Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.35368 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24431-2016 proposto da:

B.G., C.R., O.D., tutti domiciliati ope legis in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati TIZIANA FOGLI, e GIORGIO MACCIOTTA;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 427/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 21/04/2016 R.G.N. 503/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ STEFANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PIERGIORGIO MASI, per delega verbale Avvocato TIZIANA FOGLI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di L’Aquila ha respinto l’appello proposto da B.G., C.R. e O.D. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, formulata nei confronti dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, volta ad ottenere l’accertamento del diritto all’accensione, dalla data di assunzione in servizio, della polizza assicurativa di cui alla convenzione sottoscritta dall’Istituto e dalla Compagnia di Assicurazione INA in data 1 luglio 1963.

2. La Corte territoriale, premesso che gli appellanti erano stati tutti assunti in epoca successiva al 20 dicembre 1993, ha rilevato che la polizza in questione svolgeva una funzione assimilabile a quella della previdenza integrativa ed ha precisato che detta funzione era stata rimarcata anche nelle premesse della convenzione del 1 luglio 1963. Ha richiamato giurisprudenza di questa Corte sulla natura dei versamenti datoriali ai fondi previdenziali ed ha, pertanto, ritenuto applicabile la L. n. 70 del 1975, art. 14 che aveva conservato i fondi integrativi limitatamente al solo personale in servizio o già cessato alla data di entrata in vigore della legge.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese con tempestivo controricorso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

La Procura Generale ha concluso per l’infondatezza del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti enunciano la violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 e, richiamata giurisprudenza di questa Corte, censurano la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto la natura previdenziale della polizza che, si sostiene, integra un trattamento retributivo in quanto: privo del necessario collegamento con il sistema previdenziale obbligatorio, non assimilabile ad un fondo pensioni, collegato all’entità della retribuzione ed all’anzianità lavorativa maturata. Aggiungono i ricorrenti che ha errato il giudice d’appello nel richiamare i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4684 del 2015 perché in quel caso veniva in rilievo la natura degli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro su un conto di previdenza integrativa mentre nella fattispecie, per le ragioni già dette, non si rinviene alcuno degli elementi che caratterizzano le forme di previdenza complementare.

CCNL 1994/1997 per il personale dirigenziale degli enti di ricerca, del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2, 24, 40 e 45 perché le parti collettive, con il richiamato art. 76, hanno previsto espressamente la conservazione dei trattamenti di previdenza integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria ed in tal modo hanno contrattualizzato il trattamento stesso, a prescindere dalla sua qualificazione. I ricorrenti aggiungono che l’errore commesso nell’individuazione della natura del trattamento non può determinare nullità della clausola del contratto collettivo con la quale si è con chiarezza manifestata la volontà di conservare emolumento per tutto il personale, a prescindere dalla data dell’assunzione.

3. Infine con il terzo motivo, ricondotto al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti invocano il D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 45 e la L. n. 70 del 1975, art. 26 e sostengono che non poteva l’Istituto sopprimere per i nuovi assunti un trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva e riconoscerlo solo al personale in servizio alla data del 20 dicembre 1993, in tal modo violando il contratto collettivo.

4. I tre motivi, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati.

Risulta dalla sentenza impugnata ed è pacifico tra le parti che la Polizza INA oggetto di domanda venne costituita dall’INFN in favore dei propri dipendenti nell’anno 1963. Si trattava di una polizza individuale, alimentata con un premio determinato in misura percentuale rispetto alla retribuzione del lavoratore (versato per la parte più rilevante dal datore di lavoro), che prevedeva la liquidazione di una prestazione a scadenze predeterminate e, comunque, alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dal pensionamento.

4.1. La qualificazione del trattamento come di natura retributiva o, piuttosto, previdenziale – e del conseguente regime – assunse rilievo già per effetto della L. n. 70 del 1975, art. 14, comma 2, che dispose la conservazione dei fondi integrativi di previdenza previsti nei regolamenti degli enti del parastato per i soli dipendenti assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge.

Detto comma venne poi abrogato dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 18, comma 9, nell’ambito della prima disciplina sistematica della previdenza complementare; la disposizione consentì ai dipendenti degli enti di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l’ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi.

Il medesimo articolo fissò i limiti temporali per l’adeguamento delle forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge delega (L. 23 ottobre 1992, n. 421) alle nuove disposizioni del D.Lgs..

