LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15073/2015 R.G. proposto da:
F.S., rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Bagianti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefania Pazzaglia, in Roma, piazza dell’Orologio, n. 7;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, sezione n. 04, n. 718/04/2014, pronunciata il 06/10/2014, depositata il 1/12/2014;
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 2021 dal Consigliere Guida Riccardo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) dell’Umbria, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Perugia (n. 148/01/2013) di rigetto del ricorso di F.S. (docente universitario) avverso l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione – ai fini Irpef, con relative addizionali, ed Irap – per il 2007, il maggiore reddito derivante dal disconoscimento di una detrazione del 25% (prevista dal t.u.i.r., art. 71, comma 1), sui proventi da utilizzazione di opera d’ingegno corrisposti da Intercept Pharmaceuticals Inc., con sede di New York, che l’ufficio aveva riqualificato come compenso per attività di consulenza.
2. La C.T.R., per quanto adesso rileva, in adesione al convincimento del primo giudice, ha ritenuto che il contratto in atti, benché mancante di data e della sottoscrizione del contribuente, là dove prevedeva un compenso per l’attività di consulenza, distinto da quello per lo sfruttamento di opera d’ingegno, era prova idonea a supportare la pretesa tributaria, la quale era confermata da un lato dalla scheda contabile della società, da cui risultava che al docente erano stati corrisposti, nel 2007, Euro 100.000,00, per l’attività di consulenza, e Euro 50.000,00, per l’utilizzazione di opera d’ingegno; dall’altro dall’estratto del conto corrente acceso presso MPS, intestato al contribuente, recante l’accredito delle stesse somme nelle medesime date trascritte nella scheda contabile della società newyorkese. Tutti questi elementi, a giudizio della Commissione regionale, erano idonei a dimostrare che il contratto, del quale l’appellante assumeva l’inesistenza per mancanza della propria sottoscrizione e della data, aveva avuto esecuzione tra le parti, ferma la considerazione che tali circostanze obiettive costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti circa la legittimità dell’accertamento, ragion per cui spettava al contribuente (che non aveva assolto al relativo onere) fornire la prova contraria. Con l’ulteriore precisazione che probabilmente la mancanza di sottoscrizione da parte di F. del contratto era giustificata dal fatto (rilevato nel parere legale ricevuto dal contribuente) che egli, in quanto dipendente pubblico del settore universitario, non poteva legittimamente sottoscrivere contratti di consulenza con soggetti terzi.
3. Il contribuente ha proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
4. Il ricorrente ha depositato una memoria in prossimità di questa Camera di Consiglio, ed ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio, in applicazione del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, in virtù della dedotta estinzione del debito fiscale oggetto di causa. Al riguardo ha fatto riferimento all’estratto di ruolo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che ha allegato.
5. La richiesta del contribuente va interpretata come rinuncia al ricorso; tuttavia, detta rinuncia, con l’allegata documentazione, non è stata notificata all’Agenzia delle entrate. Pertanto, trova applicazione il principio per cui, a norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, la rinuncia non è idonea a determinare l’estinzione del processo, ma, poiché è indicativa del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (Cass. Sez. U., 18/02/2010, n. 3876; Cass. 07/03/2018, n. 5421). Anche nel caso in esame è il ricorrente a manifestare, con la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il proprio sopravvenuto difetto di interesse al ricorso.
6. Le spese del giudizio vanno compensate interamente, tra le parti, tenendo conto dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata.
7. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato”.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse e compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021