LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo M. – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16325-2015 proposto da:
FRATELLI D. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA SONIA VULCANO e GIUSEPPE ZIZZO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2984/2015 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 26/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
PREMESSO che:
1. in causa vertente tra la srl Fratelli D. e l’Agenzia delle Entrate riguardo alla legittimità di un avviso di accertamento di maggior IRES per l’anno del 2006, la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, decideva in senso sfavorevole alla contribuente;
2. avverso detta sentenza la contribuente ricorreva per cassazione;
3. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso;
4. per la riscossione degli importi accertati veniva notifica alla contribuente una cartella di pagamento;
5.con atto in data 10 luglio 2019, la contribuente, esponendo e documentando di avere aderito alla procedura di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. dalla L. n. 225 del 2016, di aver ottenuto l’assenso dell’amministrazione, di avere provveduto al pagamento della somma dovuta, chiedeva dichiararsi l’estizione del giudizio;
5. con atto in data 3 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate aderiva alla richiesta;
6. considerato quanto precede, va dichiarata l’estinzione del giudizio a spese compensata.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021