LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25665-2016 proposto da:
G.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PIERGIORGIO MASI, TIZIANA FOGLI;
– ricorrente –
contro
I.N.F.N. – ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 588/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/05/2016 R.G.N. 1933/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ STEFANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato PIERGIORGIO MASI.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza in data 20 maggio 2016, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda di G.S., dipendente dell’ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (in prosieguo: INFN) con qualifica di ricercatore di III livello professionale, per la costituzione in proprio favore della polizza di assicurazione stipulata tra l’INFN e l’INA in data 1 luglio 1963.
2. La Corte territoriale aderiva al principio enunciato da Cass. n. 3188/2012, che aveva qualificato la polizza come trattamento retributivo; osservava, tuttavia, che prima la L. n. 70 del 1975, art. 26 ed il D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, poi, nel regime del pubblico impiego privatizzato, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, avevano soppresso ogni trattamento economico che non trovasse la sua fonte nella legge e nel contratto collettivo; nessuna disposizione, di legge o di contratto, prevedeva l’attribuzione della polizza oggetto di domanda.
3. Le difese svolte dall’INFN in primo grado, in ordine al riconoscimento dell’emolumento da parte della contrattazione collettiva, erano svolte all’interno di un ragionamento fondato sulla natura previdenziale del beneficio e teso al rigetto della domanda, sicché non costituivano confessione.
4. Alle medesime conclusioni conduceva, comunque, la qualificazione della polizza in termini di trattamento previdenziale integrativo, secondo la più ampia nozione delineata da Cass. SU n. 4684/2015, in quanto la L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 2, aveva previsto la soppressione a decorrere dall’I. ottobre 1999 dei fondi di previdenza integrativa per i dipendenti degli enti di cui alla L. n. 70 del 1975.
5. Da ultimo, non vi era violazione del principio di parità di trattamento retributivo, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 45, che non riguardava le differenziazioni operate in sede collettiva.
6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza G.S., articolato in due ragioni di censura ed illustrato con memoria, cui l’INFN ha resistito con controricorso.
7.Il PM ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., dell’art. 76 CCNL ENTI RICERCA, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, artt. 24, 40 e 45, censurando la sentenza nella parte in cui, pur avendo riconosciuto la natura retributiva del trattamento rivendicato, aveva escluso che lo stesso trovasse titolo in una norma di contratto collettivo.
2. Ha esposto che il titolo della attribuzione si rinveniva, invece, nell’art. 76, comma 1, CCNL 1994/1997 per il personale dell’Aera della dirigenza del comparto delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, nella specie applicabile. La norma contrattuale stabiliva che fino alla concreta attuazione, nell’ambito del comparto, dei Fondi di previdenza complementare previsti dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 125 e succ. mod. restasse in vigore la disciplina vigente dei trattamenti di previdenza integrativi della Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
3. Ha dedotto che la disposizione faceva salva anche la polizza INA, della quale all’epoca di stipulazione delle clausole collettive si riteneva pacificamente la natura previdenziale; di tale natura si era dubitato, infatti, soltanto in seguito alla entrata in vigore della L. n. 144 del 1999, che aveva soppresso (con l’art. 64) i fondi per la previdenza integrativa per i dipendenti degli enti del cd. parastato, a decorrere dall’1 ottobre 1999.
4. Nell’assunto del ricorrente, l’errore commesso dalle parti collettive nel qualificare la polizza INA come trattamento previdenziale (invece che come trattamento retributivo) non incideva sulla loro volontà di far salvo quel trattamento, contrattualizzandolo. La proposta interpretazione della norma contrattuale troverebbe conferma nel comportamento tenuto dalle parti dopo la conclusione del contratto, giacché nelle successive tornate contrattuali la disposizione non era stata né abrogata né modificata; inoltre, dopo il 1999 il trattamento non era stato soppresso.
5. Con la seconda critica si lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 145 (rectius: 165 del 2001), artt. 2 e 45 e della L. n. 70 del 1975, art. 26.
