LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
D.S.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 68 presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARA MESTICHELLI;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 473/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 28/04/2016 R.G.N. 364/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO CHE:
1. con sentenza n. 473 pubblicata il 28 aprile 2016, la Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dall’ingegnere D.S.C. volta ad accertare l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;
2. avverso tale pronuncia l’ingegnere D.S.C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo dieci motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
3. l’INPS ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
4. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotta la violazione degli artt. 416 e 345 c.p.c.: violazione del divieto di novum in appello e inammissibilità dell’appello per inammissibilità del motivo di impugnazione nonché violazione del principio della domanda (art. 112 c.p.c.) per omessa pronuncia e nullità della sentenza d’appello;
4.1. per la parte ricorrente, la Corte d’Appello dell’Aquila avrebbe riformato la sentenza di primo grado, sebbene l’Inps avesse posto, a fondamento dell’impugnazione, deduzioni in fatto e questioni di diritto mai dedotte in primo grado; in aggiunta, la Corte avrebbe omesso ogni pronuncia sulla censura di violazione del divieto di novum ritualmente sollevata;
5. con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – è dedotta la violazione degli artt. 342,115,324 e 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., l’inammissibilità dell’appello per inammissibilità del motivo di gravame e la violazione del principio della domanda (art. 112 c.p.c.) per omessa pronuncia con nullità della sentenza d’appello;
5.1. parte ricorrente assume la mancata censura, in appello, di fatti decisivi e il conseguente giudicato interno sulle statuizioni di primo grado;
6 il primo ed il secondo motivo vanno congiuntamente trattati, presentando analoghi profili di inammissibilità e di infondatezza.
7. in primo luogo, le censure difettano di specificità, in quanto non risultano trascritti adeguatamente né l’atto di appello né la pronuncia di primo grado;
8. le evidenziate omissioni si pongono in violazione degli oneri di specificazione e di deduzione imposti dal combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4;
9. la giurisprudenza di questa Corte (tra le ultime, Cass. n. 20924 del 2019), infatti, è consolidata nell’affermare che, anche qualora vengano dedotti errores in procedendo, come quelli qui prospettati, rispetto ai quali la Corte è giudice del “fatto processuale”, l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077 del 2012);
10. la parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base degli errori denunciati e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, perché la Corte di Cassazione, anche quale giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (Cass. n. 15367 del 2014; Cass. n. 21226 del 2010);
11. dal riportato principio di diritto discende che, per lo scrutinio delle censure afferenti ai limiti entro i quali il giudice d’appello avrebbe potuto pronunciare, sarebbe stata necessaria la riproduzione, in ricorso, quanto meno nelle parti essenziali a reggere le critiche, dell’atto di impugnazione e della pronuncia del Tribunale;
12. sotto diverso profilo, le censure non considerano il consolidato principio di diritto secondo cui, ai fini della selezione delle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno se non censurate e quindi devolute in appello, occorre aver riguardo all’unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato siccome individuata dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico, di talché l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli aspetti di tale sequenza riapre la cognizione sull’intera statuizione che abbia affermato l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (cfr. in motivazione, Cass. n. 30605 del 2019 resa in fattispecie analoga che richiama i principi di Cass. nn. 2217 del 2016, 19902 del 2017, 16853 e 24783 del 2018, tutte sulla scorta di Cass. n. 6769 del 1998);
13. con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in combinato disposto con il D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, la violazione del principio di autonomia degli enti privati, della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, del D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 6, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, della L. n. 509 del 1994, art. 2 nonché dell’art. 38 Cost.;
14. con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti nonché – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12;
15. con il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25;
16. con il sesto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, della L. n. 509 del 1994, art. 2, della L. n. 133 del 2011, art. 1 e dell’art. 26, comma 5 del regolamento Inarcassa;
