Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.35365 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1127-2019 proposto da:

M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO TODARO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRA NODARI, AURORA MARIA ROMERIO;

– ricorrente –

contro

CARTIERA DEL CHIESE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato ILARIA ROMAGNOLI, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA FINZI, MARCO MOLINARI TOSATTI, CLAUDIO LA GIOIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 376/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/10/2018 R.G.N. 346/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

che, con sentenza del 24 ottobre 2018, la Corte d’Appello di Brescia confermava la decisione resa dal Tribunale di Brescia e rigettava la domanda proposta da M.I. nei confronti della Cartiere Del Chiese S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole per aver falsamente attestato un numero di trasporti molto superiore al reale al fine di non far emergere che il costo unitario di ciascun trasporto che in realtà il fornitore B. Trasporto S.p.A. applicava alla Società datrice era molto meno conveniente di quanto non risultasse; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provata, stante l’utilizzabilità dei documenti informatici prelevati dal computer della M., in quanto provenienti da ditte terze ed essendo perfettamente congruenti con i dati documentali incontrovertibili presenti in atti, la condotta fraudolenta contestata e, pertanto, data la gravità della stessa, destinata a permanere quand’anche questa si fosse ridotta alla mera omissione del controllo, a lei deputato senza che fosse ipotizzabile un ulteriore livello di controllo che coinvolgesse la stessa M., proporzionata la sanzione irrogata;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la M., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Società;

che entrambe le parti hanno poi depositato memoria.

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e la conseguente nullità della sentenza impugnata, imputa alla Corte territoriale di non aver proceduto all’accertamento delle mansioni proprie della M. da riguardarsi quale parametro identificativo della misura della diligenza dovuta;

– che, con il secondo motivo, denunciando un error in procedendo e la conseguente nullità della sentenza impugnata, la ricorrente imputa alla Corte territoriale l’irregolare acquisizione ed utilizzo a fini istruttori della documentazione e delle relazioni peritali prodotte dalla Società, sostenendo l’insufficienza della motivazione addotta dalla Corte medesima a giustificazione della decisione assunta;

– che il primo motivo deve ritenersi inammissibile non essendo in questa sede censurabile il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio risultando questo definito nei due gradi di merito da decisioni conformi (cfr. Cass. n. 5528/2014) e, comunque, non misurandosi le censure mosse con gli argomenti in base ai quali la Corte territoriale ha inteso legittimare l’accertamento compiuto che non ha mancato di investire l’individuazione della mansione contrattualmente richiesta alla ricorrente, rispetto alla quale la medesima non ha sollevato obiezione alcuna;

– che parimenti il secondo motivo risulta inammissibile, stante, da un lato, il difetto di autosufficienza quanto ai denunciati errores in procedendo, per aver omesso l’indicazione delle norme asseritamente violate, dei singoli documenti da non ammettere e delle ragioni della loro inammissibilità e, dall’altro, la piena congruità della motivazione sul punto, formulata in relazione alla provenienza della documentazione da soggetti terzi ed alla valenza di mero riscontro di elementi fattuali desumibili con certezza da altra documentazione depositata in atti, rilievo non fatto oggetto di specifica censura;

– che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellg ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per L ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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