Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35455 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

e Equitalia Nord Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine dell’atto introduttivo, dall’Avv.to Giuseppe Fiertler, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, alla via A. Millevoi n. 73/81 in Roma;

– ricorrente incidentale –

C.G.;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 6856, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata il 22.10.2014, e pubblicata il 17.12.2014;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio.

la Corte osserva.

FATTI DI CAUSA

1. C.G. impugnava, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, un atto di pignoramento notificatogli da Equitalia Nord Spa il *****, contestando pure le cartelle di pagamento su cui l’atto risultava fondato, aventi ad oggetto crediti erariali a titolo di Irpef, lamentando la mancanza di una valida notificazione delle cartelle esattoriali. Si costituiva in giudizio l’Incaricato per la riscossione, Equitalia Nord Spa, ed affermava il difetto di giurisdizione delle Commissioni Tributarie in materia di pignoramento, nonché la regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte. Si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, domandando la propria estromissione dal giudizio, sostenendo che lo stesso aveva ad oggetto esclusivamente la fase di riscossione del credito tributario, ad essa estranea.

1.1. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente, nei limiti dell’impugnazione delle cartelle esattoriali, “mancando la prova della loro notifica” (sent. CTR, p. 1).

2. Sia l’Incaricato per la riscossione, sia l’Ente impositore, spiegavano appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. La CTR, osservato che non si poneva un problema di giurisdizione, avendo i primi giudici deciso soltanto in materia di cartelle esattoriali, rilevava che “circa la notifica delle cartelle impugnate neppure in questa sede Equitalia ha dato prova della loro notifica”. Affermava pure, il giudice dell’appello, che “sulla notifica degli avvisi di accertamento neppure in questa sede l’amministrazione ne ha dato prova” (sent. CTR, p. 1). In conseguenza confermava la decisione del giudice di primo grado e l’annullamento delle cartelle esattoriali impugnate.

3. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto impugnazione per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a due motivi di ricorso. Ha introdotto impugnazione per cassazione anche Equitalia Nord Spa, affidandosi ad uno strumento di ricorso. Il contribuente non si è costituito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Mediante il suo primo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della sentenza adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 112 c.p.c., “sia per ultrapetizione rispetto all’originario ricorso, sia per omessa pronuncia su motivo d’appello inerente (‘ultrapetizione della CTP” (ric., p. 3), per aver accolto l’originario ricorso sul fondamento di una critica, relativa alla mancata notifica degli avvisi di accertamento, che il contribuente non ha mai proposto.

2. Con il suo secondo mezzo d’impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle Entrate critica ancora la nullità della pronuncia adottata dal giudice dell’appello, per non aver disposto l’estromissione dell’Amministrazione finanziaria dal giudizio, il quale aveva ad oggetto esclusivamente le cartelle di pagamento, di competenza del solo Incaricato per la riscossione, non sussistendo pertanto alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.

3. Con il suo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Incaricato per la riscossione lamenta il vizio di motivazione in cui è incorso il giudice dell’appello, non avendo esaminato gli atti depositati da Equitalia al fine di provare la regolare notifica delle cartelle di pagamento impugnate dal contribuente.

4. L’Agenzia delle Entrate contesta, con il suo primo motivo di ricorso, la nullità dell’impugnata sentenza adottata dalla CTR della Lombardia, per aver pronunciato il giudice di primo grado su una contestazione che non era stata proposta dal contribuente, relativa alla notifica degli avvisi di accertamento, e per non aver pronunciato il giudice di secondo grado sul motivo di ricorso proposto in merito dall’Amministrazione finanziaria, non pronunziando neppure sulla richiesta dell’Ente impositore di essere estromesso del processo, questione oggetto del secondo strumento di impugnazione proposto in questa sede dall’Agenzia.

