Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35453 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Anna Maria – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. Maria Giulia – Consigliere –

Dott. CASTORINA M. Rosaria – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andre – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10663-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

D.B. (*****), S.S. (*****), B.T. (*****) e F.M. (C.F. *****), in proprio e/o quali soci accomandatari della CED COMMERCIO ELABORATORI DIVERSI S.A.S. e/o CED PERFOTECNICA S.N.C., rapp.ti e dif.si, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti PATRIZIA BRANDI e BARTOLO SPALLINA, presso lo studio del quale ultimo sono tutti elett.te dom.ti in Roma, alla PIAZZA SALLUSTIO, n. 6;

– controricorrenti / ricorrenti incidentali condizionati –

e EQUITALIA CENTRO S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. FIORENZA SOLAINI, unitamente alla quale è

elett.te dom.to in ROMA, alla VIA CAIO MARIO, n. 7, presso lo studio dell’AVV. MARIA TERESA BARBANTINI;

– controricorrente / ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 90/XI/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 21/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/5/2021 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

RILEVATO

che:

D.B., S.S., B.T. e F.M. proposero ricorso, innanzi alla C.T.P. di Bologna e nella qualità di soci accomandatari della CED COMMERCIO ELABORATORI DIVERSI S.A.S. (già CED PERFOTECNICA S.N.C.), avverso le cartelle di pagamento loro notificate ed emesse a fronte della definizione, innanzi alla C.T.R. dell’Emilia Romagna, di un precedente contenzioso pendente tra l’Ufficio e la predetta società e concernente riprese a seguito di irrogazione di sanzioni conseguenti all’omesso versamento dell’I.V.A.;

che la C.T.P. di Bologna, con sentenza 81/1/11, rigettò i ricorsi;

che tale decisione fu impugnata dai contribuenti innanzi alla C.T.R. dell’Emilia Romagna la quale, con sentenza 90/XI/13, depositata il 21.10.2013, accolse il gravame per difettare la notifica, ai contribuenti medesimi, degli originari atti impositivi irrogativi delle sanzioni ed alla base del precedente giudizio tra la società di cui quelli erano accomandatari e l’Ufficio, poi conclusosi con sentenza passata in cosa giudicata: in particolare – per quanto in questa sede ancora rileva – avendo a quel giudizio preso parte la società di cui D.B., S.S., B.T. e F.M. erano come detto – accomandatari, ma non anche costoro, ne conseguirebbe che “il giudicato sfavorevole nei confronti della società…non può e non deve essere esteso anche ai soggetti, i soci accomandatari, che non hanno partecipato al giudizio a causa dell’omessa notifica degli atti impositivi che hanno generato il processo stesso” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2, secondo cpv.);

che avverso tale sentenza l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, cui ha prestato adesione, con il proprio controricorso contenente ricorso incidentale, l’EQUITALIA CENTRO S.P.A.; si sono costituiti, con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, D.B., S.S., B.T. e F.M., in proprio e nelle spiegate qualità;

che con l’unico motivo parte ricorrente principale lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione degli artt. 2304 e 2313 c.c., nonché del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto illegittima l’azione esecutiva intrapresa nei confronti dei soci accomandatari, per non essere stati previamente notificati agli stessi gli atti impositivi poi sottesi al ruolo formato nei confronti della società;

che con il proprio ricorso incidentale condizionato D.B., S.S., B.T. e F.M. hanno “ripropost(o) le censure, di solo diritto, già svolte nei giudizi di merito” (cfr. controricorso p. 17, ult. cpv.) lamentando: (a) la violazione degli artt. 2964 e 2934 c.c., nonché del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, per essere intervenuta decadenza dell’azione di accertamento e prescrizione dell’azione di riscossione; (b) la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1998, art. 2, per non essere applicabili ai soci le sanzioni, non essendo gli stessi gli autori materiali delle violazioni; (c) la nullità della cartella di pagamento impugnata, siccome erroneamente intestata;

che successivamente allo svolgimento dell’adunanza camerale del 26 maggio 2021 e, precisamente, in data 3 agosto 2021, l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha fatto pervenire, mediante deposito telematico in Cancelleria, istanza di estinzione del giudizio per intervenuta definizione della controversia con i contribuenti, odierni controricorrenti/ricorrenti incidentali condizionati (con allegata nota della Direzione Provinciale di Bologna dell’Agenzia delle Entrate del 31.3.2021, prot. n. 44705), ai sensi del D.L. n. 118 (recte, 119) del 2018, art. 6, con compensazione delle spese di lite;

che, riconvocato il Collegio per la camera di consiglio del 22.9.2021 e preso atto dell’istanza proveniente dalla AGENZIA DELLE ENTRATE, va dichiarata cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre quanto alle spese processuali, che restano a carico della parte che le ha anticipate, ex art. 6, comma 13, del D.L. n. 119 cit. (cfr. anche Cass., Sez. 5, 9.10.2020, n. 21826, Rv. 659298-01).

PQM

Dichiara estinto il giudizio, per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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