Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35397 del 19/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19024-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

EMANUELE S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato ANDREA GEMMA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4908/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/3/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva accolto l’appello della Emanuele S.r.L. avverso la sentenza n. 3200/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, che aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento catastale, emesso dall’Agenzia del Territorio a seguito di richiesta di revisione dei valori catastali di immobili di proprietà della contribuente;

la società resiste con controricorso;

l’Agenzia delle entrate ha depositato, infine, memoria difensiva.

CONSIDERATO

che:

1.1. con unico mezzo si denuncia, in rubrica, “violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e dei principi afferenti la motivazione degli atti catastali” per avere la CTR erroneamente annullato l’atto impugnato non ritenendo sufficiente l’indicazione, nello stesso, dei criteri astratti applicati, senza specificare, invece, le ragioni che nel caso concreto avevano determinato il nuovo classamento dell’immobile, che non risultava inoltre “possedere quelle caratteristiche indicate nel Manuale utilizzato dallo stesso Ufficio per la determinazione della rendita catastale”, rilevando inoltre che ” i valori di costruzione applicati si riferi(vano)… al prezziario di Milano, non comparabile a quello locale”;

1.2. deve preliminarmente rigettarsi l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del motivo per commistione delle censure (vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché violazione di legge ai sensi della medesima disposizione, n. 3), e ciò alla stregua di Cass., Sez. U., n. 9100 del 2015, posto che il motivo risulta formulato in maniera che, pur nella connessione logica delle censure, comunque permette di cogliere con chiarezza le critiche mosse alla sentenza impugnata;

1.3. vanno parimenti disattese le ulteriori eccezioni di inammissibilità del ricorso per cassazione proposte da parte controricorrente, in ragione della chiarezza espositiva delle argomentazioni espresse nell’atto di impugnazione e della compiuta illustrazione della vicenda processuale in ossequio ai principi illustrati dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, anche con riferimento ai doveri di autosufficienza e di specificità;

1.4. il motivo di ricorso, come si è detto, contiene i caratteri della tassatività atteso che i vizi denunciati rientrano nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. n. 19959/2014), essendo stati chiaramente riferiti i fatti in relazione ai quali la motivazione della pronuncia è stata ritenuta errata in diritto;

1.5. nel merito, le censure dell’Agenzia delle entrate sono fondate;

1.4. invero, come più volte chiarito da questa Corte (cfr. Cass. nn. 3104/2021, 30166/2019, 31809/2018, 12777/2018, 12497/2016, 23237/2014) “in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, in L. 24 maggio 1993, n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso”;

1.5. nel caso di specie, l’avviso di accertamento (il cui contenuto è stato riportato per stralcio in ricorso, in ossequio al principio di specificità del ricorso) ha rideterminato le rendite catastali, sulla base dei dati forniti dal contribuente, in ragione di una valutazione tecnica del valore economico degli immobili (“valori di costo”);

1.6. da siffatti rilievi consegue l’infondatezza delle doglianze proposte dalla contribuente circa la mancanza di motivazione dell’atto impugnato, tenuto conto che l’Ufficio, sulla base dei dati forniti dalla stessa, senza alcuna modifica degli stessi, ha ritenuto di effettuare solo una diversa valutazione dei beni classati;

1.7. infatti, una volta precisato che la variazione di valore ha riguardato esclusivamente la rendita e non la categoria determinata sulla scorta degli elementi fattuali desunti dalla documentazione prodotta, deve affermarsi come, secondo il costante orientamento della Corte, in materia di classamento di immobili, qualora avvenga nell’ambito di una procedura DOCFA, l’obbligo della motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni (cfr. sent. n. 5404/2012 e 15495/2013), mentre la verifica in concreto della congruità della stima applicando i criteri ivi indicati appartiene al merito;

1.8. incontestato che l’Ufficio non abbia fatto riferimento al metodo comparativo, che come detto, non può trovare spazio per gli immobili in cat. D speciale (che non hanno un mercato cui fare riferimento per stimare il valore venale), ma al diverso criterio valutativo, rappresentato dal costo di costruzione rettificato, con gli opportuni deprezzamenti/adeguamenti, la CTR ha omesso ogni disamina degli specifici elementi evidenziati dall’Amministrazione (nelle difese proposte nel merito e trascritte ritualmente in ricorso) circa la rettifica della rendita sulla base del prezzario costi consultato e dello stesso “manuale utilizzato per la determinazione della rendita catastale”, rapportando le loro risultanze alle peculiarità dei fabbricati in oggetto;

2. il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472