LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CASSANO Margherita – Presidente Aggiunto –
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. –
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di sez. –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Presidente di sez. –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6030-2021 proposto da:
C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA 72, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DI NAPOLI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO DE IACO;
– ricorrente –
nonché contro CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 15/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 01/02/2021;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Presidente Dott. ANTONIO VALITUTTI;
lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione vogliano dichiarare inammissibile il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. L’avvocato C.P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza 15/2021, depositata febbraio 2021, con la quale il Consiglio Nazionale Forense, rigettando il ricorso del professionista, ha confermato in toto la decisione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce, che aveva irrogato al C. la sanzione della sospensione per mesi due dall’esercizio della professione forense.
2. Gli intimati Consiglio Nazionale Forense e Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce non hanno svolto attività difensiva.
3. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Consiglio nazionale forense, che, in quanto soggetto terzo rispetto alla controversia e autore della impugnata decisione, è privo di legittimazione nel presente giudizio, le parti del quale vanno individuate nel soggetto destinatario del provvedimento impugnato, cioè nel Consiglio dell’Ordine locale che, in sede amministrativa, ha deciso in primo grado e nel pubblico ministero presso la Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., 6 giugno 2003, n. 9075; Cass. Sez. U., 7 dicembre 2006, n. 26182; Cass. Sez. U., 13 giugno 2008, n. 19513; Cass. Sez. U., 24 gennaio 2013, n. 1716; Cass. Sez. U., 24 febbraio 2015, n. 3670; Cass. Sez. U., 27 dicembre 2016, n. 26996).
2. Con il primo motivo di ricorso, l’avvocato C.P. denuncia la violazione dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
2.1. Si duole il ricorrente del fatto che il Consiglio Nazionale Forense non abbia ritenuto di riconoscere il legittimo impedimento del nuovo difensore, nominato dall’avvocato C. dopo avere revocato il precedente, in tal modo violando il diritto di difesa dell’istante, con conseguente nullità della decisione impugnata.
2.2. Il motivo è infondato.
2.2.1. Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, l’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p., tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà (Cass. Sez. U., 03/11/2020, n. 24377; Cass. Sez. U., 24/01/2013, n. 1715). Pertanto, l’avvocato (o il suo difensore) impedito a comparire alla seduta disciplinare del Consiglio dell’ordine territoriale non ha diritto al rinvio della seduta stessa, né alla rimessione in termini da parte del Consiglio nazionale forense, qualora non provi di aver tempestivamente comunicato l’impedimento o di esservi stato impossibilitato per un caso di forza maggiore (Cass. Sez. U., 24/02/2015, n. 3670).
2.2.2. Nel caso di specie, il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto non ricorrente un legittimo impedimento del difensore dell’incolpato, pur dopo avere valutato l’impedimento addotto (l’essere il professionista impegnato in altro, contestuale, procedimento) dal medesimo a comparire in udienza, affermando altresì di avere già provveduto a rigettare l’istanza con la separata ordinanza del 12 giugno 2019. Ne’ il ricorrente, sul quale incombeva il relativo onere, ha allegato in questa sede di avere sottoposto al collegio disciplinare ulteriori ragioni di impedimento, che rivestissero il carattere dell’assolutezza, non valutate dal Consiglio Nazionale Forense.
3. Con il secondo motivo di ricorso, l’avvocato C.P. denuncia la violazione della L. n. 247 del 2012, art. 65 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
3.1. Il ricorrente censura l’impugnata decisione per non avere fatto applicazione della “più favorevole normativa previgente” che, per le violazioni contestategli, avrebbe consentito l’applicazione della sanzione della censura, in luogo della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi.
3.2. La censura è inammissibile.
3.2.1. La violazione della norma della L. n. 247 del 2012, art. 65 è stata, invero, dedotta senza alcuna specificazione delle ragioni per le quali la sentenza impugnata sia incorsa in tale violazione. Per converso, va osservato, al riguardo, che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, senza limitarsi a giustapporre alle argomentazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, quelle sostenute dal ricorrente. Diversamente verrebbe ad essere impedito alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., 29/11/2016, n. 24298; Cass., 05/08/2020, n. 16700; Cass. Sez. U., 28/10/2020, n. 23745).
3.2.2. Di più, la questione relativa alla violazione in esame risulta inammissibilmente dedotta solo in questa sede, desumendosi dalla sentenza del Consiglio Nazionale Forense che, dinanzi a tale organo, era stata genericamente dedotta solo la “violazione del principio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto oggetto di contestazione”.
4. Con il terzo motivo di ricorso, l’avvocato C. lamenta la mancata concessione delle attenuanti, “anche in considerazione del comportamento successivo al fatto, che induce a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione”.
4.1. Il motivo è inammissibile.
4.2. L’apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all’incolpato, rilevante ai fini della scelta della sanzione opportuna, ai sensi dell’art. 22 codice deontologico forense, è rimesso all’Ordine professionale, ed il controllo di legittimità sull’applicazione di tale norma non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nel giudizio di adeguatezza della sanzione irrogata, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all’individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360 c.p.c., n. 3 (Cass. Sez. U., 17/03/2017, n. 6967; Cass. Sez. U., 06/11/2020, n. 24896).
4.3. Va rilevato, peraltro, che la doglianza è assolutamente generica, non indicando il ricorrente, non solo quale sia il precetto in concreto violato, ma neppure quale sia il comportamento successivo al fatto, che avrebbe dovuto indurre l’organo giudicante ad una meno rigorosa decisione sanzionatoria.
5. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile nei confronti del Consiglio Nazionale Forense, e rigettato nei confronti dell’altro intimato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Consiglio Nazionale Forense e lo rigetta nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021