17. con il settimo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione e la falsa applicazione del principio di esclusività e unicità del regime previdenziale vigente su medesima attività nonché, ancora, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 e dell’art. 38 Cost.;
18. con l’ottavo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38 Cost.;
19. con il nono motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 101Cost., comma 2, nonché dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
20. il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono motivo di ricorso censurano, sotto vari profili, la decisione con cui la Corte di merito ha ritenuto la sussistenza dell’obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;
21. essi sono infondati alla luce del principio di diritto, orami consolidato, secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (v., in ultimo, Cass. n. 5826 del 2021; in precedenza, Cass. n. 30344 del 2017 e Cass. n. 32166 del 2018 e numerose successive conformi);
22. in particolare, ferme le ampie motivazioni di Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018, alle quali in questa sede si rinvia, nell’ultimo arresto indicato (Cass. n. 5826 del 2021) si è ulteriormente ribadito che la disciplina dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25 (che, com’e’ noto, ha delegato il Governo ad emanare “norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi”), non delinea, rispetto al successivo comma 26, un riparto di competenze tale per cui, laddove una cassa di previdenza abbia escluso dall’obbligo di iscrizione taluni professionisti iscritti al relativo albo in ragione del loro reddito (o, come accade per gli ingegneri e gli architetti, a causa della loro contemporanea iscrizione presso altra gestione previdenziale obbligatoria), non possa riespandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata. La questione e’, piuttosto, quella di stabilire la tipologia del “versamento contributivo” che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, da risolversi “volgendosi all’interpretazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e delle disposizioni che ne hanno dato attuazione, esattamente come ritenuto da Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018” (così, Cass. n. 5826 cit.);
23. contrari argomenti non possono desumersi dai lavori preparatori al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, dove pure è dato leggere che il fine della norma d’interpretazione autentica sarebbe quello di rendere soggetti all’iscrizione presso la Gestione separata soltanto “coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi”. E’, infatti, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui ai lavori preparatori può riconoscersi un valore unicamente sussidiario nell’interpretazione di una legge, che trova un limite nel fatto che la volontà da essi risultante non può mai sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge, quale emerge dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall’intenzione del legislatore, intesa come voluntas legis, ossia come volontà oggettiva della norma, e per ciò distinta dalla voluntas legislatoris, ossia dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa (così, in motiv., Cass. n. 5826 più volte cit.);
24. con il decimo motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotta la violazione del principio della domanda (art. 112 c.p.c.) nonché il vizio di omessa pronuncia su questioni ritualmente riproposte ex art. 345 e 346 c.p.c. e, dunque, la nullità della sentenza d’appello;
25. parte ricorrente assume che, nel giudizio di secondo grado, in via subordinata, erano state riproposte le questioni che, in primo grado, erano rimaste assorbite per effetto dell’accoglimento della domanda principale e che, nello specifico, riguardavano:
(i) l’illegittimità della pretesa dell’Inps per intervenuta prescrizione dell’asserito obbligo;
(ii) l’infondatezza della pretesa economica e illegittimità del regime sanzionatorio applicato;
26. il motivo è inammissibile;
27. la questione di prescrizione dei contributi (relativi all’anno 2005), è genericamente prospettata. Essa, sviluppata con riferimento al decorso del termine quinquennale al momento della richiesta di pagamento dell’INPS, a tacer d’altro, difetta della trascrizione e della puntuale localizzazione, agli atti del giudizio di merito, del documento ad est: della missiva con cui l’INPS avrebbe messo in mora il debitore che si deduce essere giunto a destinazione il 30.6.2011) necessario ai fini del decidere;
28. valgono, in effetti, le medesime considerazioni espresse in relazione ai primi due motivi di ricorso, quanto agli oneri di specificazione imposti alla parte che ricorre in cassazione;
29. quanto alla questione relativa al regime sanzionatorio, essa configura una questione nuova, non avendo il ricorrente dimostrato, come era suo onere, di averla prospettata ritualmente nei precedenti gradi di merito (ex plurimis: Cass. n. 32804 del 2019);
30. sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va, pertanto, complessivamente rigettato, compensandosi le spese del giudizio di legittimità in considerazione della novità della questione principale all’epoca della proposizione del ricorso per cassazione;
31. in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021