Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35378 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31297-2020 proposto da:

B.B., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Donatella Laureti per procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale dell’Aquila, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, n. 2822/2020 depositato in data 22 ottobre 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. B.B., cittadino della Guinea Bissau, ricorre con due motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale dell’Aquila, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento della competente commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e del diritto al riconoscimento di quella umanitaria nella ritenuta inattendibilità del racconto ed insussistenza dei presupposti della richiesta protezione.

L’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al dichiarato fine di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 30 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380bis c.p.c..

2. Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 in combinato con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5m comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denunciando l’inosservanza dell’onere di collaborazione istruttoria da parte del giudice del merito a fronte della coerenza e plausibilità delle circostanze narrate dal richiedente protezione e dello sforzo da questi adoperato per circostanziare il proprio racconto e, ancora, la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione per seri motivi umanitari.

2.1. I motivi sono inammissibili ex art. 366 c.p.c., n. 4 perché, generici, non si confrontano con il provvedimento impugnato e con il giudizio del tribunale sulla non credibilità del racconto reso secondo il quale il richiedente, in stato detentivo presso una caserma di polizia per essere stato arrestato su denuncia della famiglia della ragazza, sedicenne, che egli aveva messo incinta era riuscito fuggire dalla struttura indicata dopo essere stato incaricato di pulire i locali della caserma su incarico dello stesso personale di polizia che gli aveva consentito di uscire dal luogo di detenzione per raggiungere i bidoni della spazzatura posti all’esterno senza alcun controllo, in tal modo rendendo particolarmente agevole la fuga.

2.2. Resta poi fermo il principio secondo il quale in materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (Cass. 02/07/2020, n. 13578; Cass. n. 11925 del 19/06/2020; Cass. n. 3340 del 05/02/2019), secondo una prospettiva di critica che sfugge del tutto al proposto ricorso.

La dedotta censura si limita infatti a riportare i contenuti dell’impugnato decreto ed i principi destinati valere nello scrutinio del racconto del richiedente senza indicare il fatto decisivo mancato.

2.3. Sulla protezione per motivi umanitari il ricorrente deduce l’esistenza di una patologia alla vista e contesta le conclusioni raggiunte dal tribunale che ha negato la protezione invocata nella rilevata incapacità della documentazione sanitaria di integrarne i presupposti, attestando la prima un intervento per cataratta traumatica del 2018 senza complicanze successive.

Il motivo, generico nella contestazione, ex art. 366 c.p.c., n. 4, non deduce infatti sull’attualità del pericolo connesso al rientro del ricorrente nel Paese di origine, per valorizzazione, da un canto, di perduranti esiti patologici e dall’altro della criticità del sistema sanitario del proprio Paese nel farvi fronte.

3. La natura delle censure proposte dal ricorrente, che giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione relativa all’invalidità della procura ad litem per mancanza di certificazione della data di rilascio, risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 1/06/2021, n. 15177) e su quella, successiva, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970).

Non occorre provvedere sulle spese nella tardività della costituzione dell’Amministrazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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