Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35399 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo M. – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24259/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

O.V.O., elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. Michele Clemente, via Crescenzio 17/A rappresentato e difeso dall’avv. Renato Paciello del Foro di Foggia;

– controricorrente –

S.M., SU.FR.;

– intimati –

B.N., P.N., P.A., P.M.T., quali eredi di Pr.An.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 739/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 24.3.2016 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO

che:

1.- L’Agenzia. delle entrate espone in ricorso di avere emesso avvisi di liquidazione per la registrazione della sentenza civile resa dal Tribunale di Foggia in data 28 novembre 2009, con la quale decidendo sulla azione di responsabilità ex art. 146 L.Fall. promossa dalla curatela nei confronti degli amministratori e del commissario governativo O.V., il Tribunale ha condannato quest’ultimo a pagare la somma di 2.233,237,65 Euro, mentre gli amministratori sono stati condannati in solido a pagare 6.507.753,07. Espone altresì l’Agenzia che con un primo avviso di liquidazione l’ufficio aveva liquidato l’imposta principale sul presupposto della solidarietà tra tutte le parti del giudizio ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57. La CTP di Foggia con sentenza del 5 maggio 2011, passata in giudicato, aveva però accolto i ricorsi dei contribuenti che lamentavano che non si era tenuto conto delle distinte responsabilità; in quella sentenza la CTP aveva ritenuto l’assenza del vincolo di solidarietà se non per le spese. L’ufficio ha quindi riliquidato l’imposta emettendo separati avvisi, affermando di avere tenuto conto delle distinte responsabilità sancite in sentenza, ma il contribuente O. ha nuovamente proposto ricorso avverso il proprio avviso affermando che l’importo era comunque lo stesso e che il giudicato non consente all’ufficio di riemettere un avviso di uguale contenuto.

Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado, l’Agenzia ha proposto propone appello che la CTR della Puglia ha respinto richiamando il contenuto della motivazione della sentenza impugnata e condividendola, rilevando che si è formato un giudicato e che a fronte di una sentenza definitiva l’ufficio non poteva emettere nuovi avvisi portanti lo stesso numero e contenuto facendo rivivere i contenuti dei precedenti atti seppur variati nella intestazione.

2. Avverso la predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per. Cassazione affidandosi a due motivi.. Resiste con controricorso O.V.O., non si sono costituiti gli altri intimati. La causa è stata trattata alla udienza camerale dell’8 aprile 2021.

RITENUTO

che:

3.- Con il primo motivo del ricorso, si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. L’Agenzia deduce che la CTR si è limitata a ribadire in modo apodittico quanto già affermato dal giudice di primo grado non pronunciandosi sullo specifico motivo di appello proposto e cioè che l’unica ragione del primo annullamento è stata la questione della solidarietà tra i vari contribuenti e quindi non era preclusa la emissione di nuovo avviso liquidazione.

Il motivo è infondato.

La CTR, pur richiamandosi alle motivazioni di primo grado, illustra specifica perché le condivide ed afferma – dopo avere illustrato esaustivamente lo svolgimento processuale anche con riferimento alla prima impugnazione da parte dei contribuenti – che sulla stessa vicenda si è formato un giudicato e che pertanto l’Agenzia non poteva emettere ulteriori (nuovi) avvisi di accertamento che sono esattamente gli stessi e “variati solo nella intestazioné; non si tratta quindi di una acritica adesione alla sentenza di primo grado avendo il giudice dato conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione (Cass. n. 14805/2020).

4.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76.

L’Agenzia deduce di non avere violato il giudicato precedente in quanto l’annullamento era. dovuto semplicemente alla ritenuta insussistenza della solidarietà e i nuovi avvisi di accertamento sono stati emessi tenendo conto di quanto già deciso con la sentenza passata in giudicato.

Il motivo è inammissibile.

In base al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, di cui all’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o di atti processuali, è tenuto a trascriverne nel ricorso il contenuto essenziale e nel contempo a fornire alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali (Cass. 11892/2020; Cass. n. 11713/2020; Cass. n. 29093/2018Cass., n. 16147/2017) Nella fattispecie la CTR ha ritenuto che i nuovi avvisi di accertamento emessi dalla Agenzia siano esattamente gli stessi di quelli precedenti e cioè atti aventi lo stesso contenuto pur se variati nella intestazione. A fronte di questo giudizio la ricorrente non trascrive né i precedenti avvisi annullati né quello oggetto del presente giudi7io e pertanto non è possibile controllare se la CTR li abbia male intrepretati ritenendoli variati solo nella intestazione, anziché, come sostiene l’Agenzia, emessi tenendo conto delle diverse responsabilità.

Di contro, il giudice d’appello nell’affermare che gli avvisi non potevano essere identici e variati sono nella intestazione ha correttamente applicato il principio secondo cui quando c’e’ un litisconsorzio facoltativo, ben può permanere l’autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici, delle singole causae petendi e dei singoli petita, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte (Cass., n. 1710/2018). L’imposta di registro, infatti, non colpisce la sentenza in. quanto tale, ma il rapporto in esso racchiuso, quale indice di capacità contributiva (Cass. n. 1710/2018;. Cass. n. 12009/2020) Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, Camera di consiglio da remoto, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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