Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.35351 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9646/2018 proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del direttore pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

Api – Anonima Petroli Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via L. Caro n. 62, presso lo studio dell’avvocato Ciccotti Simone, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 919/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/09/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE MATTEIS Stanislao, che chiede che la Corte rigetti il ricorso. Conseguenze di legge.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 919/2018, depositata in data 14/2/2018, – in controversia promossa dall’azienda petrolifera API nei confronti dell’Agenzia delle Dogane per ottenere la restituzione di somme pagare per tasse portuali, dal gennaio 1996 all’agosto 2008, in relazione ad operazioni di carico e scarico avvenute in specchio antistante il porto di *****, – ha confermato la decisione di primo grado, adottata secondo il rito sommario di cognizione, ex art. 702 bis c.p.c., con ordinanza depositata il 17/6/2014 e comunicata in pari data, che aveva condannato l’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze alla restituzione alla API di Euro 15.530.406,75, oltre interessi. In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che il gravame, proposto con ricorso del 2/7/2014, depositato il 15/7/2014, anche in difetto di specifica opposizione sul punto da parte delle appellanti, era inammissibile, in quanto notificato, unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, solo il 28/10/2014, oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia gravata, dovendo invece l’impugnazione ex art. 704 quater c.p.c., in caso di procedimento sommario di cognizione, proporsi nelle forme ordinarie e con citazione, con salvezza dell’atto processuale ma solo nel rispetto del termine di impugnazione, nella specie non verificatosi. Ad avviso della Corte territoriale, invero, richiamato un proprio precedente, il principio di conservazione degli atti processuali, secondo cui “l’errore nell’adozione dell’atto introduttivo non comporta di per sé l’inammissibilità del gravame”, incontra il limite rappresentato “dall’inosservanza del termine di impugnazione”.

Avverso la suddetta pronuncia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propongono ricorso per cassazione, notificato il 23-26/3/2018, affidato a tre motivi, nei confronti dell’API – Anonima Petroli Italiana spa (che resiste con controricorso, notificato il 4/5/2018). Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Ministero e l’Agenzia delle Dogane ricorrenti lamentano: a) con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, art. 704 quater c.p.c., dovendo ritenersi che, a differenza di quanto affermato da questo giudice di legittimità in altre ipotesi soggette a riti speciali, l’appello del procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c., vada proposto nelle forme del ricorso e non dell’atto di citazione, in quanto, malgrado il silenzio dell’art. 702 quater c.p.c., sul rito applicabile in sede di appello, ciò non implica un implicito rinvio all’art. 342 c.p.c., operando il principio dell’ultrattività del rito, atteso che il ricorso è la forma indicata dal legislatore per l’atto introduttivo del giudizio in primo grado ed esso garantisce le esigenza di speditezza e celerità che valgono anche per il giudizio di appello; b) con il secondo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, artt. 101,111 Cost. e del principio di affidamento, avendo la Corte di merito deciso un contenzioso di rilevante valore sulla base di un mero precedente di merito di poco anteriore, con overruling e vulnerazione del principio di affidamento, avendo la ricorrente confidato, nell’introdurre, nel luglio 2014, l’impugnazione dell’ordinanza emessa in procedimento sommario di cognizione con ricorso, nel silenzio della legge ed in difetto di pronunce di legittimità, in una delle possibili opzioni interpretative; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 115 c.p.c., avendo la Corte di merito, inoltre, ritenuto che l’eccezione di inammissibilità del gravame non fosse stata contestata specificamente dall’amministrazione, così applicando erroneamente il principio di non contestazione, attinente ai fatti, ad una eccezione processuale.

2. La prima censura è infondata.

Questa Corte (Cass. 6318/2020) ha, di recente, precisato che “l’impugnazione dell’ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all’art. 702 ter c.p.c., può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell’atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge per il secondo grado di giudizio l’adozione del rito sommario quale modalità alternativa al rito ordinario; né è possibile, in caso di appello introdotto mediante ricorso, la salvezza degli effetti dell’impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5”.

In sostanza, in difetto di previsione normativa (non contenuta nell’art. 702 quater c.p.c.) circa la forma del ricorso per l’atto introduttivo del giudizio di appello avverso ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cognizione, ai sensi dell’art. 72 ter c.p.c., la forma di impugnazione è quella ordinaria, vale a dire l’atto di citazione e non il ricorso.

La pronuncia dà continuità a un orientamento ormai radicato (Cass. 24379/2019; Cass. S.U. 28575/2018; Cass. nn. 2318 e 8757/2018; Cass. 17192/2016; Cass. 13815/2016; Cass. n. 18022/2015; Cass. nn. 14502/2014 e 24689/2014; Cass. 26326/2014, in materia di protezione internazionale).