Le fonti istitutive delle nuove forme pensionistiche complementari vennero individuate dall’art. 3 stesso D.Lgs. nei contratti collettivi di lavoro e nei regolamenti aziendali.

4.2. In questo quadro, i contratti collettivi del comparto degli enti di ricerca e della relativa area dirigenziale, nella prima tornata, rispettivamente con gli artt. 53 e 76, stabilirono di mantenere in vita la disciplina vigente dei trattamenti di previdenza integrativi “fino alla concreta attuazione, nell’ambito del comparto, dei fondi di previdenza complementare previsti dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni”.

Infine, la L. n. 144 del 1999, art. 64 ha previsto la soppressione, a decorrere dall’1 ottobre 1999, dei fondi di previdenza integrativi già esistenti per i dipendenti degli enti disciplinati dalla L. 20 marzo 1975, n. 70.

5. Gli attuali ricorrenti sostengono la natura retributiva del trattamento assicurato dalla polizza INA, che, invece, il giudice d’appello ha escluso, decidendo la controversia in conformità all’orientamento espresso da questa Corte con le ordinanze 12 dicembre 2019 n. 32716 e 17 gennaio 2020, n. 986 che hanno affermato la natura previdenziale del trattamento, in applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 4684/2015.

5.1. Nel citato arresto è stato risolto il contrasto esistente in ordine alla natura dei versamenti effettuati dal datore di lavoro alla previdenza integrativa o complementare, affermandone il carattere previdenziale, fin dalla istituzione di tali fondi (e così escludendone la computabilità nel TFR e nell’indennità di anzianità). E’ stata, tra l’altro, evidenziata la mancanza di un nesso di corrispettività diretta fra versamenti e prestazione lavorativa e la sostanziale autonomia esistente tra rapporto di lavoro e previdenza complementare.

La natura previdenziale è stata ribadita dalle Sezioni Unite (sentenza n. 6928/2018 e sentenza n. 16084/2021) anche in relazione ai crediti maturati dal lavoratore verso i fondi (le questioni esaminate nelle pronunce citate concernevano la natura privilegiata o chirografaria del credito del lavoratore ed il regime degli interessi e della rivalutazione).

5.2. Questa sezione, nelle ordinanze n. 32716/2019 e n. 986/2020, ha qualificato come trattamento previdenziale la polizza costituita dall’INFN presso l’INA, sull’evidente presupposto che l’unica differenza sostanziale – rappresentata dal fatto che esso viene attuato con polizze emesse da un istituto assicuratore che funge da soggetto terzo invece che a mezzo di un fondo gestito dallo stesso datore di lavoro – resta indifferente ai fini della disciplina giuridica.

A tale principio si intende assicurare continuità in questa sede, condividendolo, perché la natura retributiva non può essere affermata, come sostengono i ricorrenti, facendo leva sulla circostanza che la polizza sarebbe priva del necessario collegamento con il sistema previdenziale obbligatorio. Va ricordato, infatti, che soltanto in epoca successiva alla entrata in vigore della L. 8 agosto 1995 n. 335, art. 15, comma 5 – che ha introdotto il comma 8 quinquies del D.Lgs n. 124 del 1993, art. 18 – l’accesso alle prestazioni integrative del trattamento pensionistico è stato subordinato alla liquidazione della pensione. In epoca precedente, invece, era possibile ottenere prestazioni assicurative a prescindere dalla maturazione del diritto a pensione.

Dalla affermata natura previdenziale della polizza INA discende che la sua attribuzione non si giustifica in epoca successiva al 1 ottobre 1999, data dalla quale la L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 2 ha disposto la soppressione dei fondi di previdenza integrativa preesistenti.

6. Del resto, anche a voler ritenere la natura retributiva del trattamento in questione, sarebbe comunque ostativa all’accoglimento della pretesa dei ricorrenti la previsione della L. n. 70 del 1975, art. 26, comma 3, che, fatta salva la limitata eccezione delle quote di aggiunta di famiglia e dell’indennità integrativa speciale, precludeva l’attribuzione di trattamenti economici accessori e di trattamenti integrativi riservati a singoli enti o categorie di enti e non estesi alla generalità dei dipendenti degli enti del parastato, come previsto dal precedente comma 1.

Alla luce di tale norma appare evidente la infondatezza della tesi dei ricorrenti secondo cui i contratti collettivi della prima tornata, nell’occuparsi della previdenza integrativa, avrebbero voluto fare salva la polizza INA, indipendentemente dalla sua natura.

7. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4500,00 per competenze professionali oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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