Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35444 del 19/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4471/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

BLACK OILS SPA, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Contrino, elettivamente domiciliata in Roma, via Buccari, n. 3, presso lo studio dell’avv. Fabio Madama.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione n. 22, n. 3360/22/2014, pronunciata il 05/06/2014, depositata il 20/06/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal Consigliere Riccardo Guida.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, contro Black Oils Spa, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Lombardia, menzionata in epigrafe, che, in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento che recuperava a tassazione Ires, Irap, per il periodo d’imposta 2006, costi indeducibili (canoni di un’operazione di sale and lease back, canoni del leasing di un’Audi A8), ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato l’avviso di accertamento.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso (“art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): violazione e o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986TUIR, art. 102, comma 7, così come integrato dal D.M. 31 dicembre 1998 anche in relazione all’art. 1362 c.c.”)), l’Agenzia premette che Black Oils Spa ha dedotto i canoni di locazione corrisposti a Locafit Spa in relazione a un contratto di sale and lease back, stipulato inter partes il 14/11/2005, avente la durata di 30 mesi, riguardante le attrezzature esistenti in 56 distributori di carburante (ceduti da Shell Italia Spa). Aggiunge che il costo è stato ripreso a tassazione perché dedotto in violazione dell’art. 102 T.U.I.R., comma 7 – che prevede che, per l’impresa utilizzatrice, è ammessa la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2) – sull’assunto che i canoni di leasing sarebbero stati deducibili dal reddito di impresa a condizione che, nel relativo contratto di locazione finanziaria, fosse stata prevista una durata non inferiore a 4 anni (48 mesi), corrispondenti alla metà del periodo di ammortamento determinato sulla base del coefficiente del 12,50%, previsto dal D.M. 31 dicembre 1988 per gli “oleodotti serbatoi – impianti stradali di distribuzione (chioschi, colonne di distribuzione, stazioni di imbottigliamento, stazioni di servizi)”. Espone che il contratto di finanziamento in esame prevedeva la (minore) durata di 30 mesi. Tutto ciò premesso, l’ufficio ascrive alla Commissione regionale di avere riconosciuto la deducibilità dei canoni di leasing senza considerare che (come sopra accennato) il coefficiente applicabile era quello del 12,5%, previsto per gli “impianti stradali di distribuzione”, che avrebbe consentito la deduzione dei canoni solo in caso di durata del contratto non inferiore a 48 mesi (termine non soddisfatto dal contratto in esame, avente una durata di 30 mesi), e non quello del 25%, previsto per le “attrezzature varie”, che invece, ai fini della deducibilità del costo, richiedeva una durata del contratto di 24 mesi;

2. con il secondo motivo (“art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986 – TUIR, art. 164, ratione temporis vigente”)), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere annullato la ripresa a tassazione dei costi (id est: dei canoni di leasing) dell’Audi A8" trascurando che l’integrale deduzione del canone è ammessa ove l’autovettura sia un bene strumentale, ossia un bene indispensabile per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, dovendosi in tutti gli altri casi (compreso quello di specie, visto che la società aveva dichiarato che si trattava di un’autovettura di lusso, utilizzata per meri scopi di rappresentanza dai vertici aziendali) riconoscere la deduzione dei costi nella misura del 50%;

3. i due motivi, suscettibili di esame congiunto perché pongono una medesima questione di diritto, sono fondati nei seguenti termini;

3.1. su entrambi i profili controversi (deducibilità o meno dei canoni del contratto di sale and lease back del 14/11/2005; deducibilità per intero o nei limiti del 50% dei costi dell’Audi A8), va accolta la tesi erariale alla luce del giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza di legittimità (Cass. 23/12/2019, n. 34398) che, con riferimento ai medesimi tributi (Ires e Irap) e al periodo d’imposta 2005, ha sancito l’indeducibilità dei canoni del contratto del 14/11/2005 e la deducibilità nei limiti del 50% dei costi dell’autovettura aziendale;

3.2. innanzitutto, come questa Corte ha già chiarito (così Cass. Sez. U, 16/06/2006, n. 13916) “Nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno e’, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (…).”. In secondo luogo, sull’efficacia, nel processo tributario, del giudicato esterno si deve riaffermare il costante orientamento di questa Corte per cui “Con riferimento alla materia tributaria (…) (l)efficacia espansiva del “giudicato esterno”, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente (Cass. 13498/2015). In riferimento a tali elementi il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d’altronde coerente non solo con l’oggetto del giudizio tributario, ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone di valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato tributario quale norma agendi.” (Cass. 20/01/2016, n. 943; conf., ex multis, Cass. 29/09/2020, n. 20604);

4. in conclusione, accolti entrambi i motivi di ricorso, la sentenza è cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio;

5. le spese dell’intero giudizio vanno compensate in quanto il giudicato esterno da cui dipende la soluzione della lite si è formato in pendenza del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472