LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13115/2017 R.G. proposto da:
Consorzio della Bonifica Burana, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Carullo, con domicilio eletto in Roma, via dei Gracchi n. 39, presso lo studio dell’Avv. Francesca Giuffre’, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Mirandola, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Zanasi, Marcello Furitano e Cecilia Furitano, con domicilio eletto in Roma, via di Monte Zebio n. 37, presso lo studio degli ultimi due, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3268 della Commissione tributaria regionale della Emila Romagna, depositata il 23/11/2016;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 novembre 2021, dal Consigliere Dott. De Masi Oronzo, alla quale il ricorso è stato trattato in Camera di Consiglio, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, nonché del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, conv. con modif. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, Dott. Giacalone Giovanni, che ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso, e del difensore della parte ricorrente, che ha depositato il memoria, non avendo alcuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
FATTI DELLA CAUSA Con sentenza n. 3268, depositata il 23/11/2016, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello proposto dal Consorzio della Bonifica Burana avverso le decisioni di prime cure che avevano disatteso le autonome impugnazioni di diversi avvisi di accertamento ICI, notificati nel 2010, relativamente agli anni dal 2005 e 2009.
Il giudice del gravame ha rilevato che nei confronti del Consorzio sussisteva il presupposto impositivo, e la correlata soggettività passiva, avuto riguardo alla concessione ex lege dei beni demaniali affidati a titolo gratuito al Consorzio per l’espletamento delle attività istituzionali, quale possessore e non mero detentore, ed ha escluso l’applicabilità, nella fattispecie, della esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), stante il ristretto ambito applicativo di detta disposizione. Per la cassazione della sentenza ricorre il Consorzio della Bonifica Burana che articola un motivo di ricorso, illustrato con memoria. Il Comune di Mirandola resiste con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia la violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, nonché della L.R. Emilia Romagna 2 agosto 1984, n. 42, artt. 14 e ss., assumendo il ricorrente, per un verso, che, alla stregua della stessa normativa regionale che definisce il Consorzio quale mero consegnatario delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione, deve escludersi il possesso dei beni qualificato in relazione ad una concessione e, per altro verso, che, avuto riguardo alla funzione pubblica esercitata dal Consorzio, avrebbe dovuto ritenersi sussistente la fattispecie esentativa di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a).
La CTP di Modena aveva dichiarato inammissibili i ricorsi del Consorzio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in quanto notificati dopo lo spirare del previsto termine d’impugnazione di 60 giorni (data notifica avvisi di accertamento il 24/9/2009, data notifica ricorsi il 26/11/2009), e la relativa questione, riproposta nel giudizio di appello, è stata ritenuta assorbita dalla CTR dell’Emilia Romagna che ha deciso nel merito la causa, respingendo l’impugnazione.
Tuttavia, il principio della “ragione più liquida”, che impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione attinente al merito della controversia, di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 363/2019, n. 11458/2018, n. 12002/2014).
Secondo il consolidato orientamento interpretativo della Corte, il rapporto tra i consorzi di bonifica ed i beni del demanio loro affidati deve essere declinato secondo lo schema della concessione a titolo gratuito, concessione che consegue dalla stessa legge istitutiva dei consorzi (il R.D. n. 215 del 1933), in correlazione con la funzione specifica, ivi loro assegnata, di “esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica” (R.D. cit., art. 54); derivando il titolo direttamente dalla legge, non è necessaria l’emanazione di un conseguente atto amministrativo propriamente concessorio, ed il possesso dei beni è qualificato da detto titolo concessorio, dovendosi escludere la mera detenzione (Cass. n. 16867/2014, n. 19053/2014, n. 4186/2019, n. 23833/2017, n. 22904/2014).
Neppure è applicabile ai consorzi di bonifica l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), del tenuto conto che la norma riguarda gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici ivi elencati, tra cui non sono compresi i consorzi di bonifica, e considerato che detta disposizione è di stretta interpretazione, avendo natura derogatoria di previsioni impositive generali, ed è quindi insuscettibile di estensione al di là delle ipotesi tipiche disciplinate (Cass., 11 ottobre 2017, n. 23833).
Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio tenuta da remoto, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021