LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1472-2016 proposto da:
G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO n. 28, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI, rappresentata e difesa dall’avvocato RAIMONDO MAIRA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 659/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 08/06/2015 R.G.N. 682/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’Appello di Catania, giudice del rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 12358/2012, ha riformato la sentenza n. 353/2005 con la quale il Tribunale di Caltanissetta aveva accolto il ricorso proposto da G.S., appartenente al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (ATA), ed aveva dichiarato il diritto della stessa L. n. 124 del 1999, ex art. 8, comma 2, al riconoscimento a fini giuridici ed economici dell’intera anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza, condannando, di conseguenza, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle differenze retributive con decorrenza dal gennaio 2000;
2. la Corte territoriale, riassunti i fatti di causa, ha premesso che la sentenza rescindente, con la quale era stata cassata la sentenza n. 292/2007 della Corte d’Appello di Caltanissetta che aveva rigettato la domanda, aveva demandato al giudice del rinvio di accertare se al momento del passaggio dall’ente locale allo Stato si fosse verificata una riduzione sostanziale del trattamento retributivo ed aveva precisato che il confronto doveva essere globale, cioè non limitato ad uno specifico istituto, e che non potevano assumere rilievo eventuali disparità di trattamento con i lavoratori già in servizio presso il cessionario;
3. la Corte territoriale ha evidenziato che, sulla base del principio di diritto enunciato dalla pronuncia rescindente, non poteva trovare accoglimento la domanda, ancora riproposta in sede di rinvio, di riconoscimento integrale dell’anzianità pregressa al fine di ottenere un trattamento retributivo pari a quello di un dipendente statale con eguale anzianità, posto che il criterio, escluso dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, non era stato ritenuto necessario per conformare l’ordinamento interno al diritto dell’Unione;
4. il giudice del rinvio ha poi rilevato che non vi erano elementi concreti al fine di poter procedere alla verifica di un “peggioramento retributivo sostanziale all’atto di trasferimento” e che, a tal fine, a nulla rilevasse documentare tramite la produzione del certificato di servizio e del decreto di inquadramento l’anzianità maturata presso l’ente locale nonché quella (convenzionale) assegnata al momento del trasferimento, non essendo stato né allegato né provato l’importo globalmente percepito immediatamente prima del trasferimento, ad ogni titolo di corrispettivo (e dunque per stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, indennità, aumenti, incentivi e quant’altro) e quello globalmente percepito (comprensivo dell’assegno ad personam indicato nel decreto di inquadramento) nel periodo successivo;
5. ha ritenuto, pertanto, inammissibile la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio in ragione del suo carattere esplorativo;
6. ha escluso che ci si dovesse interrogare sulla conformità della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, rispetto ai principi della CEDU al fine di disapplicare direttamente la normativa interna o di sollevare questione di legittimità costituzionale ex art. 117 Cost., poiché la sentenza di rinvio, alla luce di quanto precisato nella sentenza Scattolon della Corte di Giustizia Europea, prevedeva espressamente che la questione rimasta aperta dovesse essere valutata concretamente dal giudice di merito onde verificare un eventuale peggioramento della posizione del lavoratore trasferito dal ruolo dell’ente al ruolo statale sulla base di una valutazione globale;
7. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.S. sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 394 e 384 c.p.c. con conseguente “violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2005 poiché in violazione del precetto del 1 comma dell’art. 117 Cost. e dell’art. 6Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali nonché in violazione delle generali norme di interpretazione; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”;
1.1. sostiene che la Corte territoriale, in quanto giudice del rinvio, doveva limitarsi ad applicare il principio affermato nella sentenza rescindente e non fornire una nuova interpretazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, tra l’altro in contrasto con quanto affermato dalla Corte di legittimità e dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 6 settembre 2011;
2. la seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,61,424 e 441 c.p.c., in relazione agli artt. 384 e 394 c.p.c., nonché “motivazione omessa e contraddittoria circa un fatto decisivo per il giudizio”;
2.1. sostiene la ricorrente che il peggioramento retributivo non poteva essere escluso perché “il mancato riconoscimento di una anzianità di così molti anni doveva e deve necessariamente portare ad una differenza retributiva peggiorativa a far data dal trasferimento al MIUR” ed aggiunge che l’indagine doveva essere condotta nel rispetto dei principi indicati dalla Corte di Giustizia, disponendo, eventualmente, l’invocata consulenza tecnica d’ufficio;
3. il ricorso è inammissibile in entrambe le sue articolazioni;
4. occorre premettere che, in caso di ricorso proposto avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione la portata del decisum della pronuncia rescindente, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte (Cass. n. 3955/2018);
5. nel caso di specie questa Corte, con la sentenza n. 12358/2012, pronunciata all’esito degli interventi della Corte di Giustizia (sentenza 6 settembre 2011 in causa C-108/10, Scattolon) e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza 7 giugno 2011, Agrati), non ha affatto demandato al giudice del rinvio di disapplicare la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, perché in contrasto con l’art. 117 Cost. e art. 6 CEDU né ha affermato che, in caso di accertata reformatio in peius, doveva essere integralmente riconosciuta l’anzianità posseduta, perché ha chiesto al giudice del merito di “verificare la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento” ed i criteri fissati ai fini della comparazione sono solo quelli indicati al punto 11 della pronuncia, ove si precisa che il confronto deve essere globale, riferito al momento del passaggio, e che non rilevano eventuali disparità di trattamento con i dipendenti già in servizio presso il cessionario;