Tale orientamento si basa su due principi consolidati di questo giudice di legittimità: a) il primo afferma che l’appello avverso una decisione emessa a seguito di procedimento di primo grado regolato da un rito sommario o speciale rispetto a quello ordinario, in assenza di un’espressa disciplina legislativa, trova la sua regolamentazione nelle disposizioni previste per l’appello dell’ordinario processo di cognizione (Cass. SU. 2907/2014; Cass. S.U. 28575/2018, in materia di protezione internazionale e di procedimento sommario di cognizione applicabile ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f)); b) il secondo stabilisce che, in caso di errore circa la forma dell’atto introduttivo dell’impugnazione, il controllo circa la tempestività di quest’ultima va sempre effettuato in base al regime tipico dell’atto introduttivo che avrebbe dovuto essere correttamente impiegato (cfr., Cass. 403/2019; Cass. 22256/2018; Cass. 24069/2019; Cass. 12055/2014; Cass. S.U. 22848/2013; Cass. 6196/2008).

In applicazione di tale ultimo principio, ai fini del controllo sul rispetto del termine di decadenza dall’impugnazione, occorre distinguere: se il processo che deve iniziare con ricorso sia stato erroneamente instaurato con atto di citazione, non si considera la data della notificazione bensì quella, successiva, del deposito della citazione in cancelleria, atteso che il ricorso deve essere prima depositato in cancelleria e poi notificato alla controparte (a meno che non si tratti di un ricorso per cassazione); viceversa, se il processo che deve iniziare con atto di citazione e sia stato erroneamente instaurato con ricorso, non si considera la data del deposito del ricorso, bensì quella della sua notificazione (unitamente al decreto di fissazione dell’udienza).

Va poi precisato che la sanatoria della decadenza dell’impugnazione, in caso di errore dell’appellante nella scelta della forma dell’atto introduttivo del gravame, da proporsi con citazione, è stata ritenuta possibile in forza dei principio di conversione, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., soltanto se, entro il termine per impugnare, si sia proceduto non solo al deposito ma anche alla notificazione del ricorso (Cass. 21675/2013; Cass. S.U. 2907/2014; Cass. 28575/2018; Cass. 24379/2019); ma questa Corte ha precisato (Cass. 6318/2020, già citata) che ciò riguarda il caso in cui siano previsti più riti (ad es. per il primo grado, l’art. 702 ter c.p.c., comma 3, contempla la possibilità per il giudice, il quale ritenga non congrua la scelta del rito sommario, di disporre la modificazione del rito, fissando l’udienza ex art. 183 c.p.c., per la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario). Ciò non vale però per il giudizio di appello avverso ordinanza pronunciata all’esito del giudizio sommario di primo grado, non essendo previsto un rito sommario alternativo al rito ordinario, cosicché non è possibile un mutamento dei rito in appello e non può trovare applicazione il principio di salvezza degli effetti previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, che presuppone un’ordinanza di mutamento del rito (Cass. 8757/2018).

In effetti, nel caso in esame, non si verte in tema di conversione di atto nullo introduttivo del giudizio, perché proposto secondo modello formale diverso da quello ex lege (citazione/ricorso), per errore in rito nella fase di avvio del processo. L’unico problema che in questo giudizio si pone è quello, ben più grave, della verifica della tempestività dell’appello, da proporsi entro il termine di decadenza di legge, ex artt. 325 o 327 c.p.c..

Ora, tale verifica non può che compiersi applicando la regola dettata, non per il rito concretamente ma erroneamente scelto dalla parte ma, per il rito che la legge impone, dovendosi realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa ed il principio di certezza delle situazioni giuridiche, al fine di assicurare il passaggio in giudicato delle pronunce giudiziarie non impugnate tempestivamente (Cass. 3340/2021; Cass. 23323/2013; Cass. 9330/2017).

Come osservato di recente dalle Sezioni Unte di questa Corte (Cass. 27575/2018), essendo decisivo il “collegamento fra l’uso della forma prescritta ed il termine di impugnazione quale requisito prescritto a pena di inammissibilità”, cosicché, entro il termine per l’impugnazione, l’atto di esercizio del diritto di impugnazione, non rispettoso delle forme, deve poter raggiungere lo scopo per cui si doveva compiere l’atto con la forma corretta e, dunque, lo scopo di esercitare validamente il diritto di impugnazione nel termine previsto dalla legge, vale a dire la “presa di contatto con il destinatario” dell’atto, laddove la forma dell’appello sia rappresentata dall’atto di citazione, ovvero la “presa di contatto con il giudice”, attraverso il deposito dell’atto, quando la forma corretta dell’appello sia il ricorso. Nella fattispecie in esame, il ricorso, forma prescelta dalla parte appellante per l’atto introduttivo del gravame, è stato notificato pacificamente ben oltre il termine di trenta giorni per impugnare.

