Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.35374 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18314-2017 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APUANIA 12, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE MUCCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO ERESIARCO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8137/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/01/2017 R.G.N. 5854/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 18 gennaio 2017, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Torre Annunziata, rigettava la domanda proposta da G.F. nei confronti del Comune di Santa Maria La Carità, avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico connesso alla maggior usura psicofisica derivante dall’essere stato egli, vigile urbano in servizio presso il predetto Comune, richiesto di prestare la propria attività per sette giorni consecutivi, comprensivi della domenica, nel periodo *****, senza fruire del riposo settimanale.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che, a fronte dell’onere della prova gravante sull’istante circa la mancata frizione del riposo compensativo e del danno da usura psico-fisica, questi aveva offerto in prime cure una prova generica ed astratta rispetto al caso concreto e comunque in quella sede non espletata, mentre in appello neppure aveva coltivato le richieste istruttorie sicché il diritto al ristoro è rimasto sfornito di prova sia nell’an che nel quantum.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il G., affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale il Comune, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva;

Il procuratore generale ha depositato la sua requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale il travisamento dello stesso fatto storico da cui discende il formulato petitum, fatto storico individuato nello svolgimento della prestazione lavorativa oltre il sesto giorno senza fruire nei termini del riposo compensativo e la conseguente mancata considerazione delle allegazioni e prove addotte a riguardo.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost.art. 2109 c.c. e art. 22 CCNL per il comparto Autonomie locali del 14.7.2000, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erroneità dell’interpretazione della disciplina contrattuale per porsi la lettura datane come volta a ristorare il danno da usura psico-fisica, anziché il disagio connesso al lavoro in turni, in stridente contrasto con i principi posti dalla Costituzione e dalla legge ordinaria.

Il terzo motivo è inteso a censurare il preteso scostamento della Corte territoriale rispetto agli orientamenti invalsi nella giurisprudenza di legittimità in punto ristoro dell’usura psico-fisica conseguente alla mancata fruizione dei riposi.

Rilevata l’assoluta infondatezza del primo motivo, non emergendo il denunciato travisamento di elementi di fatto e di diritto propri della presente controversia e risultando, pertanto, la motivazione dell’impugnata sentenza pienamente congrua alla fattispecie oggetto del giudizio, si deve ritenere come le ulteriori censure proposte non siano suscettibili di accoglimento.

Infatti, la Corte territoriale, pienamente consapevole dell’essere la domanda proposta rivolta al riconoscimento del risarcimento del danno connesso alla circostanza della prestazione di lavoro oltre il sesto giorno consecutivo considerata in sé, ovvero in relazione ala maggiore penosità che vi si riconnette per il solo fatto di averla svolta, si è attenuta all’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., 25.7.2016, nn. 15267 e 15268) che, a fronte del semplice ritardo della pausa di riposo, ammette la compensazione del pregiudizio che ne consegue con il riconoscimento di maggiorazioni o compensi previsti dal contratto collettivo o individuale, all’uopo premettendo l’analisi della disciplina collettiva applicabile alla fattispecie, di cui, in conformità all’orientamento a riguardo accolto da questa Corte in fattispecie analoghe (cfr., da ultimo, Cass., ord., 17990/2017 e Cass., ord., 30365/2017), ha riconosciuto, in linea di principio, la valenza compensativa, così da rendere del tutto irrilevante il raggiungimento o meno della prova dell’effettivo svolgimento della prestazione oltre il sesto giorno consecutivo cui ha riguardo la censura di cui al secondo motivo, che, stante la sua non decisività, va ritenuta inammissibile;

Il ricorso va, dunque, rigettato senza pronuncia sulle spese non avendo parte intimata svolto attività difesiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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