Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.35360 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3843-2016 proposto da:

R.F., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO MIRANDA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 151/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/10/2015 R.G.N. 188/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

RILEVATO

che:

R.F., già socio della Officina Metalmeccanica Umbra di R.A. & c. s.n.c., ha proposto, nell’anno 2008, opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso decreto ingiuntivo emesso nel 1984 dal Pretore di Perugia su ricorso dell’INPS, deducendo in punto di ammissibilità, di essere venuto a conoscenza di tale decreto ingiuntivo solo a seguito dell’atto di precetto notificatogli in data 19/2/2008 dall’Inps ed avente ad oggetto il pagamento di somme dovute per irregolarità contributive e per sanzioni civili;

il Tribunale di Perugia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 142 del 2013, dichiarava inammissibile l’opposizione avendo ritenuto validamente effettuata presso la sede sociale la notifica al R. sia del decreto ingiuntivo che del successivo precetto;

su impugnazione del R., la Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 151 del 2015, ha confermato la sentenza di primo grado, con correzione della motivazione, rilevando, per quanto qui ancora di interesse, che nel costituirsi in primo grado l’INPS aveva dedotto in fatto che alla notifica del decreto ingiuntivo era seguita la notifica del precetto, nonché atto di pignoramento del 21 giugno 1985 e che la procedura esecutiva si era conclusa nel 1986 con un parziale recupero del credito; ciò, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., comma 3, rendeva inammissibile l’opposizione tardiva, essendo decorsi oltre dieci giorni dall’atto di esecuzione parzialmente fruttuosa;

contro la sentenza R.F. propone ricorso per cassazione, sostenuto da quattro motivi, al quale l’Inps non oppone difese.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1, il ricorrente censura la sentenza per la violazione e la falsa applicazione dell’art. 650 c.p.c., comma 3, in quanto la sentenza avrebbe omesso di considerare che l’opposizione era stata proposta non dalla società ma dal solo R.F. (in proprio e quale obbligato in solido rispetto al debito societario) e che sia il precetto che il successivo atto di pignoramento erano stati notificati alla società e mai al R., né l’INPS aveva mai affermato ciò;

inoltre, il ricorrente afferma di dover convertire in motivi di ricorso per cassazione le censure rivolte alla sentenza del Tribunale, non esaminate dalla Corte territoriale, e deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1, la violazione e falsa applicazione degli artt. 138,139,141,145 c.p.c., artt. 149 c.p.c. e ss. del D.L. n. 248 del 2007, art. 36 e la conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 644 c.p.c.; nonché, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, l’errata motivazione circa un punto decisivo della controversia;

assume che in mancanza di corrispondenza tra il soggetto nei confronti del quale era stato intimato il precetto ed il soggetto debitore indicato nel decreto ingiuntivo (essendo quest’ultimo la società e non anche i singoli soci), non poteva trovare applicazione la norma dell’art. 654 c.p.c., comma 2, che esonera il creditore procedente dal notificare, unitamente al precetto, nuovamente il decreto ingiuntivo ai fini dell’esecuzione. La censura ha altresì ad oggetto la violazione dell’art. 139 c.p.c. nella parte in cui la sentenza non ha ritenuto nulla o inesistente la notifica effettuata al socio di società di persone a mani di un soggetto che si è qualificato addetto alla società;

il primo motivo, erroneamente riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 che riguarda i motivi di ricorso attinenti alla giurisdizione, è inammissibile;

la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile ai sensi del disposto dell’art. 650 c.p.c., comma 3, l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente;

detta opposizione era infatti avvenuta nell’anno 2008 ed era stata qualificata tardiva, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., in quanto riferita a decreto ingiuntivo emesso nel 1984 e notificato, con notifica ritenuta nulla dal ricorrente, nel medesimo anno a cui poi era seguita la notifica, avvenuta il 9 maggio 1985 e parimenti ritenuta nulla, dell’atto di precetto;

la decisione si basa sulla circostanza che l’INPS aveva affermato nella memoria di costituzione in primo grado che, sulla base del decreto ingiuntivo oggetto d’opposizione, era avvenuto un atto di pignoramento, in data 21 giugno 1986, con parziale recupero del credito ingiunto;

tale allegazione di un fatto storico specifico, presupposto per l’applicazione dell’art. 650 c.p.c., comma 3 non era stata contestata o comunque non tempestivamente contestata, per cui già per tale motivo l’opposizione tardiva non poteva ritenersi ammissibile; a fronte di tale contenuto della sentenza ora impugnata, il ricorrente si è limitato a dedurre che quanto affermato dalla sentenza non corrisponderebbe a realtà in quanto mai l’INPS avrebbe affermato di aver notificato atto di pignoramento al medesimo R. (pag. 5 del ricorso) e che sia l’atto di precetto che il successivo atto di pignoramento erano stati notificati alla società e non al ricorrente;

il motivo è inammissibile dal momento che la parte non trascrive la memoria difensiva dell’INPS, almeno per stralcio, dalla quale evincere l’erroneità della pronuncia e neppure l’allega al ricorso;

neppure trascrive per intero la relata di notifica relativa all’atto di precetto, all’atto di pignoramento ed ancora prima del decreto ingiuntivo cui si riferisce l’opposizione tardiva, limitandosi a riprodurre alcuni stralci;

non deposita tali atti unitamente al ricorso per cassazione, né offre precisi riferimenti per una loro facile e certa reperibilità nei fascicoli di parte o d’ufficio delle pregresse fasi del giudizio;

in tal modo, la parte non rispetta il duplice onere, imposto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di indicare esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (v. da ultimo, Cass., 12 dicembre 2014, n. 26174; Cass., 7 febbraio 2011, n. 2966);

secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente che agendo in sede di legittimità denunci la violazione della legge processuale riscontrabile nell’avere il giudice a quo ritenuto, in modo che si assume erroneo, che fossero rimaste provate o prive di contestazione circostanze viceversa asseritamente poste a oggetto di puntuale confutazione, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma processuale di cui, appunto, si denunzia la violazione (come nel caso dell’art. 115 c.p.c.), ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006);

siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi, dall’esame degli atti processuali, comprovata o meno (così come contestata o meno), con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, la sussistenza o meno delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte;

tali principi hanno ricevuto conferma dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010 e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011);

in forza di queste considerazioni, che rendono superflua la disamina del secondo motivo certamente condizionato dall’accoglimento del primo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio, essendosi limitato l’Istituto Nazionale della Previdenza sociale a rilasciare la procura in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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