6. Si assume che la polizza INA oggetto di domanda non sarebbe riconducibile alla nozione di “trattamento economico di attività”, cui si riferivano prima la L. n. 70 del 1975, art. 26 e poi il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, trattandosi di beneficio collegato solo in senso lato alla prestazione lavorativa e, dunque, pienamente operante, anche a prescindere dalla contrattualizzazione operata dal richiamato art. 76 CCNL.
7. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
8. Per quanto risulta dalla sentenza impugnata ed è pacifico tra le parti, la Polizza INA oggetto di domanda venne costituita dall’INFN in favore dei propri dipendenti nell’anno 1963, era alimentata con un premio determinato in misura percentuale rispetto alla retribuzione del lavoratore (versato per la parte più rilevante dal datore di lavoro) e prevedeva la liquidazione di una prestazione collegata all’anzianità lavorativa, indipendentemente dal pensionamento.
9. La qualificazione del trattamento come di natura retributiva o, piuttosto, previdenziale – e del conseguente regime – assunse rilievo già per effetto della L. n. 70 del 1975, art. 14, comma 2, che dispose la conservazione dei fondi integrativi di previdenza previsti nei regolamenti degli enti del parastato per i soli dipendenti assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge.
10. Detto comma venne poi abrogato dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 18, comma 9, nell’ambito della prima disciplina sistematica della previdenza complementare; la disposizione consentì ai dipendenti degli enti di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l’ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi.
11. Il medesimo articolo fissò i limiti temporali per l’adeguamento delle forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge delega (L. 23 ottobre 1992, n. 421) alle nuove disposizioni del decreto legislativo.
12. Le fonti istitutive delle nuove forme pensionistiche complementari vennero individuate dall’art. 3 stesso D.Lgs. nei contratti collettivi di lavoro e nei regolamenti aziendali.
13. In questo quadro, i contratti collettivi del comparto degli enti di ricerca e della relativa area dirigenziale, nella prima tornata, rispettivamente con gli artt. 53 e 76 (quest’ultimo posto a base del primo motivo di ricorso), stabilirono di mantenere in vita la disciplina vigente dei trattamenti di previdenza integrativi “fino alla concreta attuazione, nell’ambito del comparto, dei fondi di previdenza complementare previsti dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni”.
14. Infine, la L. n. 144 del 1999, art. 64 ha previsto la soppressione, a decorrere dall’1 ottobre 1999, dei fondi di previdenza integrativi già esistenti per i dipendenti degli enti disciplinati dalla L. 20 marzo 1975, n. 70.
15. Il ricorrente sostiene la natura retributiva del trattamento assicurato dalla polizza INA, qualificazione condivisa nella sentenza impugnata, che ha, tuttavia, respinto la domanda osservando che si tratterebbe di un’attribuzione non prevista dal contratto collettivo.
16. Tanto premesso, deve in primo luogo disattendersi la eccezione, sollevata dal ricorrente in memoria, secondo cui non è devoluta a questa Corte la questione della natura retributiva o previdenziale del trattamento, in quanto la statuizione sulla sua natura retributiva non è stata impugnata dall’INFN con ricorso incidentale.
17. La qualificazione della polizza INA come trattamento retributivo non costituisce un capo della sentenza impugnata idoneo a passare in giudicato, in quanto mero passaggio argomentativo della decisione assunta in merito al diritto dei dipendenti alla stipula della polizza, investito dall’odierno ricorso.
18. Per pacifica giurisprudenza di questa Corte, costituisce capo autonomo della sentenza – come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno – solo quello che risolva una questione controversa tra le parti caratterizzata da una propria individualità ed una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente e non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (Cassazione civile sez. un., 09/06/2021, n. 16084; sez. lav., 22/05/2020, n. 9484; Cassazione civile sez. III, 31/01/2018, n. 2379; Cass. n. 23747 del 2008; Cass. n. 22863/2007; Cass. n. 17935 del 2007).
19. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha attribuito natura retributiva alla polizza INA oggetto di domanda, non è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che – con le ordinanze del 12 dicembre 2019 n. 32716 e del 17 gennaio 2020 n. 986 – ha affermato la natura previdenziale del trattamento, facendo applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 4684/2015.
20. Nel citato arresto è stato risolto il contrasto esistente in ordine alla natura dei versamenti effettuati dal datore di lavoro alla previdenza integrativa o complementare, affermandone il carattere previdenziale, fin dalla istituzione di tali fondi (e così escludendone la computabilità nel TFR e nell’indennità di anzianità); si è ivi evidenziata, tra l’altro, la mancanza di un nesso di corrispettività diretta fra versamenti e prestazione lavorativa e la sostanziale autonomia esistente tra rapporto di lavoro e previdenza complementare.
21.La natura previdenziale è stata ribadita dalle Sezioni Unite (sentenza n. 6928/2018 e sentenza n. 16084/2021) anche in relazione ai crediti maturati dal lavoratore verso i fondi (le questioni esaminate nelle pronunce citate concernevano la natura privilegiata o chirografaria del credito del lavoratore ed il regime degli interessi e della rivalutazione).
22. Questa sezione, nelle ordinanze n. 32716/2019 e n. 986/2020, ha qualificato come trattamento previdenziale la polizza costituita dall’INFN presso l’INA, sull’evidente presupposto che l’unica differenza sostanziale-rappresentata dal fatto che esso viene attuato con polizze emesse da un istituto assicuratore che funge da soggetto terzo invece che a mezzo di un fondo gestito dallo stesso datore di lavoro – resta indifferente ai fini della disciplina giuridica.
23. A tale principio si intende assicurare continuità in questa sede, condividendolo.
24. Del resto soltanto in epoca successiva alla entrata in vigore della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 15, comma 5 – che ha introdotto il comma 8 quinquies del D.Lgs n. 124 del 1993, art. 18 – l’accesso alle prestazioni integrative del trattamento pensionistico è stato subordinato alla liquidazione della pensione mentre in epoca precedente era possibile ottenere prestazioni assicurative a prescindere dalla maturazione del diritto a pensione.
25.Dalla affermata natura previdenziale della polizza INA discende che la sua attribuzione non si giustifica in epoca successiva all’1 ottobre 1999, data dalla quale la L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 2 ha disposto la soppressione dei fondi di previdenza integrativa preesistenti.
26. In ogni caso, la stipula della polizza INA, ove si volesse ipotizzarne la natura retributiva, sarebbe rimasta ingiustificata già a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 70 del 1975, il cui art. 26, comma 3, precludeva il riconoscimento di trattamenti economici accessori e di trattamenti integrativi relativi (non alla generalità dei dipendenti degli enti del parastato, come previsto dal precedente comma 1, ma) a singoli enti o di categorie di enti (con la limitata eccezione delle quote di aggiunta di famiglia e dell’indennità integrativa speciale).
27. In seguito, nel regime del pubblico impiego contrattualizzato, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 ha riservato alle parti della contrattazione collettiva la attribuzione di trattamenti economici.
28. I contratti della prima tornata del comparto degli enti di ricerca e della relativa area dirigenziale – rispettivamente con gli artt. 38 per il personale non dirigente, 23 e 54 per i dirigenti – hanno determinato la struttura della retribuzione senza includervi il trattamento assicurativo in questione.
29. Appare infondata la tesi del ricorrente secondo cui le parti della contrattazione collettiva avrebbe comunque inteso far salva la polizza INA – qualificandola erroneamente tra i trattamenti previdenziali – giacché se questa fosse stata la intenzione dei contraenti sarebbe comunque evidente la loro volontà di assoggettarla alla disciplina giuridica dei trattamenti di previdenza anche quanto alle condizioni di fruizione.
30. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
31. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
32. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida un Euro 4.500 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 22 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021