LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 211/2021 r.g. proposto da:
B.P., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Vincenza Bonaviri, con cui elettivamente domicilia in Catania, Via G.
D’Annunzio n. 15, presso lo studio del difensore.
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** s.r.l., (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. C.G., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Francesco Mauceri, con il quale elettivamente domicilia in Roma, Via dei Gracchi n. 187, presso lo studio dell’Avvocato Marcello Magnano.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, depositata in data 8.10.2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/9/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
Che:
1. Il di ***** s.r.l. citò in giudizio innanzi al Tribunale di Catania B.P., esponendo che con sentenza del 10.3.2014 il Tribunale di Catania aveva dichiarato il fallimento della società in seguito al rigetto della proposta di ammissione a concordato preventivo e che la società debitrice, allorquando già versava in stato di grave squilibrio patrimoniale, aveva effettuato consistenti operazioni di rimborso in favore del convenuto in giudizio il quale, oltre ad essere membro del c.d.a., era anche socio della società poi fallita (con mandato di gestione fiduciaria delle quote alla Compagnia Nazionale Fiduciaria s.p.a.) e che, infine, dall’esame della contabilità della fallita era emerso un atto di cessione di credito del 2.1.2012 con cui la società in bonis aveva ceduto al B. il credito vantato nei confronti di Mongibelliana Costruzioni s.r.l., sino alla concorrenza dell’importo di 800.000 Euro (che il B. aveva compensato con un suo debito verso la Mongibelliana Costruzioni s.r.l.), nonché svariate restituzioni del finanziamento fino ad una concorrenza di Euro 451.400.
2. Con sentenza n. 403/2019 del 29.1.2019 il Tribunale di Catania accolse le domande revocatorie proposte dal fallimento, dichiarando inefficaci ai sensi della L. Fall., art. 65, i predetti atti di cessione del credito e di rimborso dei finanziamenti al socio, con conseguente condanna del B. al pagamento in favore della curatela della complessiva somma pari ad Euro 1.252.400.
3. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania, adita dal B., ha confermato l’impugnata sentenza del Tribunale di Catania, rigettando pertanto l’appello così proposto.
La corte del merito ha ritenuto – per quanto qui ancora di interesse – che, in relazione al secondo motivo di censura (con il quale l’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata laddove la stessa aveva ritenuto che gli effetti della revocatoria dell’atto di cessione del credito potessero essere quelli di condanna alla restituzione non già del credito ceduto ma della somma di Euro 800.000), il gravame era infondato, posto che la circostanza che il credito ottenuto in cessione dal B. fosse stato compensato da quest’ultimo con il debito verso la Mongibelliana Costruzioni s.r.l. era stata espressamente dichiarata dallo stesso B. nell’atto di cessione del 2.1.2012 stipulato con ***** s.r.l. e rilevato anche che, nella stessa comparsa di risposta del giudizio di primo grado, il B. non aveva neanche contestato in modo specifico la detta circostanza; ha inoltre evidenziato, sempre in risposta al secondo motivo di gravame, che oggetto della domanda revocatoria non è il bene in sé ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilità dei beni del debitore ad esecuzione; ha ritenuto infine infondato anche il terzo motivo di appello (incentrato sull’asserita erronea valutazione da parte del primo giudice della sussistenza dei presupposti applicativi della revocatoria, con riferimento alla richiesta di restituzione dei rimborsi dei finanziamenti ai soci e sull’erronea applicazione dell’art. 2467 c.c.), osservando che con comparsa di risposta in primo grado il B. non aveva contestato – quanto al rimborso di Euro 451.000 – che l’importo si riferisse a rimborsi di finanziamenti eseguiti dal socio in un periodo caratterizzato da squilibrio eccessivo dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto ovvero in un periodo in cui sarebbe stato ragionevole il conferimento delle somme a titolo di capitale sociale, concentrandosi le difese del B. sul solo fatto che il finanziamento del socio postergato potesse equivalere a credito non scaduto; ha dunque osservato che il fatto che i finanziamenti fossero intervenuti in una situazione di squilibrio non era più contestabile e che il relativo credito non era ancora scaduto al momento del fallimento, con piena applicabilità del disposto normativo di cui alla L. Fall., art. 65.
