LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 22507/2016 proposto da:
Comune di Foligno (PG), nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Andrea Orestano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, piazza Giuseppe Mazzini, n. 15, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
IM.CO. – Immobiliare Costruzioni – s.r.l. (già R.E.P. – Residenziale Edilizia Partenopea – s.r.l.), nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Patrizio Parziale, giusta procura a margine del controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di ROMA n. 5479/2015 pubblicata il 5 ottobre 2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO Mauro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito, per il Comune ricorrente, l’Avv. Prof. Andrea Orestano, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 5 ottobre 2015, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal Comune di Foligno, contro il lodo definito del 29 agosto 2007, n. 128/2007 Registro Lodi e depositato presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici in Roma, in data 1 ottobre 2007 e contro il lodo non definitivo pronunciato in data 17 luglio 2006, n. 4/2007 Registro lodi parziali e depositato presso la Camera arbitrale per contratti pubblici in Roma, in data 1 ottobre 2007.
2. La Corte d’appello ha affermato che:
– era esclusa l’applicabilità del D.Lgs. 2 maggio 2006, n. 163, art. 241, in ragione dell’art. 34, lett. C) del decreto citato, essendo stati gli arbitri delle parti nominati alla data di entrata in vigore del predetto decreto, quello di R.E.P. s.r.l. con atto notificato il 4 ottobre 2004 e quello del Comune di Foligno con atto notificato Il dicembre 2004;
– la normativa applicabile, essendo la procedura arbitrale già introdotta alla data del 14 maggio 2005 (il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, era stato nominato con provvedimento del 26 maggio 2005 e il Collegio arbitrale si era costituito il 10 ottobre 2005) era quella dettata dalle norme di procedura civile, salvo quanto previsto dell’art. 9, comma 4, del regolamento di cui al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398;
– il richiamo al comma 4, da ultimo citato prevedeva solo il deposito presso la Camera arbitrale, a differenza del comma 1, che prevedeva che il lodo si ritenesse pronunciato con il suo deposito presso la Camera arbitrale, sicché andava esclusa la previsione del deposito quale condizione di esistenza del lodo stesso;
– trovava, quindi, applicazione la modifica della L. n. 109 del 1994, art. 32, pur essendo la formulazione della disciplina estremamente infelice, nel senso che tale norma faceva salve le procedure arbitrali instaurate o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della disposizione, purché venivano rispettate le disposizioni del codice di rito “o” della L. n. 109 del 1994, art. 32, come da ultimo modificato;
– nell’ipotesi in esame, il terzo arbitro era stato nominato dal Presidente del Tribunale di Roma e non dalla Camera arbitrale, e la procedura era ancora pendente, con la conseguenza che era richiesto anche l’adempimento degli obblighi ulteriori previsti dal nuovo testo dell’art. 32 citato, limitatamente a quanto richiamato dell’art. 9, comma 4, del regolamento di cui al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398;
– dall’esclusione del deposito del lodo presso la Camera arbitrale quale condizione di esistenza del lodo stesso, ne derivava l’assoggettamento alla previsione dell’art. 828 c.p.c., previgente, nella parte in cui prevedeva che l’impugnazione del lodo non era più proponibile decorso un anno dall’ultima sottoscrizione;
– l’impugnazione proposta era, quindi, tardiva, in quanto l’atto era stato passato per la notifica l’11 novembre 2008, oltre il termine di un anno, tenuto conto anche dei termini di sospensione feriale dal 29 agosto 2007, data dell’ultima sottoscrizione del lodo definitivo.