Ritornando quindi al precedente, in termini rispetto alla presente fattispecie, già richiamato (Cass. 6318/2020), va quindi ribadito che la questione esaminata in detta ordinanza, come nel presente giudizio, non riguardava il caso della proposizione di domanda iniziale secondo un modello errato, bensì l’ipotesi dell’errore nella scelta dell’atto con cui è stata avanzata l’impugnazione del provvedimento di primo grado (ordinanza ex art. 702-ter c.p.c.): solo dopo aver escluso che l’art. 702-quater c.p.c., consenta di introdurre l’appello con ricorso, anziché con citazione, e aver evidenziato l’improprio richiamo al principio di ultrattività del rito, questa Corte, nell’ordinanza citata, ha altresì escluso la possibilità di convertire – in forza del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, norma, inserita nella disciplina in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, che prescrive la salvezza piena, non dimidiata, degli effetti processuali e sostanziali prodotti dalla domanda originariamente proposta, anche se avanzata con un modello inesatto, in accordo con il rito applicato prima del mutamento, con esclusione netta di ogni retroattività degli effetti del mutamento del rito (operante solo pro futuro), ma che è pacificamente inapplicabile alle impugnazioni, stante la rigida barriera processuale posta dal comma 2, con previsione di un termine perentorio per il mutamento del rito coincidente con la prima udienza di comparizione delle parti in primo grado (il principio è pacifico: Cass. 6318/2020; Cass. 24379/2019; Cass. 8757/2018; Cass. 13815/2016), – il ricorso, depositato dall’appellante, in atto di citazione in appello.

In questo giudizio, invece, la Corte di merito ha ritenuto possibile una sanatoria (o convalidazione ex art. 156 c.p.c.) dell’iniziale difetto di forma attraverso la conversione del ricorso proposto in citazione (forma prevista dall’art. 342 c.p.c.), rilevando tuttavia che, dovendo comunque l’atto irrituale essere dotato dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo rappresentato dall’utile e tempestiva introduzione del giudizio di appello secondo lo schema prescritto dalla legge, la notifica del ricorso era avvenuta ben oltre il termine di legge di trenta giorni, con conseguente pronuncia di inammissibilità del gravame per sua tardività.

Risulta dunque corretta la pronuncia di inammissibilità del gravame per sua tardività.

3. La seconda censura è parimenti infondata.

Questa Corte (Cass. 11331/2017), nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – per asserita violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost. – art. 702-quater c.p.c., nella parte in cui stabilisce che l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione è appellabile entro il termine breve di trenta giorni dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria, trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore, ragionevolmente in linea con la natura celere del procedimento, né lesiva del diritto di difesa, in quanto il detto termine decorre dalla piena conoscenza dell’ordinanza, che si ha con la comunicazione predetta ovvero con la notificazione ad istanza di parte, ha altresì precisato, facendo richiamo al precedente delle Sezioni Unite del 2011 n. 15144 (secondo cui ” il precetto fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.) impedisce di attribuire all’interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, sicché essa, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la “lex temporis acti”, ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell’atto compiuto in correlazione temporale con l’affermarsi dell’esegesi del giudice”), che “alla mediazione accertativa della giurisprudenza va assegnata una funzione disvelatrice e non creatrice degli enunciati processuali”.

In ogni caso, affinché un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, ovvero affinché si possa parlare di “prospettive overruling”, devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: a) che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; b) che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; c) che il suddetto “overruling” comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte (Cass. 28967/2011; Cass. 5962/2013). Nella specie, non vi è stato un mutamento repentino di giurisprudenza e quindi il diritto alla rimessione in termini non può essere riconosciuto, dovendosi qui peraltro ribadire che la mera incertezza interpretativa delle norme processuali ad opera della Corte di cassazione, in assenza di un orientamento consolidato, non determina, di per sé, alcun mutamento imprevedibile della precedente interpretazione e, quindi, alcun affidamento incolpevole della parte (Cass. 3792/2018).

Anzi, deve ritenersi che, al momento dell’introduzione del giudizio di secondo grado, nel luglio 2014, vi fosse una interpretazione consolidata circa l’applicabilità, in difetto di espressa previsione normativa contraria, del rito ordinario all’appello avverso ordinanza adottata secondo il rito sommario di cognizione e quindi circa la necessità dell’atto di citazione come forma introduttiva del giudizio di appello, in difetto peraltro di pronunce di senso contrario a quella applicata dal giudice di merito, su cui poter fare affidamento.

4. Il terzo motivo è assorbito.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 20.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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