Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.35394 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7631/2013 R.G. proposto da:

P.E. (C.F. *****), P.G. (C.F. *****), rappresentati e difesi dall’Avv. SERGIO SORIA, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. ALFREDO PIERETTI, in Roma, Via di Priscilla, 106;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA (C.F.), in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 250/31/12 depositata in data 24 settembre 2012 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 settembre 2021 dal Consigliere Filippo D’Aquino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pepe Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo.

FATTI DI CAUSA

Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente P.G., quale erede di P.C., già socio di EDIL 5 SNC di P.R. & C. nella misura del 20%, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2004, redatto con metodo induttivo a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, con il quale veniva rideterminato il reddito in proporzione alla quota di partecipazione del socio de cuius. L’avviso di accertamento traeva origine da un precedente avviso di accertamento, emesso nei confronti della società partecipata a seguito di una segnalazione proveniente dall’Ufficio di Nola, a sua volta innescato da una verifica condotta nei confronti della società terza Eurometal SRL, nel corso della quale era emerso che la società partecipata dal de cuius aveva emesso fatture di vendita per importi superiori al fatturato, con conseguente rideterminazione induttiva del reddito di impresa. Nel corso del giudizio era intervenuta adesivamente l’altra erede del de cuius, P.E..

La CTP di Napoli, nel dare atto – come risulta dal ricorso introduttivo del presente giudizio (pag. 6 ricorso) – del rigetto dell’analogo ricorso proposto dalla società partecipata, ha rigettato il ricorso, senza procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri destinatari dell’avviso impugnato. La CTR della Campania, con sentenza in data 24 settembre 2012 ha rigettato l’appello principale del contribuente P.G. e l’appello incidentale della contribuente P.E.. La CTR ha rigettato le preliminari censure relative al difetto di motivazione e ai presupposti per l’emissione dell’avviso di accertamento, ritenendo legittima la ricostruzione extracontabile del reddito. Il giudice di appello ha, poi, ritenuto nel merito che l’omessa indicazione dei costi nella determinazione dei ricavi è conseguita alla mancata esibizione delle scritture contabili da parte della società contribuente.

Hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti, affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’Ufficio.

Fissato all’udienza pubblica del 23 ottobre 2019, il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per consentire l’acquisizione del fascicolo dei gradi di merito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 101 c.p.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.14, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, per non avere la CTR rilevato il carattere unitario dell’accertamento, scaturito dall’accertamento emesso nei confronti della società partecipata Edil 5 SNC di P.R. e C. e dei singoli soci, individuati in P.R., D.G. oltre agli odierni ricorrenti, nella parte in cui riguarda l’accertamento di maggiori imposte dirette, invocando la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci. Deducono, inoltre, i ricorrenti di avere contestato la sussistenza del vincolo sociale, per non avere i ricorrenti acquisito la qualità di soci a seguito del decesso del de cuius P.C., avvenuta in data 6 giugno 1998.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso nel giudizio nonché, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 5, dell’art. 2284 c.c., dell’art. 2272c.c., n. 4, dell’art. 2289 c.c.. Osservano i ricorrenti che la sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare l’eccezione formulata dai ricorrenti (già articolata in primo grado) relativa all’assenza della qualità di soci della società partecipata. Evidenziano i ricorrenti che l’Ufficio avrebbe, in sede amministrativa, accertato che i ricorrenti fossero titolari della partecipazione sociale in comunione ereditaria e, in sede giudiziale, avrebbe dedotto, diversamente, la sussistenza di una società di fatto tra gli eredi e il socio superstite. Osservano i ricorrenti che farebbe difetto l’accertamento relativo alla prosecuzione dell’attività di gestione in capo ai ricorrenti. Sottolineano, infine, come l’Ufficio non avrebbe fornito la prova della sussistenza in capo ai ricorrenti del rapporto sociale, essendo questo venuto meno all’atto del decesso del socio de cuius, laddove ai ricorrenti spetta unicamente il diritto alla liquidazione della quota sociale.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, dell’art. 24 Cost., nonché carenza di motivazione. Evidenziano i ricorrenti che è stata contestata dalla contribuente P.E. la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per avere l’atto impositivo allegato all’avviso di accertamento la mera sola segnalazione dell’agenzia delle entrate, Ufficio di Nola, relativa alla verifica fiscale generale nei confronti della società terza Eurometal SRL, ma non anche gli allegati alla stessa (tra cui l’originario PVC), sottolineando sotto questo profilo la violazione del diritto di difesa dei contribuenti.

2. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia in quanto il suddetto intimato non è stato parte del giudizio di appello (Cass., Sez. V; 18 febbraio 2021, n. 4329; Cass., Sez. II, 16 gennaio 2012, n. 520), sia in quanto la legittimazione in tema di contenzioso tributario spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate per i procedimenti introdotti successivamente al 1 gennaio 2001 (Cass., Sez. V, 6 dicembre 2017, n. 29183).

3. Il primo motivo del ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate è fondato. Si osserva che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento promosso dal socio di una società di persone, anche nel caso in cui egli contesti tale qualità (come nel caso di specie, ove si contesta la sussistenza della società di fatto tra società e odierni ricorrenti), deve svolgersi nel contraddittorio tra la società ed i soci della stessa, perché la relativa decisione non può conseguire il suo scopo, ove non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass., Sez. V, 3 ottobre 2018, n. 24025; Cass., Sez. V, 27 luglio 2016, n. 15566; Cass., Sez. V, 18 luglio 2014, n. 16466).

4. Dagli atti, acquisiti di ufficio, non risulta che la causa relativa alla società partecipata e quella relativa agli odierni ricorrenti siano state trattate congiuntamente. L’affermazione di parte controricorrente (valorizzata anche dal Pubblico Ministero durante la sua requisitoria), secondo cui la sentenza nei confronti degli odierni ricorrenti sarebbe stata emessa a seguito della camera di consiglio tenutasi lo stesso giorno (9 luglio 2012) in cui è stata trattata la causa della società partecipata, trattata anch’essa dal medesimo collegio che ha emesso la sentenza impugnata, non trova riscontro negli atti. Ulteriormente rilevante è la circostanza che non risulta incardinato il contraddittorio nei confronti di D.G., destinataria dell’unitario atto impugnato dai ricorrenti, nonché dell’altro socio della società partecipata P.R., oltre che della menzionata società partecipata, così violandosi il litisconsorzio necessario conseguente all’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi (Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815).

In accoglimento del primo motivo e, previo assorbimento degli ulteriori due motivi, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari (la società e i menzionati soci), con rinvio della causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata e rimette gli atti alla CTP di Napoli per l’integrazione del contraddittorio.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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