Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35445 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9161/2015 R.G. proposto da:

F.LLI A. SDF, A.D., A.A.G., A.A.F., rappresentati e difesi dall’avv. Salvatore Rijli, elettivamente domiciliati in Roma, via Ovidio, n. 32, presso lo studio dell’avv. Bruno Chiarantano.

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sezione n. 06, n. 247/06/2014, pronunciata il 19/02/2014, depositata il 19/02/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal Consigliere Riccardo Guida.

RILEVATO

che:

1. in seguito ad annullamento con rinvio della pronuncia d’appello, giusta sentenza della Commissione tributaria centrale (“C.T.C.”) n. 4498 del 22/05/1998, la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Calabria (sezione di Reggio Calabria), in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, e in riforma delle sentenze delle Commissioni tributarie di primo grado di Palmi, ha rideterminato i redditi della società di fatto F.lli A. (esercente attività di molitura di olive in conto proprio e in conto terzi), nell’ambito dei giudizi, promossi dalla stessa società di fatto e dai soci A.A.G., A.D. e A.A.F., d’impugnazione degli avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione ILOR e IRFEF, nei confronti (rispettivamente) della società e dei soci, per i periodi di imposta dal 1982 al 1986, redditi maggiori di quelli dichiarati, accertati con metodo induttivo;

2. la società di fatto e i soci propongono ricorso, con due motivi, per la cassazione della decisione d’appello, e l’Agenzia resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso (“1) Violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 636 del 1972, art. 29, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), i ricorrenti riproducono il passo conclusivo della sentenza della C.T.C., secondo cui “il Collegio ritiene necessari(a) la rideterminazione dei redditi per gli anni accertati (1982, 1983, 1984, 1985, 1986) previo riconoscimento dei costi e dei ricavi, per entrambi procedendo in via induttiva, con conseguente rinvio alla Commissione Regionale di Reggio Calabria perché provveda in conformità a detti criteri, alla rideterminazione del reddito imponibile, che in quanto questione, a tal punto meramente estimativa è sottratta alla determinazione di questa Commissione.”. Dopodiché ascrivono alla sentenza impugnata di avere individuato i costi (per gli anni 1982, 1983 e 1984) sulla base dei dati emergenti dalla contabilità, senza riconoscere alcun altro costo determinato induttivamente (per esempio: costi del personale, energia elettrica, spese generali, manutenzione, carburante, ammortamenti);

2. con il secondo motivo (“2) Violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74, e della Cost., art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere computato in diminuzione dai ricavi complessivi i costi in misura corrispondente al minore importo “validato dall’Ufficio”, rispetto all’ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione, senza riconoscere alcun altro costo forfetizzato sui maggiori ricavi accertati induttivamente;

3. i due motivi, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono fondati;

la C.T.C., nell’annullare la sentenza di secondo grado, aveva prescritto al giudice del rinvio di riconoscere i costi determinati secondo un criterio induttivo;

tale statuizione, giova ricordarlo, è conforme al consolidato orientamento di questa Corte, per il quale ogniqualvolta l’Amministrazione finanziaria proceda d’ufficio all’accertamento del reddito d’impresa con metodo induttivo, essa, dovendo procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, deve tenere conto anche dei componenti negativi di reddito emersi dagli accertamenti, sicché qualora non sia possibile accertare i costi, questi possono essere determinati induttivamente (Cass. 10/02/2017, n. 3567, che dà continuità a Cass. 25/11/2008, n. 28028; conf. ex multis Cass. 23/10/2018, n. 26748, secondo cui “In tema di accertamento induttivo cd. puro, l’Amministrazione finanziaria deve ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto”; Cass. 04/02/2021, n. 2581);

4. nella fattispecie concreta, con riferimento ai periodi d’imposta 1982, 1983, 1984, la C.T.R., discostandosi dal dictum del giudice a quo, nonché dai principi di diritto sopra enunciati, ha determinato i costi “sulla base delle indicazioni ricavabili dalla contabilità”, senza riconoscere alcun costo ulteriore determinato con criterio inferenziale sulla base dei ricavi (maggiori di quelli dichiarati) induttivamente ricostruiti. Analoga pecca inficia l’accertamento induttivo dei costi relativi all’esercizio 1986, quantificati dalla C.T.R. in misura proporzionale alla media dei costi del triennio 1982/1984 (oltre che dei ricavi del medesimo periodo), a causa dell’erroneità (per le ragioni sopra illustrate) del dato numerico di partenza, in dipendenza del non corretto criterio di determinazione dei costi relativi a questi ultimi anni;

5. in conclusione, accolti i due motivi di ricorso, nei termini anzidetti, la sentenza è cassata, con rinvio alla C.T.R. della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, per il nuovo esame della causa, nel rispetto dei principi di diritto affermati in precedenza, e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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