LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26823-2020 proposto da:
O.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE e rappresentato e difeso dall’avvocato Valentina Graziani;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– costituito –
avverso il decreto n. 6115/2020 del TRIBUNALE DI BOLOGNA, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione europea n. 6115/2020 pubblicato il 22/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALZA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato l’opposizione proposta da O.C., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ne aveva respinto la domanda di riconoscimento della protezione internazionale e di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
O.C. ricorre con due motivi per la cassazione dell’indicato decreto.
L’Amministrazione dell’interno si è costituita tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione orale ex art. 370 c.p.c., comma 1.
2. Con i motivi proposti il ricorrente deduce:
a) con il primo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 e 27, artt. 8 e 27, e artt. 2 e 3 CEDU, art. 16 Direttiva Europea n. 2013/32 UE oltre a difetto di motivazione, travisamento dei fatti, e omesso esame di fatti decisivi non valutando correttamente la situazione del Paese di origine e le dichiarazioni rese davanti alla competente commissione territoriale, il racconto non poteva ritenersi contraddittorio;
b) con il secondo motivo la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19; errato ed omesso esame di atti decisivi con riferimento alla integrazione socio lavorativa in Italia del ricorrente.
3. In via preliminare va rilevata l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale che, versata, in atti fa esclusivo ed univoco riferimento all'”istanza di sospensiva del decreto di rigetto emesso dal Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione”, mancando in tal modo il mandato difensivo del carattere della specialità ex art. 83 c.p.c. non lasciando evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021