LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16376/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
Reichegger Immobilien s.r.l. in liquidazione (già Reichegger Immobilien Spa);
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di secondo grado di Bolzano, n. 149/2/14, depositata il 22 dicembre 2014, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani.
RILEVATO
La società contribuente era destinataria di cartella per recupero a tassazione di maggiore IRES per l’anno di imposta 2007, in conseguenza del disconoscimento del beneficio della detrazione nella misura del 55% per spese relative a riqualificazione energetiche di edifici, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 344 (legge finanziaria per l’esercizio 2007).
Gli argomenti della contribuente sono stati apprezzati nei gradi di merito, donde ricorre l’Ufficio con unico motivo, mentre è rimasta intimata la società contribuente.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso.
Con l’unico motivo di doglianza si prospetta censura ex art. 360, n. 3, per violazione del disposto di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 344, nella sostanza ritenendo che i benefici della riqualificazione energetica spettino solo per gli immobili detenuti o utilizzati dal contribuente, non per quelli che egli loca a terzi, come sarebbe nel caso in esame.
Questa Corte è già intervenuta in caso analogo con pronuncia n. 19815/2019, cui merita qui dare continuità, peraltro trattandosi del medesimo contribuente.
Si è affermato infatti che il beneficio fiscale, di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 344 e ss., per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un’agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d’imposta.
Quest’orientamento è stato ribadito con sentenza di questa Sezione n. 29163/2019.
Pertanto, il ricorso dev’essere rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte contribuente.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021