6. il richiamato accertamento è stato effettuato dal giudice del rinvio che, come evidenziato nello storico di lite, da un lato ha rilevato che non vi erano elementi concreti al fine di poter procedere alla verifica di un “peggioramento retributivo sostanziale all’atto di trasferimento”, essendo a tal fine irrilevanti il certificato di servizio e il decreto di inquadramento prodotti e, dall’altro, che non fosse stato né allegato né provato l’importo globalmente percepito immediatamente prima del trasferimento e quello globalmente percepito nel periodo successivo;
7. il ricorso, nella parte in cui addebita alla Corte territoriale il vizio motivazionale e di avere erroneamente rigettato la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, è inammissibile perché la censura esorbita dai limiti del riformulato art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile alla fattispecie ratione temporis perché la sentenza impugnata è stata pubblicata l’8 giugno 2015) che attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia;
7.1. l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti;
7.2. il motivo, quindi, è validamente formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 solo qualora il ricorrente indichi il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 9558/2018; Cass., Sez. Un., n. 33679/2018; Cass., Sez. Un., n. 34476/2019);
7.3. le richiamate condizioni non ricorrono, all’evidenza, nella fattispecie perché il fatto storico, il cui accertamento è stato demandato dal giudice del merito, è stato esaminato dalla Corte territoriale;
8. la ricorrente, inoltre, nel sostenere che “il mancato riconoscimento di una anzianità di così molti anni doveva e deve necessariamente portare ad una differenza retributiva peggiorativa”, mostra di non comprendere la ratio della sentenza rescindente e della pronuncia della Corte di Giustizia perché il peggioramento retributivo vietato dalla Direttiva 77/187 CEE può sussistere solo qualora emerga che la retribuzione goduta presso l’ente di provenienza fosse superiore a quella liquidata dal cessionario;
9. il ricorso, anche nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 6 della CEDU, finisce per rimettere in discussione il principio di diritto affermato dalla pronuncia rescindente che, resa dopo l’intervento della Corte di Giustizia e della Corte E.D.U. (la sentenza è stata pubblicata il 18 luglio 2012, successivamente alla pubblicazione della sentenza Agrati ed altri contro Italia del 7 giugno 2011), ha ribadito l’efficacia retroattiva della L. n. 266 del 2005, art. 1 ha richiamato i quattro interventi del Giudice delle leggi, che hanno escluso profili di illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica, ha ritenuto che il complesso normativo fosse, appunto, costituito dalle L. n. 124 del 1999 e L. n. 266 del 2005 e che, sulla base del diritto Eurounitario, come interpretato dalla Corte di Lussemburgo, la domanda potesse trovare accoglimento solo nell’ipotesi di accertato peggioramento retributivo sostanziale;
9.1. a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 1, l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione, e di tener conto di eventuali mutamenti giurisprudenziali della stessa Corte, anche a Sezioni Unite, non essendo consentito in sede di rinvio sindacare l’esattezza del principio affermato dal giudice di legittimità (cfr. fra le tante Cass. n. 11290/1999; Cass. n. 16518/2004; Cass. n. 23169/2006; Cass. n. 17353/2010; Cass. n. 1995/2015);
9.2. dall’irretrattabilità del principio di diritto discende che la Corte di Cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare muovendo dalla regula iuris in precedenza enunciata, perché l’efficacia vincolante, che si estende anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata oggetto di giudicato implicito interno (Cass. n. 17353/2010 e Cass. n. 20981/2015), viene meno solo qualora la norma, in epoca successiva alla pubblicazione della pronuncia rescindente, sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima ovvero sia divenuta inapplicabile per effetto di ius superveniens (cfr. fra le tante Cass. n. 20128/2013; Cass. n. 13873/2012; Cass. n. 17442/2006);
9.3. tali ultime condizioni non ricorrono nel caso di specie, perché le sentenze della Corte EDU successive a quella Agrati ne hanno ribadito il principio e, pertanto, il quadro normativo è rimasto immutato rispetto a quello apprezzato dalla sentenza rescindente, che ha con chiarezza indicato i limiti del giudizio di rinvio, subordinando l’accoglimento dell’originaria domanda all’esito dell’accertamento di fatto, effettuato dalla Corte territoriale in termini negativi per l’originaria ricorrente;
10. sulla base delle considerazioni che precedono si deve ritenere che tale accertamento sia stato pienamente rispondente alle indicazioni della sentenza rescindente che, a sua volta, aveva, come detto, evidenziato come la domanda proposta dalla ricorrente potesse trovare accoglimento nei soli limiti indicati dalla Corte di Giustizia, ossia garantendo ai lavoratori coinvolti nel trasferimento la conservazione del medesimo trattamento economico in precedenza goduto, mentre è da escludere che la ricorrente, facendo leva sull’anzianità di servizio maturata ed applicata ai diversi istituti contrattuali previsti dal c.c.n.l. del comparto di destinazione, possa pretendere un aumento della retribuzione;
non colgono, dunque, nel segno gli ulteriori richiami della parte ricorrente ad una determinazione del dovuto sulla base di ricostruzioni di anzianità lavorativa;
11. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
12. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
13. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del MIUR, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021
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