LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30140-2020 proposto da:
T.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Gherardelli per procura speciale in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
nei confronti di:
Ministero dell’Interno;
– costituito –
avverso il decreto del Tribunale di Perugia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, n. 855/2020 depositato in data 13 ottobre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALZA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis T.A., cittadino del Bangladesh, ha adito il Tribunale di Perugia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
Nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente riferiva di aver lasciato il suo Paese per timore di esser ucciso dai familiari della donna che era rimasta incinta in seguito alla relazione sentimentale sorta tra i due e contrastata dalla famiglia, benestante, di lei.
Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile il racconto del ricorrente, in quanto contraddittorio e lacunoso, e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione T.A., articolato in due motivi, illustrati da memoria.
L’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione orale ex art. 370 c.p.c., comma 1.
Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 30 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380bis c.p.c..
3. I motivi sono così rubricati: “1. Illegittimità del provvedimento di diniego della protezione internazionale per mancato riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria; Violazione e/o falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 28/07/1951, ratificata dall’Italia con L. n. 722 del 1954, e del relativo protocollo adottato a New York il 31/01/1967 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, art. 3, comma 5, artt. 11, 14 e 17”; “2. Violazione e/o falsa applicazione; violazione D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; errata e/o omessa motivazione sul mancato riconoscimento del diritto di asilo o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”.
3.1. Nel primo motivo si contesta, nel merito, il mancato riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, non avendo il Tribunale svolto alcuna indagine sul Paese di origine, valorizzandosi come ben possa la protezione internazionale essere riconosciuta anche quando condotte potenzialmente causative del danno siano poste in essere da soggetti privati, rispetto ai quali lo Stato non sia in grado di fornire adeguata tutela.
Il ricorrente riporta, inoltre, stralci di report internazionali, che riferisce di aver allegato al ricorso introduttivo, inerenti il rispetto dei diritti umani e la corruzione delle autorità statali e forze di polizia in Bangladesh.
3.2. Il motivo è inammissibile perché non coglie, quanto al diniego della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) la ratio decidendi dell’impugnato decreto là dove il tribunale ha concluso per la non attendibilità del racconto, evidenza che esclude la concedibilità dell’invocata protezione in difetto della individualizzazione dell’estremo del “danno grave”.
3.3. Nel resto, quanto al riconoscimento dello status di rifugiato il principio, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte per il quale il giudizio di inattendibilità del racconto sulle vicende personali, ragione della richiesta protezione, esclude il presupposto della invocata tutela, nella necessità che sia dedotta in ricorso la “personalizzazione del rischio”, rende comunque inammissibile il motivo che, obliterando il principio che è a fondamento della decisione, contesta il diniego operato dai giudici di merito (vd. Cass. n. 10286 del 29/05/2020, per la prima parte del principio in massima; Cass. n. 16122 del 28/07/2020).
3.4. Con il secondo motivo si censura il mancato riconoscimento della protezione umanitaria e si contesta l’omessa valutazione dell’attività lavorativa allegata al ricorso di primo grado nonché delle condizioni del Paese di origine e dei profili di vulnerabilità del ricorrente (tra cui la giovane età e l’impossibilità di trovare rifugio nella famiglia) nel pure dedotto intervenuto percorso di integrazione intrapreso in Italia, ai fini del richiesto giudizio comparativo.
3.5. Il motivo è inammissibile.
3.6. Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 13573 del 02/07/2020).
Il ricorrente non ha dedotto di aver fatto valere una propria vulnerabilità, ferma la non credibilità del racconto e degli avvenimenti per lo stesso illustrati, certo essendo, nel resto, che l’indicata condizione che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (Cass. n. 9304 del 03/04/2019).
3.7. Il giudizio di comparazione (Cass. 4455 del 2018) tra la situazione goduta dal richiedente in Italia e quella a cui egli si vedrebbe esposto in caso di rimpatrio con lesione dei diritti fondamentali postula che venga allegata la individuale condizione di vulnerabilità e l’integrazione raggiunta in Italia (Cass. SU n. 29459 del 13/11/2019), evidenze, queste, ne loro rinnovato rilievo richiamate da Cass. SU n. 24413 del 2021, di cui in ricorso non si dà atto se non per una diretta sottoposizione delle stesse al sindacato di questa Corte alla quale si sollecita un diretto ed inammissibile giudizio sul fatto.
Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.
4. La natura delle censure proposte dal ricorrente, che giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione relativa all’invalidità della procura ad litem per mancanza di certificazione della data di rilascio, risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 1/06/2021, n. 15177) e su quella, successiva, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970).
Non occorre provvedere sulle spese nella tardività della costituzione dell’Amministrazione.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021