2. La sentenza, pubblicata l’8.10.2010, è stata impugnata da B.P. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui Il Fallimento di ***** s.r.l. ha resistito con controricorso.
Il Fallimento ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1243 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione delle norme in tema di ripartizione dell’onere della prova. Osserva il ricorrente che la corte di appello avrebbe errato nel ritenere non contestata la circostanza dell’intervenuta compensazione tra il credito oggetto di cessione dalla fallita al B. ed il debito di quest’ultimo nei confronti di Mongibelliana Costruzioni s.r.l., dovendosi ritenere, in termini generali, che la non contestazione, per essere apprezzabile, dovesse estrinsecarsi in un comportamento univocamente interpretabile ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio e che, per contro, non potesse dubitarsi della sua contestazione alla dedotta compensazione.
1.1 Il motivo – per come articolato – e’, in parte, inammissibile e, per altra parte, infondato.
1.1.1 Sotto il primo profilo, le censure non superano il vaglio di ammissibilità perché, sotto l’egida formale del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, sollecitano questa Corte di legittimità ad un nuovo scrutinio del merito della decisione quanto alla valutazione della prova dell’intervenuta compensazione del credito ceduto con quello vantato dalla Mongibelliana Costruzioni s.r.l., attraverso un’irricevibile richiesta di rilettura della documentazione già scrutinata dai giudici del merito.
Sul punto, non può essere dimenticato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016).
1.1.2 Sotto altro profilo, non può neanche essere sottaciuto che – come anche correttamente rilevato dalla corte di appello, con affermazione non smentita né contestata dallo stesso ricorrente – la compensazione è stata probatoriamente documentata nello stesso atto di cessione del 2.1.2012 attraverso l’allegazione della relativa prova documentale il cui contenuto non è stato né impugnato né contestato nelle forme di legge. A ciò va aggiunto che se la compensazione – per come sopra documentata e dunque programmata nell’atto di cessione predetto – non si fosse, poi, realizzata, l’odierno ricorrente ne avrebbe dovuto fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 2, prova invece rimasta incompiuta nel giudizio di merito.
2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 115 c.p.c. e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, delle norme in tema di ripartizione degli oneri probatori. Osserva il ricorrente che il fallimento, nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, aveva affermato che i pagamenti, eseguiti a rimborso di finanziamenti effettuati dai soci dovevano ritenersi soggetti alla disciplina di cui all’art. 2467 c.c. e che comunque la parte attrice non avrebbe assolto al suo onere allegativo, non essendo stata specificata la norma invocata tra il primo e comma 2 dell’art. 2467 c.c. ed essendo invece stata al contrario fornita la prova che i pagamenti erano intervenuti nel corso degli anni e non nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento.
2.1 Anche il secondo motivo e’, in parte inammissibile, e, per altra parte, infondato.
2.1.1 Sul primo versante, va subito osservato che la parte ricorrente nonostante sostenga che non sarebbe stata acquisita la prova dei presupposti per l’applicazione del regime della postergazione di cui all’art. 2467 c.c. e, in particolare, della situazione di squilibrio all’epoca del finanziamento – neanche articola un vizio di violazione di legge in riferimento, da un lato, proprio al disposto normativo di cui all’art. 2467, sopra menzionato e, dall’altro, della L. Fall., art. 65, quanto all’esigibilità del credito rispetto alla dichiarazione di fallimento, affidando invece le sue censure ad un’irricevibile richiesta rivolta, come nel caso del primo motivo sopra esaminato, a sollecitare una rivalutazione di merito degli elementi istruttori, scrutinio invece inibito a questa Corte di legittimità.
2.1.2 Sotto altro profilo, va evidenziato che la situazione di squilibrio economico-finanziario, nel periodo dei contestati finanziamenti, è stata documentata – come anche rilevato dalla corte di appello – dalla stessa proposta di concordato preventivo (cfr. pag. 4 controricorso).
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021
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