato incide direttamente sulle sorti del bene messo in vendita ed oggetto di aggiudicazione, determinando, pertanto, riflessi diretti sulla posizione sostanziale del fallito e così dovendosi ritenere che lo stesso è impugnabile con ricorso in cassazione ex art. 111 Cost..

Preliminarmente va anche disattesa la richiesta di riunione del presente ricorso con quello rubricato con n. Rg. 8238-2015 posto che i ricorsi riguardano provvedimenti diversi ed involgono la soluzione di questioni non del tutto sovrapponibili.

4. Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 112 c.p.c., per violazione di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Si evidenzia che nei motivi di reclamo L. Fall., ex art. 26, era stato denunciato che il g.d. aveva inopinatamente e repentinamente modificato orientamento, ritenendo applicabile alla vendita fallimentare il nuovo regime normativo, post riforma 2007, e che per tale motivo si chiedeva l’annullamento della vendita in ragione dell’erronea applicazione della nuova normativa. Osserva la ricorrente che il tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla predetta eccezione, limitandosi ad applicare la disciplina normativa della L. Fall., artt. 107 e 108, precedente alla riforma del 2006/2007.

4.1 Il motivo è inammissibile.

4.2 Occorre, in primo luogo, ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” e della violazione dell’art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacché queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 329 del 12/01/2016; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30684 del 21/12/2017).

4.3 Ma anche a voler superare tale preliminare profilo di inammissibilità, occorre subito evidenziare che la doglianza articolata dalla ricorrente risulta comunque mal veicolata in questo giudizio di legittimità, posto che, sulla base del contenuto della censura, avrebbe potuto al più dolersi del vizio di violazione ovvero falsa interpretazione del precetto normativo relativo alla individuazione della norma applicabile alla fattispecie concreta (sotto il paradigma applicativo, cioè, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e non già invece del vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., comunque insussistente nel caso in esame.

Sul punto è utile ricordare che, in materia di procedimento civile, sussiste vizio di “ultra” o “extra” petizione ex art. 112 c.p.c., quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25140 del 13/12/2010; Sez. L, Sentenza n. 12943 del 24/07/2012; Sez. L, Sentenza n. 6042 del 14/03/2014; Sez. 5 -, Ordinanza n. 11629 del 11/05/2017; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14077 del 01/06/2018).

4.4 A ciò va aggiunto che in realtà non può neanche dirsi che, nel caso in esame, il tribunale non si sia pronunciato in ordine alla questione prospettata dalla parte oggi ricorrente, statuendo, proprio in ragione del principio iura novit curia (sebbene erroneamente, come tra breve si dirà), che alla fattispecie concreta in esame (vendita fallimentare) si dovesse applicare il regime normativo di cui alla L. Fall., artt. 107 e 108, secondo la disciplina precedente alla riforma 2006/2007. Ciò, peraltro, in conformità a quanto richiesto dal reclamante che aveva sottoposto a critica il diverso opinamento del giudice delegato.

4.5 Senza neanche contare che il motivo si presenta formulato in modo generico senza l’indicazione della ratio decidendi impugnata, non avendo specificato neanche come la disciplina ritenuta applicabile incida sul vizio denunciato, così evidenziandosi anche un difetto di interesse ad impugnare sul punto qui in esame.

5. Con il secondo mezzo si deduce nullità del provvedimento impugnato per la mancata richiesta e mancata emanazione del parere del comitato dei creditori con violazione della L. Fall., art. 108, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si evidenzia in primis l’erroneità della decisione impugnata laddove la stessa aveva ritenuto che la ricorrente non avesse legittimazione a dolersi con il reclamo del mancato interpello del comitato dei creditori posto che di ciò avrebbe potuto lamentarsi solo quest’ultimo, osservando che, a mente della L. Fall., art. 26, il reclamo L. Fall., ex art. 26, è proponibile dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse e dovendosi pertanto ritenere che la delimitazione dei soggetti legittimati ad impugnare è stabilita ex lege e non è rimessa a valutazioni discrezionali. Osserva ancora il ricorrente che, secondo il disposto normativo di cui alla L. Fall., art. 108, occorre interpellare formalmente il comitato dei creditori nei cui confronti non è dunque sufficiente una mera informativa, come invece ritenuto erroneamente dal tribunale.

5.1 Il secondo motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza.

Sul primo versante, va subito osservato che la doglianza, articolata dalla ricorrente in relazione al profilo della legittimazione ad impugnare L. Fall., ex art. 26, non comprende (o meglio non coglie) la ratio decidendi del decreto impugnato che, sul punto qui da ultimo in discussione, non nega la legittimazione ad impugnare L. Fall., ex art. 26, della società sottoposta ad esecuzione fallimentare in relazione al provvedimento di aggiudicazione del bene oggetto di liquidazione, ma, al contrario, evidenzia la carenza di interesse della predetta società a sollevare la questione del mancato interpello del comitato dei creditori non avendone subito alcun pregiudizio.

2.2 A ciò deve aggiungersi che – anche nell’erronea prospettiva interpretativa accolta dal Tribunale di Velletri di ritenere applicabile la normativa ante riforma 2006/2007 (su cui si tornerà tra breve) – il parere del comitato dei creditori sarebbe stato richiedibile, ai sensi della L. Fall., art. 108 (nella precedente formulazione), solo per l’adozione dell’ordinanza di vendita e non già nella diversa ipotesi, qui in discussione, della legittimità nell’emanazione dell’ordinanza di aggiudicazione.