3. Il Comune di Foligno ricorre in cassazione con atto affidato a tre motivi.
4. La IM.CO. – Immobiliare Costruzioni – s.r.l. (già R.E.P. – Residenziale Edilizia Partenopea – s.r.l.) resiste con controricorso, chiedendo la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
5. Il Comune ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il Comune ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 241, anche in riferimento all’erronea interpretazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 253, comma 34, in violazione del principio tempus regit actum, così come inteso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. U., 9 giugno 2016, n. 11844, sulla scia di Cass., Sez. U., 20 dicembre 2016, n. 27172); la Corte di appello aveva omesso di dare immediata applicazione al richiamato art. 241, pur mancando una espressa deroga al criterio del tempus regit actum in ordine all’applicazione di tale disposizione con riferimento alla fase della pronuncia e del deposito del lodo e aveva, di conseguenza, considerato, quale dies a quo di decorrenza del termine di impugnazione, la data dell’ultima sottoscrizione del lodo e non la data del deposito presso la Camera arbitrale.
2. Con il secondo motivo il Comune ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 253, comma 34, lett. c), nella parte in cui è stato interpretato nel senso di richiamare, quale disciplina previgente, il D.L. n. 35 del 2005, art. 5, comma 16 septies, inserito dalla Legge di Conversione n. 80 del 2005 e la L. n. 109 del 1994, art. 32, nella versione novellata nel 2005, a cui rinvia il D.L. n. 35 del 2005, predetto art. 5, comma 16 septies, nonché tra l’altro, il D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 253, comma 34, lett. b); la Corte aveva errato nell’interpretare il mancato espresso richiamo alla disposizione del D.M. n. 398 del 2000, art. 9, comma 1 (che costituiva l’antecedente storico dell’art. 241, comma 9, del Codice citato, recando già la previsione secondo il lodo si ha per pronunciato con il suo deposito presso la Camera arbitrale dei contratti pubblici), nel senso che il deposito del lodo aveva perso la sua funzione di momento di pubblicità condizionante la decorrenza del termine di impugnazione.
3. Con il terzo motivo il Comune ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (e, se del caso, n. 3), la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 253, comma 34, lett. b) e c); l’erronea interpretazione del D.L. n. 35 del 2005, art. 5, comma 16 septies; l’erronea applicazione della L. n. 109 del 1994, art. 32, nella versione modificata nel 2005 ed erronea disapplicazione del D.M. n. 398 del 2000, art. 9, in violazione: I) del principio tempus regit actum così come da ultimo interpretato da Cass., Sez. U., 9 giugno 2016, n. 11844; II) della clausola compromissoria del contratto d’appalto concluso inter partes, in violazione dei principi affermati da Cass., 19 aprile 2012, n. 6148; Cass., 3 giugno 2014, n. 12379; Cass., 18 giugno 2014, n. 13898; Cass., 19 gennaio 2015, n. 745; Cass., 19 gennaio 2016ù5, n. 748; Cass., 28 ottobre 2015, n. 22007 e di recente ribaditi da Cass., Sez. U., 9 maggio 2016, n. 9284; la Corte di appello aveva errato nell’inquadramento della procedura arbitrale di cui si tratta nell’ambito della lett. c) del comma 34 dell’art. 253 del Codice dei contratti, oltre che nell’interpretazione ed applicazione del suo precedente storico, il D.L. n. 35 del 2005, art. 5, comma 16 septies e aveva violato il principio tempus regit actum nel suo duplice corollario della immediata applicazione dello ius superveniens agli atti successivi e dell’ultrattività del rito; la disciplina applicabile era quella vigente al momento in cui le parti avevano sottoscritto il contratto e la clausola compromissoria e, quindi, nel caso di specie, l’intero art. 9 del D.M. n. 398 del 2000, secondo cui il lodo si aveva per pronunciato con il suo deposito presso la Camera arbitrale dei contratti pubblici, con conseguente postergazione del dies a quo di decorrenza del termine lungo di impugnazione.
