Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.35367 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6523/2019 proposto da:

H.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALBERTO GUARISO e LIVIO NERI;

– ricorrente –

contro

S.B.S. SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo studio dell’Avvocato MARCO CALVANI, rappresentata e difesa dall’Avvocato FRANCESCO RANIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 437/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/12/2018 R.G.N. 290/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ALBERTO GUARISO.

FATTI DI CAUSA

1. Il giudice di primo grado, pronunziando in sede di opposizione L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51, ha confermato la ordinanza che accertata la sussistenza di gravi motivi alla base dell’esclusione di H.R. dalla cooperativa S.B.S. Services Società Cooperativa, equiparata tale esclusione a un licenziamento disciplinare per giusta causa, ha ritenuto l’illegittimità dell’atto per difetto di previa contestazione dell’addebito ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 7, e, ferma la risoluzione del rapporto, condannato la società al pagamento di otto mensilità della retribuzione globale di fatto.

2. La Corte di appello di Brescia, pronunziando sul reclamo principale di S.B.S. Services Società Cooperativa in liquidazione e sul reclamo incidentale di H.R., in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda dell’ H..

3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso H.R. sulla base di due motivi illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, e della L. n. 142 del 2001, art. 1, e art. 5, comma 2. Sostiene, in sintesi, che in caso di impugnazione della delibera di esclusione cui segua una decisione del giudice di accertamento di legittimità della stessa, la definitiva risoluzione del rapporto associativo preclude esclusivamente il rimedio della restituzione della qualità di lavoratore ma non anche, in caso di illegittimo licenziamento, la tutela risarcitoria; argomenta che essendo il collegamento tra socio e cooperativa duplice, sociale e lavorativo, tanto comporterebbe una duplicità di tutela e dunque la necessità di disamina dei due effetti estintivi (del rapporto sociale e del rapporto di lavoro) secondo le regole proprie di ciascun effetto; diversamente, il grado di tutela esperibile dal socio lavoratore sarebbe rimesso, con evidente compromissione dei diritti del soggetto escluso, alla scelta discrezionale della parte datoriale circa le concrete modalità attraverso le quali determinare la cessazione del rapporto di lavoro.

2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 6, e della L. n. 604 del 1966, art. 8, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; la decisione è censurata per avere ritenuto che in caso di licenziamento illegittimo dovesse trovare applicazione la disciplina dettata dalla L. n. 604 del 1966, art. 8, anziché quella dell’art. 18 cit.; sotto il profilo del vizio motivazionale il ricorrente denunzia che la Corte di merito non aveva considerato che l’applicazione dell’art. 18 cit., era stata in domanda invocata sulla base di specifico accordo sindacale siglato in data 2.4.2016; tale accordo prevedeva l’assunzione in deroga al D.Lgs. n. 23 del 2015, con l’evidente intento di garantire ai lavoratori l’applicazione dell’art. 18 St. lav., nel testo successivo alla modifica dello stesso introdotta dalla L. n. 92 del 2012.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

3.1. La Corte territoriale, richiamato il recente arresto di Cass. Sez. Un. 20/11/2017 n. 27436 in tema di necessario collegamento nelle cooperative di lavoro tra rapporto associativo e rapporto di lavoro per cui la cessazione del primo era destinata ad influire in senso unidirezionale sulla cessazione del secondo, ha ritenuto che le ragioni alla base della delibera di esclusione del H.R. – costituite da grave violazione dei doveri sociali attuata collaborando all’ideazione (mediante la partecipazione a chat Whatsapp con altri lavoratori) e alla messa in opera di comportamenti intesi a boicottare attraverso il rallentamento dei tempi di lavoro l’attività della cooperativa giustificavano senz’altro il venir meno del rapporto sociale. Ha quindi evidenziato che nella delibera di espulsione era mancato un provvedimento di licenziamento in quanto il testo era molto chiaro nel configurare la cessazione del rapporto di lavoro quale conseguenza del fatto oggettivo della espulsione della compagine sociale della cooperativa per gravi violazioni dei principi che regolano la mutualità, restando ininfluente, alla luce di Cass. Sez. Un. 2743/2017 cit., l’eventuale rilievo disciplinare delle ragioni alla base dell’espulsione; il rapporto di conseguenzialità delineato dal legislatore alla L. n. 142 del 2001, art. 5, comma 2, tra esclusione del socio e cessazione del rapporto di lavoro determinava il venir meno, in presenza di comportamenti lesivi del contratto sociale oltre che del rapporto di lavoro, della necessità di un distinto atto di licenziamento sottraendo la risoluzione del rapporto di lavoro all’applicazione delle garanzie procedurali prefigurate dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, tra le quali la previa contestazione dell’addebito.

