LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10745/2015 R.G. proposto da:
M.D., in qualità di erede di M.N.M., socio unico e liquidatore della società Alice Multimediale S.r.l., poi fallita, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Paolino, elettivamente domiciliato in Roma, via Sirte n. 28, presso lo studio dell’avv. Carmen Telesca.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, sezione n. 3, n. 493/3/2014, pronunciata il 23/09/2014, depositata il 23/09/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal Consigliere Riccardo Guida.
RILEVATO
che:
1. la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Basilicata, con la sentenza sopra indicata, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Potenza che aveva rigettato il ricorso della Alice Multimediale Srl contro atti di recupero di crediti d’imposta sugli investimenti (per Euro 1.275.000,00), per gli anni dal 2004 al 2007, fondati sulla mancanza dei presupposti delle misure agevolative;
2. nella narrativa della decisione qui impugnata la C.T.R. espone che il giudizio di appello era stato riassunto dall’ufficio in conseguenza del fallimento della società (a socio unico) e, quindi, rigetta l’eccezione della contribuente di omessa motivazione, da parte del giudice di primo grado, su alcuni motivi del ricorso introduttivo, sul rilievo che la reiezione del principale motivo di impugnazione era assorbente rispetto alle altre eccezioni della società. Ciò detto, la Commissione regionale dichiara di condividere la decisione del giudice di primo grado (cfr. pag. 5 della sentenza) circa la correttezza dell’operato dell’ufficio “sia relativamente all’applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, essendo indicate le ragioni di urgenza e cautela legittimanti l’emissione anticipata dell’atto rispetto alla data di redazione (e) consegna del p.v.c., sia relativamente alla sussistenza in capo alla Direzione Regionale del potere di impulso, sia ancora in merito alla legittimità della motivazione per relationem facendo l’atto riferimento e richiamo all’atto pienamente conosciuto dalla parte.”; infine, la C.T.R. reputa infondato l’appello anche nel merito, poiché (come rilevato dal primo giudice), la società non ha rispettato la soglia minima di realizzazione degli investimenti prevista dalla L. n. 289 del 2002;
3. M.D., in qualità di erede di M.N.M., socio unico e liquidatore della società, fallita nel corso del giudizio d’appello, dando atto di avere interesse a impugnare la sentenza d’appello nell’inerzia della curatela, propone ricorso con quattro motivi, e l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso (“A) Insussistente, insufficiente ed errata motivazione in relazione ad un punto controverso decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1), n. 5 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1), n. 3 – Non corrispondenza tra chiesto e pronunciato.”), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di esaminare alcuni motivi di appello, ritenendoli assorbiti per effetto dell’adesione alla pronuncia di primo grado, trascurando che l’assorbimento di un motivo di gravame presuppone l’accoglimento di altro motivo d’impugnazione, mentre tale regola non si attaglia alla fattispecie concreta nella quale la Commissione regionale (invece) ha rigettato il gravame della contribuente;
2. con il secondo motivo (“B) Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e L. 29 ottobre 1991, n. 358, art. 7, comma 13, nonché della L. 30 dicembre 2004, art. 311, in riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1), n. 3 – Insussistente, insufficiente ed errata motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1), n. 5”), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere condiviso la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva disatteso il ricorso della contribuente in punto di violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, di incompetenza della Direzione regionale e di difetto di motivazione dell’atto impugnato. Quanto al primo aspetto, viene dedotto che l’atto di recupero era viziato perché il p.v.c. era stato notificato il 13/12/2010 e l’atto di recupero era stato emesso il 23/12/2010, a distanza di soli dieci giorni, e notificato il 28/12/2010, il che non aveva consentito alla società ricorrente di replicare al processo verbale, al fine di dimostrare l’infondatezza della pretesa impositiva e la violazione del principio generale del giusto processo. Quanto al secondo aspetto, si ribadisce che l’atto di recupero era illegittimo perché fondato esclusivamente su dati e notizie acquisiti da organo incompetente, segnatamente dalla Direzione regionale, che ha il compito di controllare esclusivamente i “grandi contribuenti”, categoria alla quale era ovviamente estranea Alice Multimediale S.r.l. Quanto al terzo aspetto, si denuncia l’illegittimità dell’atto di recupero per difetto di adeguata motivazione;
3. con il terzo motivo (“C) Insussistente, insufficiente ed errata motivazione in relazione ad un punto controverso decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1). n. 5 – Omessa valutazione degli elementi probatori forniti dalla società Alice Multimediale Srl.”), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere considerato scontata la decadenza dal beneficio dell’agevolazione, in quanto l’ammontare degli investimenti era inferiore al limite di legge, omettendo di valutare i riscontri probatori di segno opposto, rispetto a tale tesi, forniti dalla società;
4. con il quarto motivo (“D) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 660 del 1973, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1), n. 3 – Nullità dell’atto per vizio di sottoscrizione per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.L. n. 16 del 2021, art. 8, comma 24, e delle successive proroghe.”), si deduce che l’atto impugnato reca la sottoscrizione di un funzionario privo di qualifica dirigenziale acquisita per concorso ed è dunque nullo ex tunc per carenza di potere del funzionario firmatario;
a. preliminarmente, è fondata l’eccezione sollevata dall’Agenzia in controricorso di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione processuale e carenza di interesse ad agire del ricorrente. E’ pacifico che il giudizio d’appello si sia svolto con la partecipazione della curatela del fallimento della società contribuente, quale organo che, invece, è rimasto inerte dinanzi alla sentenza d’appello sfavorevole alla contribuente. Il successivo impulso processuale operato dall’erede del socio unico della società fallita non è coerente con la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis Cass. 28/12/2016, n. 27277), per la quale, in tema di contenzioso tributario, sussiste la legittimazione processuale del contribuente dichiarato fallito, atteso che la sua incapacità processuale ha carattere meramente relativo e può essere fatta valere solo dal curatore fallimentare. Si è anche chiarito che “Nell’inerzia degli organi fallimentari, ravvisabile, ad esempio, nell’omesso esercizio da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dell’atto impositivo, il fallito è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso tale tutela, alla luce dell’interpretazione sistematica del combinato disposto dell’art. 43 L.Fall. e del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, conforme ai principi, costituzionalmente garantiti (art. 24 Cost.), del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa (Cass. n. 3667 del 1997, n. 14987 del 2000, n. 6937 del 2002).” (Cass. 11/05/2017, n. 11618; conf. ex multis Cass. 12/02/2020, n. 3393). Tutto ciò premesso, nella specie, in applicazione di quest’ultima regula iuris, deve senz’altro escludersi la legittimazione straordinaria dell’erede del socio unico (nonché liquidatore) della S.r.l., dichiarata fallita nelle more del giudizio. Occorre infatti tenere distinto l’aspetto relativo alla titolarità delle quote sociali da quello rappresentativo/gestionale dell’ente. L’odierno ricorrente, quale erede del socio unico (qualifica soggettiva, questa, non contestato dall’Agenzia) può subentrare nella quota totalitaria della società di cui era titolare il de cuius, non certo però nella qualità di amministratore e/o legale rappresentante del medesimo ente dichiarato fallito, al quale soltanto spetterebbe la legittimazione all’impugnazione in caso di inerzia della curatela, secondo la giurisprudenza sopra richiamata. Il venire meno, per morte, del legale rappresentante dell’ente collettivo non priva completamente di tutela il suo erede che, in tale evenienza, deve chiedere, ai sensi dell’art. 78, c.p.c., la nomina di un curatore speciale ai fini della proposizione del ricorso per cassazione;
5. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
6. le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021