LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11007/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12.
– ricorrente –
contro
Imeltel s.r.l., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pierluigi Vulcano e Francesco Amodio, con domicilio eletto in Roma, via Andrea Vesalio n. 2, presso lo studio dell’Avv. Roberto Spurio.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 61/26/11 della Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione distaccata di Foggia, depositata il 9/3/2021.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Oronzo De Masi nella pubblica udienza del 3 novembre 2021, alla quale il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, con collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, nonché del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, conv. con modif. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, Dott. Giacalone Giovanni, che ha depositato conclusioni scritte nel senso della declaratoria di estinzione del giudizio del rigetto del ricorso, non avendo alcuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia, n. 61/26/11, depositata il 9/3/2011, con la quale è stato respinto l’appello dell’Ufficio, avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso con cui Imeltel s.r.l., operante nella produzione di apparecchiature per impianti elettrici, telefonici e meccanici quale commissionaria di Seica s.p.a. nonché per conto proprio in qualità di committente, aveva impugnato l’avviso di accertamento IVA e IRAP, anno d’imposta 1998, nel quale si contestava l’indebita detrazione dell’IVA in base a fatture indebitamente emesse dalla società costruttrice del nuovo stabilimento per il quale la contribuente aveva ricevuto un contributo dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ex L. n. 488 del 1992, la mancata emissione di fattura per l’operazione di locazione di azienda intercorsa con Seica s.p.a., l’omessa fatturazione della presunta cessione della merce rinvenuta in deposito presso terzi senza documentazione giustificativa, l’indebita detrazione dell’IVA relativa alle operazioni di prestiti di manodopera intercorse con gli apparenti commissionari.
La contribuente ha resistito con controricorso e depositato memoria con allegata documentazione.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Oronzo De Masi, nella pubblica udienza del 3 novembre 2021 tenuta in Camera di consiglio, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, nonché del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, conv. con modif. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, Dott. Giacalone Giovanni, che ha depositato conclusioni scritte nel senso della declaratoria di estinzione del giudizio, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società Imeltel ha depositato istanza di estinzione del giudizio, datata 7/6/2019, con allegata documentazione attestante la presentazione di domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7, convertito dalla L. n. 136 del 2018, e la prova (Mod. F24) del versamento della prima rata di quanto dovuto, con riguardo alli avviso di accertamento oggetto della lite.
Nessuna delle parti ha presentato entro il 31 dicembre 2020 istanza di trattazione ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, citato art. 6, comma 13, né risulta intervenuto diniego della definizione.
Ai sensi del medesimo comma 13 cit., il processo va dichiarato estinto e le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021