I motivi di ricorso presentano tra loro una stretta connessione, e possono quindi essere trattati congiuntamente. La CTR scrive che l’Agenzia delle Entrate “lamenta di non essere stata estromessa dal giudizio, ma ciò può eventualmente integrare un vizio del processo, non incidente però sulla sentenza emessa. Sulla notifica degli avvisi di accertamento neppure in questa sede l’amministrazione ne ha dato prova”. La prima parte della valutazione si pone quindi sostanzialmente come una premessa, mentre la parte decisoria è la seconda, in cui la CTR evidenzia che l’Amministrazione non ha assicurato prova della regolare notifica degli avvisi di accertamento al contribuente, adempimento che ad essa competeva.

Tanto premesso, le censure proposte dall’Amministrazione finanziaria appaiono infondate. Basti osservare che il contribuente ha lamentato nel suo ricorso introduttivo, lealmente riprodotto dalla stessa Agenzia delle Entrate nella sua impugnazione per cassazione, anche la “intervenuta prescrizione somme richieste a titolo di sanzione pecuniaria e interessi per ritardato pagamento”. La invocata prescrizione sarebbe però risultata interrotta dalla notifica degli avvisi di accertamento, che sono atti propri dell’Amministrazione finanziaria, e l’Agenzia delle Entrate ben avrebbe potuto assicurare la prova dell’intervenuto adempimento. Non appare dubbio quindi, il coinvolgimento dell’Amministrazione finanziaria nella materia oggetto del giudizio, proprio in considerazione delle contestazioni proposte dal ricorrente.

I motivi di ricorso proposti dall’Ente impositore risultano quindi infondati e devono essere rigettati, anche in relazione alla richiesta di estromissione dal giudizio.

5. Con il suo motivo di ricorso, da ritenersi incidentale perché il suo atto introduttivo risulta depositato per secondo (3.7.2015), Equitalia Nord Spa espone la sintesi del motivo in maniera infelice, affermando di contestare la “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso o decisivo per il giudizio”, (ric., p. 5) in cui sarebbe incorsa la CTR, e pertanto invocando una formula dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non più applicabile (sent. CTR dep. 17.12.2014). Tuttavia l’Incaricato per la riscossione, nell’illustrare il motivo di ricorso, espone poi con chiarezza ed in forma ammissibile la sua critica, scrivendo che la pretesa “mancata prova” della notificazione delle cartelle esattoriali, affermata dai giudici del merito, “non sussiste, per cui il giudice del gravame è incorso nel vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo e discusso tra le parti”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, consistito, in specie, nella omessa valutazione dei documenti probanti l’avvenuta notifica delle cartelle” (ric. Inc., p. 8). In sostanza la ricorrente incidentale afferma che la CTR è incorsa in una “svista… perché Equitalia aveva tempestivamente depositato in appello gli avvisi di ricevimento postale delle raccomandate con cui le cartelle esattoriali erano state notificate” (ric., p. 5), “gli avvisi di ricevimento venivano materialmente depositati, facendone menzione nell’indice del fascicolo di parte di secondo grado” (ric., p. 6). A fronte di questi rilievi, invero specifici, dell’Incaricato per la riscossione, nella decisione del giudice dell’appello si legge solo: “Circa la notifica delle cartelle impugnate neppure in questa sede Equitalia ha dato la prova della loro notifica”. Si tratta di elementi troppo scarni, privi di considerazioni su che cosa sia stato effettivamente prodotto dall’Incaricato per la riscossione, perché la motivazione adottata dalla CTR possa considerarsi adeguata.

La censura proposta dall’Incaricato per la riscossione appare allora fondata e deve essere accolta, conseguendone la cassazione della decisione impugnata.

6. In definitiva, i due motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate devono essere respinti, mentre deve essere accolto il motivo di ricorso incidentale introdotto da Equitalia Nord Spa, cassandosi la decisione impugnata, con rinvio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese processuali del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Accoglie il motivo di ricorso incidentale introdotto da Equitalia Nord Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi innanzi esposti, provvedendo anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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