3.2. Le ragioni alla base della decisione non sono validamente censurate dall’odierno ricorrente. In particolare non è in concreto censurata la interpretazione della delibera di esclusione come atto che non contiene alcun provvedimento di licenziamento e nel quale la cessazione del rapporto di lavoro è posta in connessione oggettiva con la espulsione del socio per gravi violazioni attinenti al rapporto sociale.

3.3. Tanto premesso, l’assunto del ricorrente secondo il quale alla strutturale configurazione nell’ambito della società mutualistica di un duplice rapporto – associativo e di lavoro – corrisponderebbe una duplicità di tutele e necessità di disamina dei due effetti estintivi secondo le regole proprie di ciascun rapporto, non appare pertinente alla specifica fattispecie nella quale la estinzione del rapporto di lavoro, per come ricostruita dalla Corte distrettuale, non scaturisce da un atto di licenziamento ma si pone come conseguenza necessaria ai sensi della L. n. 142 del 2001, art. 5, comma 2, della perdita della qualità di socio.

3.4. Tale ricostruzione è coerente con gli approdi di Cass. Sez. Un. 27436/2017 cit. resa in fattispecie nella quale, a differenza di quella in esame, erano intervenuti due formali atti estintivi dei quali quello riferito al rapporto associativo non era stato impugnato Il Supremo Collegio nell’arresto richiamato ha chiarito che: a) ai sensi della L. n. 142 del 2001, art. 5, comma 2, il collegamento fra rapporto associativo e rapporto di lavoro nella fase estintiva assume caratteristica unidirezionale nel senso che la cessazione del rapporto associativo “trascina” con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro. Sicché il socio, se può non essere lavoratore, qualora perda la qualità di socio non può più essere lavoratore; b) è la caratteristica morfologica dell’unidirezionalità del collegamento fra i rapporti associativo e di lavoro che determina la dipendenza delle loro vicende estintive, non già l’indagine, necessariamente casistica, sulle ragioni che sono poste a fondamento dell’espulsione del socio lavoratore; c) alla duplicità di rapporti può corrispondere la duplicità degli atti estintivi, in quanto ciascun atto colpisce, e quindi lede, un autonomo bene della vita, sia pure per le medesime ragioni.

3.5. Da tale condivisibile ricostruzione si evince, quindi, che la estinzione del rapporto di lavoro può tanto derivare quale conseguenza necessitata ex lege dall’adozione della delibera di esclusione del socio lavoratore quanto dall’adozione di un formale atto di licenziamento; solo in quest’ultimo caso, tuttavia, in presenza dei relativi presupposti, vi sarà spazio per l’esplicazione delle tutele connesse alla cessazione del rapporto di lavoro: a) solo risarcimento ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 8, in caso di perdita della qualità di socio per effetto di delibera di espulsione non impugnata (come nel caso esaminato da Sez. Un. 27346/2017 cit.) o di rigetto della opposizione avverso la stessa proposta ai sensi dell’art. 2533 c.c.; b) tutela obbligatoria o reale nell’ipotesi, invero teorica, di adozione di un provvedimento di licenziamento in assenza di delibera di espulsione.

3.6. La soluzione qui condivisa si sottrae alla critica del ricorrente secondo la quale in tal modo le tutele in concreto esperibili dal socio lavoratore sarebbero rimesse in sostanza alla scelta discrezionale della cooperativa circa il meccanismo attraverso il quale determinare la cessazione del rapporto di lavoro; la scelta della cooperativa non potrebbe infatti giammai tradursi in sostanziale arbitrarietà in quanto la legittimità del provvedimento di espulsione resta pur sempre condizionata alla violazione degli specifici doveri scaturenti dal rapporto mutualistico la cui verifica è soggetta a controllo giurisdizionale.

4. In conclusione, in base alle considerazioni che precedono, deve escludersi, in difetto di un formale atto di licenziamento, la configurabilità di una violazione degli oneri procedurali L. n. 330 del 1970, ex art. 7, e tanto assorbe la necessità di esame del secondo motivo.

5. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

6. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 20/09/2019 n. 23535).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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