3.1 I motivi, che vanno trattati insieme perché connessi, sono infondati.
3.2 Deve premettersi che, nel caso in esame, per quel che rileva, la domanda arbitrale è stata notificata in data 2-4 ottobre 2004; l’arbitro della R.E.P. s.r.l. è stato nominato il 4 ottobre 2004; l’arbitro del Comune di Foligno è stato nominato in data 1 dicembre 2004; il terzo arbitro con funzioni di Presidente è stato nominato con provvedimento del 26 maggio 2005; il Collegio arbitrale si è costituito il 10 ottobre 2005; la domanda arbitrale è stata proposta dalle parti della L. n. 109 del 1994, ex art. 32 e successive modifiche e integrazioni; il lodo non definitivo è stato pronunciato il 17 luglio 2006 e depositato in data 1 ottobre 2007; il lodo definitivo è stato pronunciato il 29 agosto 2007 e depositato in data 1 ottobre 2007; l’atto di impugnazione è stato passato per la notifica in data 11 novembre 2008.
3.3 E’ utile precisare che il Comune di Foligno, all’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione sollevata dalla R.E.P. s.r.l., ha replicato richiamando il D.M. n. 398 del 2000, art. 9, comma 1, secondo cui “il lodo si ha per pronunciato con il suo deposito presso la camera arbitrale” e ha affermato che il principio stabilito ha trovato conferma nel D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 241, comma 9, con la conseguenza che il lodo arbitrale, anche se sottoscritto dalle parti, ma non depositato, era inesistente e che il termine per impugnare decorreva dal deposito presso la camera arbitrale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
3.4 Ciò posto, nella fattispecie, concernente un lodo arbitrale non definitivo pronunciato il 17 luglio 2006 e un lodo arbitrale definitivo emesso il 29 agosto 2007, occorre riferirsi all’art. 828 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, in ragione della norma transitoria di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 4, secondo la quale le nuove disposizioni introdotte dal predetto decreto “si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente all’entrata in vigore del presente decreto (2 marzo 2006)”.
3.5 Nella ricostruzione normativa del testo originario del codice di rito, risalente al R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443, art. 828, prevedeva che l’impugnazione per nullità si proponesse nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, davanti al giudice del luogo in cui la sentenza era depositata. Competente per l’impugnazione era il pretore, il tribunale o la corte d’appello, a seconda che per la causa decisa sarebbe stato competente il conciliatore, il pretore o il tribunale. L’impugnazione non era più proponibile, dopo il decorso un anno dalla data del provvedimento col quale era stato dichiarato esecutivo il lodo.
3.6 La L. 5 gennaio 1994, n. 25, art. 20, ha sostituito i primi due commi dell’art. 828 c.p.c., che recitavano: “L’impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d’appello, nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato.
L’impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell’ultima sottoscrizione”.
Inoltre, l’art. 825 c.p.c., comma 1, modificato dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25, art. 17 e dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 116, prevedeva che gli arbitri redigessero il lodo in tanti originali quante erano le parti e ne dessero “comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell’ultima sottoscrizione”.
3.7 La L. 5 gennaio 1994, n. 25, art. 27, entrata in vigore il 17 aprile 2004, reca all’art. 27 la disciplina transitoria:
“1. L’art. 819- bis c.p.c., introdotto dall’art. 11 della presente legge, si applica ai procedimenti arbitrali in corso, salvo che non sia intervenuta pronunzia di incompetenza per motivi di connessione tra la controversia deferita agli arbitri ed una causa pendente davanti al giudice.
2. I reclami proposti ai sensi dell’art. 825 c.p.c., u.c., nel testo in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dal presidente del tribunale.
3. Qualora il decreto che nega l’esecutorietà del lodo sia stato emesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e il termine di cui dell’art. 196 disp. att. trans. C.p.c., u.c., abrogato dall’art. 17, comma 2, della presente legge, sia ancora in corso, il termine stesso è prorogato sino al trentesimo giorno.
4. I lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono impugnabili a norma della legge precedente. Tuttavia, ai procedimenti di impugnazione relativi, come a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica il disposto dell’art. 830 c.p.c., come sostituito dall’art. 22 della presente legge.
