Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35448 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18112/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

T.M., in proprio e nella qualità di erede di M.C., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Falcone, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 287, presso lo studio dell’avv. Antonio Iorio.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, sezione n. 20, n. 188/20/2014, pronunciata il 27/10/2014, depositata il 26/01/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal Consigliere Riccardo Guida.

RILEVATO

che:

1. la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) dell’Emilia-Romagna, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale (“C.T.P.”) di Reggio Emilia che, in controversia relativa all’impugnazione di avvisi di accertamento, ai fini Irpef, per il 2008, recanti il recupero a tassazione della plusvalenza di cessione di un’area edificabile, aveva accolto il ricorso della contribuente (comproprietaria con altri congiunti del bene ceduto);

2. la C.T.R. ha dato atto che l’ufficio ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado per violazione di un precedente giudicato tra le stesse parti e l’erronea qualificazione della cessione come cessione di un fabbricato anziché come cessione di un terreno; ha quindi affermato che il giudicato esterno invocato dall’Amministrazione finanziaria, come stabilito dalla Suprema Corte (con sentenza n. 235/2014), non è applicabile, essendo relativo all’imposta di registro, ossia a un tributo diverso dall’Irpef. Inoltre, a giudizio della Commissione regionale, l’atto di cessione aveva senz’altro ad oggetto un fabbricato e non un’area edificabile, in quanto: (i) nel contratto si faceva riferimento ad un fabbricato, sul quale era in corso un intervento di ristrutturazione, sub specie di sua demolizione e ricostruzione nel rispetto della volumetria preesistente; (ii) l’iter amministrativo avviato dai contribuenti cedenti (ai quali era subentrata la società acquirente Sipar Costruzioni Spa), ossia la richiesta di un permesso di ristrutturazione edilizia, depositato dai proprietari otto mesi prima della vendita, non era dirimente rispetto all’oggetto del contratto, la cui esatta individuazione non poteva prescindere dal dato oggettivo dell’esistenza di un fabbricato e che, quindi, alla luce dell’intenzione delle parti, non poteva essere classificato come “sostanziale cessione di terreno”;

3. l’Agenzia delle entrate propone ricorso, con due motivi, per la cassazione della decisione d’appello, e la contribuente resiste con controricorso, illustrato con una memoria. La contribuente ha anche segnalato l’esistenza di due cause (r.g. nn. 18113/2015 e 18098/2015, che risultano tuttora in fase di “spoglio”) connesse con quella in esame.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso (“1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato, sollevata dall’ufficio sia in primo che in secondo grado, costituito dalla sentenza (passata in giudicato) n. 90/01/2012 della C.T.P. di Reggio Emilia che, nell’ambito del giudizio di impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro correlata al trasferimento immobiliare in questione, aveva riqualificato l’atto di cessione, che aveva generato la plusvalenza ripresa a tassazione (quale oggetto del presente giudizio), da vendita di fabbricato a vendita di terreno edificabile;

1.1. il motivo è infondato;

al contrario di quanto prospetta l’Agenzia, la C.T.R. si è pronunciata sull’eccezione di giudicato, e l’ha ritenuta priva di fondamento, trattandosi di giudicato riguardante l’imposta di registro, vale a dire un tributo diverso dall’Irpef oggetto di questa controversia. Del resto, il dictum della Commissione regionale segue la scia della costante giurisprudenza di legittimità, che il Collegio intende riaffermare, secondo cui “Nel processo tributario l’efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardino tributi diversi (nella specie, Iva ed Irpef), trattandosi di imposte strutturalmente differenti, ancorché la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi presupposti di fatto.” (Cass. 06/06/2018, n. 14596);

2. con il secondo motivo (“2) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere erroneamente qualificato l’atto negoziale come cessione di un fabbricato e non come cessione di un’area edificabile, senza esaminare una serie di elementi certi (e non meramente presuntivi), quali l’avvio della procedura amministrativa per il rilascio del permesso di costruire in data anteriore all’atto di vendita, la natura della società acquirente (impresa di costruzioni) e l’elevato ammontare del corrispettivo, che invece avevano giustamente indotto l’ufficio ad individuare l’oggetto della cessione nell’area fabbricabile, anziché nei fabbricati, quale presupposto della tassazione della plusvalenza realizzata dai comproprietari cedenti;

2.1. il motivo è inammissibile da diversi punti di vista;

il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione, da parte del giudice del merito, dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e s.s. c.c., deve essere formulato attraverso la puntuale e precisa enunciazione delle ragioni per le quali un dato criterio sarebbe stato erroneamente applicato, non assumendo rilievo la circostanza che nella sentenza impugnata risulti omesso l’espresso riferimento ad uno specifico criterio interpretativo legale (Cass. 21/06/2017, n. 15350; conf. ex aliis Cass. 30/06/2020, n. 13115). E’ stato altresì ribadito (da Cass. 08/06/2021, n. 15838, in connessione con Cass. nn. 31122 del 2017, 19044 del 2010, 5273 e 4178 del 2007), che l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità (oltre che per vizio di motivazione, aspetto, quest’ultimo, nella specie irrilevante, soltanto) per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. Ai fini della censura di violazione dei canoni esegetici, tuttavia, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonché, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione;

2.2. nel caso in esame, la doglianza dell’Agenzia, secondo cui la sentenza qui impugnata avrebbe erroneamente interpetrato l’oggetto del contratto quale cessione di un fabbricato anziché di un terreno edificabile, si discosta dagli enunciati principi di diritto. Da un lato, infatti, essa pecca di autosufficienza, per omessa riproduzione, nel testo del ricorso, delle clausole del contratto di cessione che sarebbero state male interpretate dalla C.T.R.; dall’altro essa è priva della specifica indicazione dei canoni ermeneutici ex artt. 1362 e ss. c.c., che la Commissione regionale avrebbe violato. Sotto altro profilo, è il caso di ricordare che, come è stato sottolineato nella memoria della contribuente, questa Corte (ex multis Cass. nn. 22409/2019, 16718/2019, 13276/2019, 9606/2019, 5088/2019, 5089/2019, 23409/2018, 13628/2018, 13629/2018, 1674/2018) ha ripetutamente stabilito che sul piano fiscale la vendita dell’immobile da demolire non è cessione d’area edificabile;

3. in conclusione, il ricorso va rigettato;

4. le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

5. rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

PQM

rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.900,00, a titolo di compenso, Euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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