2.3 Ma risulta comunque dirimente il rilievo che alla fattispecie concreta oggi sub iudice occorra applicare, anche per quanto concerne la fase di programmazione della vendita e dunque di adozione dei relativi provvedimenti da parte del g.d., la nuova disciplina normativa dettata dalla L. Fall., art. 107.

Risulta dunque necessario procedere, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., alla correzione della motivazione impugnata laddove la stessa ha affermato erroneamente l’applicazione della disciplina normativa in vigore prima delle riforme della L. Fall., intervenute nel biennio 2006-2007, posto che, secondo il disposto normativo, del D.Lgs. 12 settembre 2006, n. 169, art. 22, comma 3, le nuove disposizioni di cui alla L. Fall., art. 107 (anche nella parte in cui non è previsto per ogni singolo atto di liquidazione del compendio fallimentare il parere del comitato dei creditori) si applicano anche alle procedure concorsuali pendenti al 1 gennaio 2008, e dunque anche alla procedura fallimentare oggetto dell’odierna impugnazione.

Il rigetto del secondo motivo determina anche l’assorbimento dei motivi di ricorso incidentali condizionati presentati dal fallimento e dall’istituto di credito controricorrenti.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 112 c.p.c. e conseguente nullità del decreto relativamente al pagamento delle spese processuali in favore della reclamata.

3.1 La doglianza è infondata.

Oltre all’evidente profilo di inammissibilità della censura per le ragioni già sopra evidenziate in relazione al primo motivo di ricorso (perché la doglianza risulta veicolata non già come error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), occorre comunque evidenziare che non è rintracciabile alcun profilo di omessa pronuncia in punto di spese, essendosi comunque pronunciato il tribunale sul profilo qui in esame e comportando tale pronuncia un implicito rigetto sull’eccezione (comunque infondata) sollevata dall’odierna ricorrente sulla circostanza della ritardata costituzione del fallimento nel procedimento di reclamo. In ordine a quest’ultimo profilo, è solo il caso di ricordare che la tardiva costituzione nel giudizio di impugnazione L. Fall., ex art. 26, potrebbe al più comportare la compressione di alcune facoltà difensive ma non già del diritto alla corresponsione delle spese legali in caso di esito favorevole del giudizio.

4. Con il quarto mezzo la ricorrente propone, infine, vizio di violazione della L. Fall., art. 108 e conseguente nullità dell’aggiudicazione del compendio immobiliare a casa del prezzo ingiusto.

4.1 La doglianza è inammissibile per plurime e concorrenti ragioni.

Non può sfuggire come la parte ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge in relazione al parametro normativo di cui alla L. Fall., art. 107, intenda, ora, investire questa Corte di legittimità di un nuovo giudizio sulla congruità del prezzo di stima e di aggiudicazione del compendio immobiliare oggetto di liquidazione fallimentare, scrutinio che invece è inibito a questa Corte di legittimità. Peraltro, la doglianza, pur riportata nel paradigma applicativo del vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, risulta viepiù inammissibile per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, non avendo il ricorrente neanche specificato il prezzo di mercato dell’immobile subastato e le relative indicazioni estraibili nelle perizie acquisite nella procedura di liquidazione del bene.

4.1.2 Senza contare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di espropriazione forzata, non incide sulla validità dell’ordinanza di vendita all’incanto la circostanza che il prezzo base sia stato fissato con riferimento ad una stima effettuata da un esperto, verosimilmente inferiore al valore effettivo di mercato, trattandosi di un dato indicativo, che non pregiudica l’esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo attraverso la gara tra più offerenti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8304 del 31/03/2008; Sez. 3, Sentenza n. 2474 del 10/02/2015).

5. Da ultimo va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale agitata in via subordinata dalla società ricorrente, nell’ipotesi qui invece accolta di ritenere applicabile al caso di specie la nuova disciplina normativa della L. Fall., art. 107, secondo la norma transitoria già sopra ricordata (D.Lgs. 12 settembre 2006, n. 169, art. 22, comma 3).

Sul punto, è agevole replicare che, se per un verso, rientra nella piena discrezionalità del legislatore la facoltà di disporre, in sede di regolamentazione transitoria dell’applicazione della nuova normativa, la sua applicazione retroattiva in ragione dell’evidente necessità di rendere, attraverso l’introduzione delle procedure competitive, più agevole e celere la procedura di liquidazione fallimentare anche nelle procedure pendenti al momento dell’introduzione della riforma della L. Fall., per altro verso, è altrettanto evidente che le preoccupazioni sollevate dalla ricorrente in relazione a possibili disarmonie nell’applicazione delle nuove disposizioni legislative in un regime normativo che, come quello precedente, non prevedeva la formulazione di un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori L. Fall., ex art. 104 ter, comma 1, sono facilmente superabili, se solo si considera che, anche in assenza del documento programmatorio della liquidazione, i singoli atti di liquidazione del patrimonio sono comunque sottoposti al controllo del giudice delegato che, a mente sempre della L. Fall., art. 104 ter, comma 9, deve autorizzarne l’esecuzione, così come peraltro avviene normalmente, in omaggio al potere surrogatorio del g.d., riconosciuto dalla L. Fall., art. 41, comma 4, in ogni caso in cui il comitato dei creditori non possa o non voglia esprimersi esercitando i suoi poteri autorizzativi e consultivi.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale; dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condizionati; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472