LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1571-2021 proposto da:
A.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Gilardoni per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per legge in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– intimato –
avverso il decreto n. 3312/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARI sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, depositato il 27/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALZA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. A.D., nato a *****, ricorre per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Cagliari, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ne ha rigettato l’impugnazione avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e del riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso per ragioni umanitarie nella ritenuta inattendibilità del racconto e nella insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione.
Nel racconto reso in fase amministrativa il ricorrente aveva dichiarato di essere stato costretto ad abbandonare il proprio Paese, raggiungendo nel viaggio intrapreso dapprima la Libia e successivamente l’Italia, per sfuggire alle ire dello zio, di religione musulmana, che aveva tentato di uccidere il nipote per avere questi convertito alla religione cristiana la zia. Il richiedente aveva raccontato inoltre di non essersi sentito al sicuro nella regione in cui viveva a causa delle tensioni esistenti nel territorio che descriveva come caratterizzato da continui bombardamenti, guerre ed omicidi.
Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
2. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 30 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380bis c.p.c..
3. Con unico articolato motivo il ricorrente fa valere: “Violazione e/o falsa applicazione di disposizioni di legge, ex art. c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione al D.L. n. 25 del 2008, art. 8, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c) avuto riguardo alla condizione di insicurezza nella regione del Plateau State, Nigeria” e denuncia l’erronea valutazione da parte del giudice di merito della situazione di sicurezza in Nigeria e, in particolare, in Plateau State.
4. Il ricorso è improcedibile per mancata produzione da parte del ricorrente della notificazione del decreto impugnato da parte della cancelleria D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis – adempimento prescritto dalla norma -, evidenza che rende non scrutinabile da questa Corte di cassazione la tempestività del proposto ricorso.
Agli atti non è possibile verificare infatti se il ricorrente in cassazione abbia ottemperato, nel termine prescritto dall’art. 369 cit., all’onere del deposito della copia dell’atto impugnato insieme alla relata di notifica, in mancanza del quale va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per impossibilità, per l’appunto, di questa Corte di valutare del rimedio azionato la tempestività, questione il cui riscontro precede quello dell’eventuale inammissibilità del mezzo proposto (Cass. 15/10/2015 n. 20883).
La previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve, là dove il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata e si limiti a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2 applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (Cass. SU 16/04/2009 n. 9005; Cass. 10/12/2010 n. 25070; Cass. 27/03/2020 n. 7576, in motivazione, pp. 4 e 5; Cass. 29/12/2020 n. 29794, in motivazione, pp. 5 e 6; Cass. 15/10/2015 n. 20883).
5. Il ricorso è conclusivamente improcedibile. Nulla sulle spese nella tardività della costituzione del Ministero dell’interno.
6. Gli esiti del giudizio in cassazione che giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione relativa all’invalidità della procura ad litem per mancanza di certificazione della data di rilascio, risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 1/06/2021, n. 15177) e su quella, successiva, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970).
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (ex Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021