5. Le disposizioni di cui al capo VI del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile, introdotto dall’art. 24 della presente legge, si applicano anche qualora il compromesso o la clausola compromissoria siano stati stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché non sia già iniziato il procedimento arbitrale in base alla legge precedente. Si applica in ogni caso l’art. 833 c.p.c., sempreché ricorrano le condizioni di cui all’art. 832 c.p.c..
6. Il disposto degli artt. 839 e 840 c.p.c., si applica anche ai lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché non ne siano stati ancora richiesti il riconoscimento o l’esecuzione a norma della legislazione in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”.
3.8 Come si è detto, il lodo in questione è soggetto ratione temporis alla disciplina di cui alla L. 5 gennaio 1994, n. 25, perché le decisioni arbitrali sono state pronunciate dopo il 17 aprile 2004, data di entrata in vigore della stessa, ovvero il 17 luglio 2006 e il 29 agosto 2007 ed essendo stata, in ogni caso, la domanda di arbitrato introdotta prima del 2 marzo 2006, ovvero in data 2-4 ottobre 2004.
3.9 Va, in ogni caso, precisato che, per i fini che in questa sede rilevano (la decorrenza del termine di impugnazione), l’attuale disciplina, scaturente dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non comporta divergenze sostanziali rispetto alla L. 5 gennaio 1994, n. 25.
Ed infatti, come già evidenziato da questa Corte, in fattispecie analoga, con l’ordinanza 24 settembre 2020, n. 10104 “L’art. 828, nei suoi primi due commi, dispone infatti “L’impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d’appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato. L’impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell’ultima sottoscrizione.” L’art. 824 riproduce, con modeste e apparentemente irrilevanti divergenze il contenuto dell’art. 825 c.p.c., comma 1, nel testo scaturito dalla riforma del 1994, perché prevede “Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo”.
3.10 Tanto premesso, alla soluzione della questione di diritto in esame soccorre la recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, che, nell’affrontare la questione dell’interpretazione della disposizione dell’art. 828 c.p.c., comma 2, secondo cui “l’impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell’ultima sottoscrizione”, ha statuito il seguente principio di diritto: “”Il disposto di cui all’art. 828 c.p.c., comma 2, deve essere interpretato nel senso che il c.d. termine lungo per impugnare per nullità il lodo decorre dalla data dell’ultima sottoscrizione – e non dalla comunicazione del lodo alle parti o dal suo deposito -, in tal senso orientando non solo la lettera ma anche la ratio della norma citata, in coerenza con la logica e la struttura dell’intero sistema dell’arbitrato, atteso che il lodo, salvo quanto disposto dall’art. 825 c.p.c., ai fini dell’esecutività, produce gli effetti della sentenza pronunciata dall’Autorità giudiziaria proprio dalla data della sua ultima sottoscrizione. Tale specifica scelta del legislatore non contrasta con alcun precetto costituzionale, in quanto la tutela del soccombente è garantita dal lungo periodo per impugnare, nonché dalla certa sua conoscenza della decisione arbitrale mediante la comunicazione alle parti del lodo entro appena dieci giorni, termine che lascia a disposizione ancora un lungo lasso per impugnare il lodo stesso, senza alcuna compromissione del diritto di difesa, ove diligentemente esercitato” (Cass., Sez. U., 30 marzo 2021, n. 8776). Più in particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che:
l’art. 828 c.p.c., comma 2, dà rilievo, ai fini della decorrenza del termine annuale, al momento in cui è apposta l’ultima sottoscrizione, perché il lodo – salvo il disposto dell’art. 825 c.p.c., ai fini della sua esecutività – produce gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria dalla data della sua ultima sottoscrizione;
il legislatore ha così stabilito una corrispondenza tra la pubblicazione della sentenza – con la quale il provvedimento viene ad esistenza e comincia a produrre i suoi effetti – e l’attività consistente nell’apposizione della ultima sottoscrizione degli arbitri;
