LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10902/2014 proposto da:
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Gdf Suez Energia Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via G. G. Belli 27, presso lo studio dell’avvocato Mereu Paolo che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 145/2013 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 18/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.
PREMESSO che:
1. con sentenza n. 145/2013, depositata il 18 ottobre 2013, la commissione tributaria regionale della Lombardia ha respinto l’appello col quale l’Agenzia delle Entrate aveva censurato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso della spa Gaf Suez Energia Italiana, incorporante la spa Arcalgas Energie, avverso l’avviso di liquidazione emesso dalla Agenzia per maggior imposta di registro pretesa a seguito di qualificazione unitaria, effettuata ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, in termini di cessione di ramo d’azienda dalla Gaz de France s.a. alla spa Arcalgas di una pluralità di atti involgenti la società “veicolo” Sagas Blu srl creata dalla Gaz de France e nella quale quest’ultima aveva conferito l’azienda a copertura di un aumento di capitale per poi cedere l’intera partecipazione alla Arcalgas.
L’appello è stato respinto dalla CTR sulle affermazioni per cui, da un lato, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 20, per “l’interpretazione dei patti negoziali devono seguirsi le regole generali di ermeneutica con esclusione degli elementi desumibili aliunde”, dall’altro lato, l’ufficio aveva offerto elementi non “sufficienti a far ritenere che attraverso i precitati atti si sia effettivamente posta in essere una cessione di ramo d’azienda”;
2. l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione lamentando violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20. Sostiene che con le ricordate affermazioni la CTR abbia disatteso il disposto normativo dal quale si ricaverebbe che in tema di “imposta di registro, qualora si sia in presenza di un comportamento sostanzialmente unitario, al fine di individuare il regime fiscale applicabile, è necessario dare rilevanza al risultato finale di tale comportamento e non ai risultati parziali e strumentali”;
3. la società contribuente ha proposto controricorso illustrato con memoria.
CONSIDERATO
che:
1. l’avviso di liquidazione di cui trattasi è stato emesso ai sensi della versione originaria del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, secondo cui: “L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”.
Il testo della norma è stato modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), in modo che esso prevede: “L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084, ha stabilito che la L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), costituisce interpretazione autentica del T.U. di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, comma 1.
La Corte Costituzionale, con sentenza 158/2020, ha dichiarato “non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate dalla Corte di cassazione, sezione quinta civile, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.”.
La Corte Costituzionale ha ribadito la dichiarazione con sentenza 9 febbraio 2021, n. 39 in riferimento a questioni “prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate dal giudice di legittimità”, sollevate, rispetto agli artt. 3 e 53 Cost., dalla commissione tributaria provinciale di Bologna con l’ordinanza 13 novembre 2019.
Con detta sentenza la Consulta ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla medesima commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt. 3,24,81,97,101,102 e 108 Cost. – della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084, secondo cui la L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, lett. a), costituisce interpretazione autentica del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, con conseguente efficacia retroattiva della disciplina dell’interpretazione degli atti per l’applicazione dell’imposta di registro ivi prevista (punti 3.2 ss. del “considerato in diritto della sentenza 39/2021).
In ragione di quanto precede, a seguito della legge di interpretazione autentica, l’imposta di registro, “marcatamente un’imposta “d’atto”” (punto 5.2.2. del “Considerato in diritto” della citata sentenza 158/2020), deve e doveva essere applicata in riferimento alla manifestazione di ricchezza risultante dal singolo atto.
Ciò posto, l’affermazione della CTR secondo cui, ai sensi dell’art. 20 cit., per “l’interpretazione dei patti negoziali devono seguirsi le regole generali di ermeneutica con esclusione degli elementi desumibili aliunde”, si sottrae ad ogni censura;
3. il ricorso va quindi rigettato;
5. le spese devono essere compensate atteso che la normativa interpretativa di riferimento è intervenuta solo nel corso del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, mediante collegamento da remoto, il 22 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021
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