Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.35363 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12924-2019 proposto da:

M.M., M.A., M.B., elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO DELLA GANCIA, 21, presso lo studio dell’avvocato RENATO MIELE, rappresentate e difese dall’avvocato LUIGINO MARIA MARTELLATO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 32, presso lo studio dell’avvocato MARA CURTI, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO MINUTI e GUIIOVANNI MOLIN, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonché

M.G., M. PAOLO, M.G., V.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 600/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalle parti.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE M.M., B. ed A., figli di S.A., con atto di citazione del 15 ottobre 1996 convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Venezia M.L. e G., i nipoti G. e P., nonché V.L., marito di M.G., per ottenere la dichiarazione di nullità dell’atto del 13 gennaio 1999, con il quale S.A. con tre distinte vendite aveva venduto ai convenuti tutti i beni di sua proprietà, con conseguente attribuzione dei beni oggetto del contratto in parti uguali ai figli legittimi, in via subordinata l’accertamento che il contratto dissimulava una donazione con la conseguente dichiarazione di nullità della stessa e riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima.

Si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande tutte e M.G., in via riconvenzionale, chiedeva che venisse accertata l’intervenuta usucapione dei beni pervenutigli con il contratto di compravendita.

Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2652 del 1999, rigettava le domande tutte degli attori e compensava le spese.

Avverso questa sentenza proponevano appello M.M., B. ed A. chiedendo l’integrale riforma della sentenza impugnata e ribadendo le stesse domande già formulate nel primo grado del giudizio. Formulavano anche querela di falso del citato atto di compravendita.

La Corte di Appello di Venezia, ritenuta l’ammissibilità della proposta querela, sospendeva il giudizio e rinviava al Tribunale di Venezia, per decidere il giudizio di falso.

Il Tribunale di Venezia con sentenza n. 1633 del 2005 rigettava la querela di falso.

Avverso tale ultima sentenza proponevano appello M.M., B. ed A., chiedendo la riforma della sentenza impugnata per cinque motivi.

La Corte di appello di Venezia, esaurita la fase istruttoria, con sentenza n. 2394 del 2011, rigettava l’appello e condannava gli appellanti al pagamento in favore di M.L. delle spese del secondo grado del giudizio.

Secondo la Corte di Venezia la divergenza tra le deposizioni dei testi C. e M. portava la Corte a ritenere la loro non attendibilità e, in assenza di ulteriori elementi di prova, si doveva ritenere ferma la natura fidefaciente dell’atto pubblico oggetto di querela.

Il ricorso proposto avverso la sentenza d’appello di conferma del rigetto della querela di falso era rigettato da questa Corte con la sentenza n. 9513 del 2017.

Riassunto il giudizio di appello, la Corte distrettuale con la sentenza n. 600 del 20 febbraio 2019 rigettava il gravame.

Quanto alla nullità della compravendita, rilevava che la stessa era ipotizzabile solo nel caso in cui fosse risultato provato che vi era la carenza assoluta di volontà dell’alienante, astrattamente configurabile nel caso in cui la mano fosse stata forzata, ma non semplicemente aiutata.

In tale seconda ipotesi si potrebbe configurare al più una violenza morale, che però doveva essere dedotta specificamente come causa di annullamento.

La forzatura della mano della S. era però da escludersi alla luce del giudicato formatosi sulla querela di falso, essendo stato escluso che la sottoscrizione fosse stata effettuata con l’aiuto fisico della figlia e che la S. non avesse apposto la firma o che altri avessero per lei sottoscritto.

Quanto all’azione di riduzione, pacifica l’ammissibilità della sua proposizione, atteso che gli attori erano risultati pretermessi dal de cuius, doveva però escludersi che fosse stata provata la simulazione.

Infatti, mancava la prova dell’animus donandi.

In riferimento, per quanto ancora interessa in questa sede, alla vendita effettuata in favore di M.L., la sentenza evidenziava che nell’atto si attestava che il prezzo era stato già pagato, attestazione contestata dagli appellanti ed invece confermata dall’appellata, che ha anche articolato prove sul punto. Anche a voler considerare il fatto che la vendita fosse avvenuta tra madre e figlia, il quadro indiziario non consentiva di ritenere provata la simulazione, anche perché non era stato dimostrato dagli attori l’animus donandi.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso M.M., M.B., M.A..

M.L. resiste con controricorso M.G., M. P., M. G., V.L. non hanno svolto difese in questa fase.

Ritenuto che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5), e che la causa debba essere rimessa alla pubblica udienza della Sezione semplice.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Seconda Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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