LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28226-2016 proposto da:
L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato BRUNO CHIARANTANO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE RIJLI;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., (già EQUITALIA SUD S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 121, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO COMITO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA LAURA CURATOLA;
– controricorrente –
nonché contro I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI, e LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 71/2016 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 05/10/2016 R.G.N. 1240/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 5.10.16, la corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma di sentenza del tribunale della stessa sede, ha rigettato l’opposizione del contribuente in epigrafe a intimazione di pagamento per premi INAIL 2001-2002 e 2004 e sanzioni, ritenendo il credito relativo – portato da cartella inopposta – non prescritto, essendo decennale il relativo termine.
Avverso tale sentenza ricorre per un motivo il contribuente, resiste con controricorso Equitalia, INAIL è rimasto intimato.
Con unico motivo si deduce violazione degli artt. 2946 e 2953 c.c., per essere operante il termine prescrizionale breve dei premi in questione e non quello decennale, in difetto di titolo esecutivo giudiziario cui ricollegare la conversione del termine previsto dalle richiamate disposizioni.
Il motivo è manifestamente fondato, alla luce di Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641633 – 01, ed altre successive conformi (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 33797 del 19/12/2019, Rv. 656434 – 0; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 12200 del 18/05/2018, Rv. 648208 – 01), che han precisato che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Ne segue la cassazione della sentenza impugnata. La causa va rinviata rinvia alla corte d’appello di Catanzaro, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d’appello di Catanzaro anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021