la decisione arbitrale, secondo l’evoluzione subìta dall’istituto, viene parificata alla pronuncia giurisdizionale ed esiste sin dalla sua sottoscrizione, non essendovi un ufficio di cancelleria deputato al deposito per la pubblicazione, in tal modo avendo il legislatore attuato il principio dell’autonomia dell’arbitrato dalla giurisdizione ordinaria;
con la disciplina successiva al D.Lgs. n. 40 del 2006, è necessario distinguere tra fonte e contenuto del potere degli arbitri, da un lato, ed effetti del lodo dall’altro lato, sicché l’art. 824 bis c.p.c., che stabilisce che “il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”, riconosce l’efficacia vincolante del lodo tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione, indipendentemente dal suo deposito;
l’attività del deposito del lodo è attività meramente eventuale in funzione dell’esigenza di disporre degli strumenti coattivi statuali;
la riforma di cui alla legge delega 14 maggio 2005, n. 80, in esecuzione della quale è stato emanato il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha attribuito al lodo arbitrale, anche se non omologato, gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria (art. 824 bis c.p.c.), con formula già anticipata nella stessa legge delega, ove era previsto “che il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di una sentenza” e si è passati da una situazione di obbligatorio deposito del lodo per la sua efficacia, ad un’affrancazione da ogni intervento giurisdizionale per quanto riguarda l’efficacia vincolante fra le parti e ciò anche se chi intenda fare eseguire il lodo è ancora onerato dell’introduzione di un apposito procedimento innanzi al giudice, il quale, accertatane la regolarità formale, lo dichiarerà esecutivo;
lodo e sentenza non hanno un’identica natura e neppure identici effetti, rimanendo pur sempre il lodo arbitrale estraneo all’esercizio di poteri pubblicistici e continuando esso a fondarsi sul consenso delle parti, onde non si tratta della funzione giurisdizionale dello Stato (cfr. art. 823 c.p.c., comma 2), nella perdurante natura privata del patto compromissorio.
Le Sezioni Unite, dunque, nella sentenza citata, hanno ritenuto infondato l’assunto secondo cui dovrebbe darsi una lettura forzata dell’art. 828 c.p.c., comma 2, fissandosi giudizialmente la decorrenza del termine annuale per impugnare dal momento in cui “il lodo è conoscibile dalle parti”, privilegiando l’esigenza di certezza del diritto e ritenendo prive di pregio le altre prospettazioni, quali la pretesa di far decorrere detto termine dalla comunicazione del lodo alle parti, ai sensi dell’art. 824 c.p.c., momento non corrispondente né alla lettera, né alla ratio della disposizione e comportando un simile assunto l’irragionevole conseguenza che, in difetto di comunicazione, quel termine non decorrerebbe mai; o dal deposito del lodo, trattandosi di attività meramente eventuale in funzione dell’esigenza di disporre degli strumenti coattivi statuali.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, concluso che: deve ravvisarsi una scelta specifica del legislatore, non contrastante con nessun precetto costituzionale, in quella di fissare il dies a quo del termine lungo per impugnare – un anno più la sospensione feriale, dunque assai prolungato nel tempo – dall’ultima sottoscrizione, secondo l’interesse alla certezza del diritto ed alla stabilità delle decisioni, una volta prescelta dalle parti la strada dell’arbitrato; l’esigenza di non far dipendere la definitività della sentenza o del lodo dalla comunicazione, o dalla notificazione alle parti, mira a garantire – nell’attuazione del fondamentale principio della certezza e del favor iudicati – il consolidamento delle decisioni, una volta decorso un ragionevole lasso di tempo dal loro perfezionamento; la tutela della posizione del soccombente è garantita dal lungo periodo per impugnare, nonché dalla certa sua conoscenza della decisione arbitrale mediante la comunicazione alle parti del lodo entro appena dieci giorni, la quale lascia a disposizione ancora un lungo lasso per impugnare il lodo stesso, senza nessuna compromissione del diritto di difesa, ove diligentemente esercitato; non si ravvisa il sospetto di incostituzionalità dell’art. 828 c.p.c., nel riferimento agli artt. 3,24 e 111 Cost., né sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, attese le riscontrate perduranti differenze tra lodo arbitrale e sentenza; né quanto alla violazione del diritto di difesa o dei principi del giusto processo, non essendovi nessun effettivo pregiudizio per la decorrenza del termine c.d. lungo, tuttora mantenuto ampissimo, pur nel periodo di dieci giorni tra la sottoscrizione del lodo e la sua comunicazione alle parti; la disciplina dell’arbitrato rispetta i canoni che lo rendono legittimo, non solo a norma dei precetti costituzionali, ma anche di quelli di cui all’art. 47 della Carta diritti fondamentali UE ed al par. 6 della Cedu, individuati nella possibilità di impugnazione innanzi agli organi della giustizia ordinaria statuale, in presenza dei vizi di nullità individuati dall’ordinamento positivo; a fronte dell’impossibilità derivante da causa non imputabile e della chiarissima lettera della legge dove discorre di “ultima sottoscrizione” vale il regime generale della rimessione in termini, idoneo a fronteggiare le situazioni meritevoli di tutela.
3.11 Ne’, nel caso in esame, viene in rilievo una deroga al generale principio di diritto processuale tempus regit actum, in virtù del quale “l’atto processuale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto, sebbene successiva all’introduzione del giudizio” (Cass., 14 marzo 2017, n. 6590), perché “gli atti perfezionatisi prima dell’intervento di una novella in materia processuale, restano regolati, anche negli effetti, secondo il fondamentale principio “tempus regit actum”, dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite disposizioni contrarie” (Cass., 21 dicembre 2011, n. 27971), che, nel caso in esame, il legislatore ha scelto di adottare.
Come è stato già affermato, in caso di emanazione di disposizioni di legge che disegnino un nuovo rito (ordinario o per determinate materie), il legislatore sistematicamente provvede, con previsioni esplicite, ad indicare quali di esse debbano applicarsi ai processi già iniziati ai momento di entrata in vigore del nuovo testo normativo; e ciò dopo aver enunciato il principio secondo il quale, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle regole integranti il nuovo rito, continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti, ovvero che le nuove disposizioni si applicano esclusivamente ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge (Cass., 7 ottobre 2010, n. 20811).
Nella sentenza ora richiamata, questa Corte, esaminando la diversa questione dell’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, ha affermato che il principio del tempus regit actum, in forza del quale lo ius superveniens trova applicazione immediata in materia processuale, si riferisce ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non già all’intero nuovo rito, e ha statuito il principio che “in assenza di norme che diversamente dispongano, il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda” e che “l’applicazione di un nuovo rito ad un processo già iniziato, in assenza di norme transitorie che ciò autorizzino, si tradurrebbe in una non consentita applicazione retroattiva di quellminsieme”, invece vietata dal principio di irretroattività della legge contenuto nell’art. 11 disp. gen., di cui lo stesso art. 5 c.p.c., è applicazione”.
Deve, quindi, concludersi, alla luce dell’art. 828 c.p.c., ratione temporis applicabile, che prevede che l’impugnazione del lodo non è più proponibile decorso un anno dall’ultima sottoscrizione e dei principi affermati da questa Corte e sopra richiamati, che il dies a quo della decorrenza del termine di impugnazione del lodo è la data dell’ultima sottoscrizione del lodo medesimo (29 agosto 2007) e non già la data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale (1 ottobre 2007) e, dunque, l’inammissibilità dell’impugnazione delle decisioni arbitrali da parte del Comune di Foligno.
4. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato.
Le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, tenuto conto del percorso evolutivo giurisprudenziale nella materia trattata, giustificano la compensazione delle spese processuali.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Comune ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021
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